Art. 14 Rifugiati in Svizzera 1. Diritto alle rendite
1 I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Chiunque riceva una rendita deve adempiere personalmente alla condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera.
2 I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, come anche dell’assicurazione per l’invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima della data a contare dalla quale essi chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di cinque anni.
4 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Secondo la stessa disposizione, i titoli marginali sono stati rimpiazzati dai titoli centrali.