Art. 1 Principio
1 Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo, nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.
2 Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.