Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, le competenze e l’esecuzione dei compiti della Commissione federale di alta vigilanza della previdenza professionale (Commissione) e della sua segreteria.
831.403.42
del 21 agosto 2012 (Stato 1° novembre 2012)
Approvato dal Consiglio federale il 21 settembre 2012
La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale,
visto l’articolo 64a capoverso 1 lettera g della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),
decide:
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, le competenze e l’esecuzione dei compiti della Commissione federale di alta vigilanza della previdenza professionale (Commissione) e della sua segreteria.
1 La Commissione si compone:
2 La Commissione ha sede a Berna.
3 Essa può istituire comitati per l’esame preliminare e ricorrere a periti. I comitati preparano le basi per le decisioni della Commissione e le presentano proposte.
1 La segreteria è composta:
2 Il rapporto di servizio è retto dalla legislazione sul personale federale.
La Commissione ha, in particolare, i compiti seguenti:
1 La segreteria rappresenta la Commissione nei contatti con l’esterno.
2 Essa ha i compiti seguenti:
1 Il rapporto d’attività espone, in particolare, le questioni e le decisioni importanti trattate nell’anno in esame e gli obiettivi della Commissione.
2 Esso è pubblicato dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.
1 Il compito di informare il pubblico spetta per principio al presidente. Questi può delegare al direttore della segreteria il compito di informare su affari e decisioni della Commissione.
2 Le decisioni sono pubblicate in modo adeguato.
1 Il presidente convoca la Commissione secondo necessità.
2 Il presidente convoca inoltre la Commissione su richiesta motivata di singoli membri.
3 Prima di ogni seduta, la segreteria invia ai membri della Commissione, insieme alla convocazione, la documentazione seguente:
4 Le discussioni si svolgono a porte chiuse.
1 La Commissione può deliberare validamente se sono presenti almeno due terzi dei membri.
2 I membri non possono farsi rappresentare.
3 La Commissione delibera a maggioranza semplice dei presenti. Vota anche il presidente; in caso di parità, il suo voto è determinante.
4 La Commissione può deliberare mediante circolazione degli atti, se nessun membro chiede la convocazione di una seduta. L’esito della procedura è immediatamente comunicato ai membri della Commissione.
5 In casi urgenti, la Commissione può deliberare anche su affari non iscritti all’ordine del giorno.
1 Le decisioni, i ricorsi e i pareri nell’ambito della procedura di cui all’articolo 74 LPP sono firmati dal presidente o dal vicepresidente e dal direttore o dal responsabile del settore competente.
2 Le comunicazioni di portata minore sono firmate unicamente dal presidente.
3 Negli altri casi è prevista la firma collettiva a due del presidente e del vicepresidente o di un altro membro della Commissione.
1 I membri della Commissione si ricusano se hanno un interesse personale o d’affari nell’oggetto trattato o se, per altri motivi, potrebbero non essere imparziali. L’impressione di parzialità è un motivo di ricusazione sufficiente.
2 Quando decidono, i membri della Commissione sono soggetti all’obbligo di ricusazione secondo l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
3 In caso di controversia in merito a una ricusazione, la Commissione decide escludendo il membro interessato.
Il direttore della segreteria partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo. Può farsi accompagnare dai collaboratori responsabili degli affari trattati.
1 Le discussioni della Commissione e dei suoi comitati sono messe a verbale. Dopo averlo approvato, il presidente della Commissione firma il verbale insieme alla persona che lo ha redatto.
2 Nel verbale devono figurare almeno i nomi dei membri presenti, le proposte presentate, le decisioni prese e un riassunto delle motivazioni. Su richiesta, sono messi a verbale anche i pareri divergenti dalle decisioni della maggioranza.
1 Le discussioni, i verbali e i documenti di lavoro della Commissione e dei suoi comitati sono confidenziali.
2 I membri della Commissione serbano il segreto d’ufficio, il segreto professionale e il segreto d’affari sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’ambito della loro attività al servizio della Commissione.
3 Possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell’ambito della loro attività al servizio della Commissione, soltanto nell’ambito di tale attività. Hanno il divieto di utilizzarle per procurare vantaggi a sé o a terzi.
4 Nelle pubblicazioni della Commissione non vanno rivelati segreti d’affari.
5 L’obbligo di serbare il segreto d’ufficio, il segreto professionale e il segreto d’affari continua a sussistere anche dopo la fine del mandato.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2012.
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