Art. 1
La competenza del Tribunale si determina secondo gli articoli 54 capoverso 3 della LAVS e 105 capoverso 4 della pertinente ordinanza del 31 ottobre 19472.
831.143.15
dell’11 ottobre 1972 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 54 capoversi 3 e 4 della legge federale del 20 dicembre 19461 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «LAVS»),
decreta:
1 Il Tribunale arbitrale si compone del presidente, del vicepresidente, di tre membri e quattro supplenti. Costoro sono nominati per un periodo di quattro anni.
2 Di regola, per le decisioni è richiesta la presenza di tutti i membri del Tribunale. Tuttavia, se tutte le parti sono d’accordo, il Tribunale arbitrale può deliberare anche se sono presenti solo quattro giudici o supplenti.
La ricusazione è retta per analogia dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali assume il segretariato del Tribunale arbitrale.
I membri del Tribunale arbitrale ricevono le indennità previste nell’ordinanza del 25 gennaio 19524 concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti.
4 [RU 1952 78, 1957 875, 1970 1 932. RU 1973 1559 art. 12 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 12 dic. 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari (RS 172.311).
L’obbligo del segreto è retto dall’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. La comunicazione dei dati è retta dall’articolo 50a LAVS.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3719).
6 RS 830.1
1 Chi adisce il Tribunale arbitrale deve presentare la sua domanda al segretariato.
2 La procedura dinnanzi al Tribunale arbitrale è retta dalle pertinenti disposizioni della PA7.
Se la decisione del Tribunale arbitrale è impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale, il presidente trasmette il suo parere.
8 Nuovo testo giusta il n. IV 44 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Il Tribunale arbitrale presenta ogni anno alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità una relazione sui casi litigiosi ad esso deferiti e sulle sentenze emanate.
1 Il presente regolamento è sostituito a quello del 12 dicembre 19479.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973.
9 [CS 8 567]
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