Art. 14 Composizione
1 L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) è una divisione principale dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF).
2 Esso si compone delle unità seguenti: Finanze e Registri centrali (FRC), Cassa federale di compensazione (CFC) con la Cassa di compensazione per assegni familiari (CAF-CFC), Cassa svizzera di compensazione (CSC) e Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE). Queste unità sono appoggiate dagli stati maggiori e dai servizi di sostegno dell’UCC.
3 Sempreché le leggi federali o le ordinanze facciano riferimento all’UCC, quest’ultimo designa l’unità FRC, a eccezione delle disposizioni seguenti:
- a.
- articoli 113 capoverso 1 e 211 OAVS;
- b.
- articolo 43 OAI;
- c.
- articolo 9 dell’ordinanza del 2 dicembre 19965 concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG;
- d.
- articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 febbraio 20106 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 13 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1653).