831.135.1 OMAV
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    831.135.1

    Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia

    (OMAV)

    del 28 agosto 1978 (Stato 1° luglio 2018)

    Il Dipartimento federale dell’interno,

    visto l’articolo 66ter dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vec­chiaia e per i superstiti (OAVS),

    ordina:

    Art. 1 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 43ter della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

    Art. 2 Diritto ai mezzi ausiliari3

    1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle presta­zioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.

    2 Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l’assicurazione paga un con­tributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.4

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

    4 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 ott, 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

    Art. 3 Inizio e fine del diritto

    Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita una rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS5.6 Esso si estin­gue allorché le condizioni non sono più adempite.

    5 RS 831.10

    6 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).

    Art. 47 Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l’AI

    I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21bis della legge del 19 giugno 19598 sull’assi­curazione per l’invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fin­tanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell’assicura­zione per l’invalidità sono applicabili per analogia.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1981 1930).

    8 RS 831.20

    Art. 59 Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari

    L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l’aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna di mezzi ausiliari.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5765).

    Art. 610 Procedura

    1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell’ordinanza del 17 gennaio 196111 sull’as­sicurazione per l’invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia.

    2 ...12

    3 L’ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all’articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l’ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l’ufficio AI.14

    4 ...15

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2007).

    11 RS 831.201

    12 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5765).

    13 RS 830.1

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).

    15 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1249).

    Art. 716

    16 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2007).

    Disposizioni finali della modifica del 25 maggio 199219

    La modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di compensazione a decorrere dall’entrata in vigore della legge cantonale d’introdu­zione (disp. trans. della modifica della LAI del 22 mar. 199120, in vigore dal 1° gen. 1992).

    20 RS 831.20 in fine.

    Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 200621

    Per le carrozzelle prese in locazione prima del 1° gennaio 2007, l’assicurazione può continuare a rimborsare le spese di locazione alle condizioni attuali, ma solo fino al 31 dicembre 2007.

    Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 201122

    Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.

    Disposizione transitoria della modifica del 14 maggio 201823

    Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 maggio 2018, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.

    Allegato24

    24 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 9 ott. 1992 (RU 1992 2403). Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 6 nov. 1998 (RU 1998 3023), del 16 dic. 1999 (RU 2000 615), del 20 dic. 2006 (RU 2006 5765) e del 14 mag. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2245).

    Lista dei mezzi ausiliari

    1 …

    2 …

    4 Calzature

    4.51 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione,

    allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione pato­lo­gica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto di scarpe ortopediche su misura prima della scadenza di questo termine.

    5 Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia

    5.51 …

    5.52 Epitesi della faccia

    La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni.

    5.56 Parrucche

    Se la mancanza di capigliatura nuoce all’aspetto esteriore dell’assicurato/a. La partecipazione alle spese dell’assicurazione ammonta al massimo a 1000 franchi per anno civile.

    5.57 Apparecchi acustici

    La condizione per il rimborso è che l’assicurato/a soffra di una grave ipoacusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di migliorare notevolmente la sua acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il suo ambiente.

    L’assicurato/a ha diritto al rimborso forfettario di uno o due apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostituzione dell’apparecchio prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.

    Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’assicura­zione invalidità (AI) secondo il numero 5.07 dell’allegato dell’ordinanza del DFI del 29 novembre 197625 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicura­zione per l’invalidità (OMAI). Il diritto si limita alla protesizzazione con apparecchi acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione.

    Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione.

    Esso è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

    5.57.1 Disposizioni particolari per apparecchi acustici impiantanti o ad ancoraggio osseo e per impianti dell’orecchio medio

    L’AVS copre il 75 per cento dell’importo rimborsato dall’AI alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e a quelle degli impianti dell’orecchio medio.

    L’AVS versa inoltre un forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive per le componenti esterne degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio. Questo forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’AI secondo il numero 5.07.1 dell’allegato OMAI.

    Il forfait di prestazione è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

    Il diritto si limita alla partecipazione alle componenti esterne e al forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione.

    5.58 Apparecchi ortofonici dopo un’operazione alla laringe

    La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cin­que anni.

    9 Carrozzelle

    9.51 Carrozzelle senza motore

    Quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. Il contributo dell’assicurazione è di 900 franchi e può essere richiesto al massimo ogni cinque anni. Se a causa dell’invalidità è necessario fornire una carrozzella speciale, il contributo è di 1840 franchi, rispettivamente di 2200 franchi se l’assicurato/a necessita di un cuscino antidecubito. Le forniture speciali devono essere effettuate da fornitori idonei riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

    11 Mezzi ausiliari per andicappati alla vista

    11.57 Occhiali-lente

    Allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere. Il contributo dell’assicurazione ammonta al massimo a 590 franchi per occhiali-lente monoculari, a 900 franchi per occhiali-lente binoculari, a 1334 franchi per occhiali telescopici monoculari e a 2048 franchi per occhiali telescopici binoculari. Il contributo può essere richiesto al massimo ogni cinque anni, a meno che ragioni mediche non giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.

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