831.131.11 Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l’invalidità 1
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    831.131.11

    Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l’invalidità1

    del 4 ottobre 1962 (Stato 1° ottobre 1996)

    1 Nuovo tit. giusta il n. I del DF del 28 apr. 1972, in vigore dal 1° ott. 1972 (RU 1972 2148 2149; FF 1971 II 181).

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 34quater della Costituzione federale2; visto la convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1962,

    decreta:

    Art. 14 Rifugiati in Svizzera 1. Diritto alle rendite

    1 I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite or­dinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle rendite ordi­narie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Chiunque riceva una rendita deve adempiere perso­nalmente alla condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera.

    2 I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, come anche dell’assi­curazione per l’invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, imme­diatamente prima della data a contare dalla quale essi chiedono la rendita, hanno ri­sieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di cinque anni.

    4 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Secondo la stessa disposizione, i titoli marginali sono stati rimpiazzati dai titoli centrali.

    Art. 25 2. Diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’AI

    1 I rifugiati che esercitano un’attività lucrativa ed hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invali­dità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell’invalidità, hanno pagato contributi.

    2 Le persone senza attività lucrativa e i figli minorenni con domicilio e dimora abi­tuale in Svizzera in qualità di rifugiati hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, im­mediatamente prima dell’invalidità hanno risieduto ininterrottamente per almeno un anno in Svizzera. Hanno inoltre diritto a detti provvedimenti i minorenni con domi­cilio e dimora abituale in Svizzera che vi sono nati invalidi, oppure che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita.

    3 I figli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera se, immediatamente prima della loro na­scita, la madre ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio fede­rale decide in quale misura l’assicurazione invalidità debba assumere le spese cau­sate dall’invalidità all’estero.

    5 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

    Art. 36 Rifugiati all’estero

    1 I rifugiati che hanno lasciato la Svizzera ed hanno domicilio e dimora abituale in un Paese legato alla Svizzera da una convenzione sull’assicurazione vecchiaia, su­perstiti e invalidità, hanno gli stessi diritti dei cittadini di tale Paese riguardo alle rendite ordinarie versate dalle assicurazioni menzionate.

    2 Ai rifugiati con domicilio e dimora abituale all’estero, cui non è ap­plicabile il ca­poverso 1, possono essere rimborsati i contributi confor­memente all’articolo 18 ca­poverso 3 della legge federale sull’assicu­razione per la vecchiaia e i superstiti7.

    6 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

    7 RS 831.10

    Art. 4 Entrata in vigore e esecuzione

    1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore del presente decreto.

    2 Le prestazioni dell’assicurazione invalidità e le rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, sostitutive delle rendite d’invalidità, possono essere domandate, in virtù del presente decreto anche per il periodo che precede la sua entrata in vigore, ma solo da questa data decorrono i termini per la presentazione delle domande.

    3 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto e ha la facol­tà di sciogliere, quanto all’assicurazione vecchiaia e superstiti, la riserva svizzera all’articolo 24 capoversi 1 lettere a e b e 3 della convenzione del 28 luglio 19519 sullo statuto dei rifugiati.

    4 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 187410 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

    Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 196311

    9 RS 0.142.30. Tale facoltà fu conferita al DPF (cpv. 2 del DCF dell’11 gen. 1963 – RU 1963 39).

    10 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RS 161.1 art. 89 lett. b]

    11 DCF dell’11 gen. 1963 (RU 1963 39).

    Disposizioni finali della modificazione del 28 aprile 197212

    1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore del presente decreto.

    2 Le prestazioni agli apolidi in virtù del presente decreto saranno date anche per eventi assicurati accaduti prima della sua entrata in vigore; tuttavia quelle dell’assi­curazione per l’invalidità verranno pagate solo se l’assicurato risiede ancora in Sviz­zera al momento della detta entrata in vigore. I termini di presentazione delle do­mande decorrono, il più presto, da tale data.

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