831.108 Ordinanza 23 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG
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    831.108

    Ordinanza 23 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG

    del 12 ottobre 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 9bis, 10 capoverso 1 e 33ter della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

    ordina:

    Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

    Art. 1 Tavola scalare dei contributi

    I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

    Franchi

    a.
    limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS

    58 800.–

    b.
    limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS

    9 800.–

    Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

    1 Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9700 franchi.

    2 Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 422 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 844 franchi all’anno.

    Art. 3 Rendite ordinarie

    1 L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1225 franchi.

    2 Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito annuo medio determinante del:

    Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2023.

    3 Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle precedenti.

    Art. 4 Livello dell’indice

    Le rendite adeguate in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 222,7 punti dell’indice delle rendite. Secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti:

    a.
    196,9 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 205,0 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo;
    b.
    248,5 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2495 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.
    Art. 5 Altre prestazioni

    Oltre alle rendite ordinarie, tutte le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell’ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

    Sezione 2: Assicurazione per l’invalidità

    Art. 6

    Il contributo minimo secondo l’articolo 3 capoverso 1bis LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 68 franchi all’anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a 136 franchi all’anno.

    Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno

    Art. 7 Indennità totale massima

    1 L’indennità totale massima secondo l’articolo 16a LIPG ammonta a 275 franchi al giorno.

    2 L’importo massimo dell’indennità secondo l’articolo 16f capoverso 1 LIPG ammonta a 220 franchi al giorno.

    Art. 8 Livello dell’indice

    L’indennità totale massima corrisponde a un livello di 2494 punti dell’indice dei salari dell’Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

    Art. 9 Contributo minimo

    Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 24 franchi all’anno.

    Sezione 4: Disposizioni finali

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