831.131.12 OR-AVS
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    831.131.12

    Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

    (OR-AVS)1

    del 29 novembre 1995 (Stato 1° gennaio 2003)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),4

    ordina:

    2 RS 830.1

    3 RS 831.10

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3717)

    Art. 1 Principio

    1 Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo, non­ché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all’assicu­razione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.

    2 Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.

    Art. 25 Momento del rimborso

    1 Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l’interessato non è più affiliato all’assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d’età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.

    2 Qualora figli maggiorenni d’età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la loro formazione.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).

    Art. 3 Diritto dei superstiti

    In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il decesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rim­borso.

    Art. 4 Ammontare del rimborso

    1 Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l’articolo 26 capoverso 2 LPGA.6

    2 Nei casi di cui all’articolo 29quinquies capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell’importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.7

    3 I contributi versati dagli stranieri dopo il compimento dell’età ordinaria di pensio­namento non vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall’ammon­tare del rimborso.

    4 Il rimborso può essere rifiutato qualora superi il valore attuale delle prestazioni future dell’AVS che potrebbero spettare ad una persona che ha diritto a una rendita e si trova nella stessa situazione.

    5 I contributi versati dall’ente pubblico agli stranieri non sono rimborsati. Essi saranno restituiti su richiesta all’ente pubblico.8

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3717).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).

    8 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2764)

    Art. 610 Effetto

    I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell’AVS e dell’AI. I contributi non possono essere nuovamente versati.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).

    Art. 7 Estinzione e prescrizione

    Il diritto al rimborso si estingue con la morte dell’avente diritto. Si prescrive in cin­que anni dal giorno in cui si è verificato l’evento assicurato.

    Art. 811 Competenza e procedura

    1 La domanda di rimborso è di regola presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.

    2 Prima di lasciare la Svizzera, il rimborso può tuttavia essere chiesto presso la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi.

    3 Gli articoli 122, 123 e 125 dell’ordinanza del 31 ottobre 194712 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili.

    4 I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell’attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS).

    5 Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all’estero sono a carico del destinatario.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).

    12 RS 831.101

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