Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza precisa:
- a.
- a quali condizioni i gruppi d’investimento possono superare il limite d’investimento per debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a dell’ordinanza del 18 aprile 19842 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2);
- b.
- quali informazioni devono essere pubblicate in caso di superamento dei limiti.