Art. 1
I contributi alle spese d’amministrazione prelevati dalle casse di compensazione conformemente all’articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non devono superare il cinque per cento della somma dei contributi dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dalle persone i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi o dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa.