831.403.42 Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
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    831.403.42

    Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

    del 21 agosto 2012 (Stato 1° novembre 2012)

    Approvato dal Consiglio federale il 21 settembre 2012

    La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale,

    visto l’articolo 64a capoverso 1 lettera g della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),

    decide:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, le competenze e l’esecuzione dei compiti della Commissione federale di alta vigilanza della previdenza professionale (Commissione) e della sua segreteria.

    Art. 2 Commissione e comitati

    1 La Commissione si compone:

    a.
    del presidente;
    b.
    del vicepresidente;
    c.
    di un minimo di cinque fino a un massimo di sette altri membri.

    2 La Commissione ha sede a Berna.

    3 Essa può istituire comitati per l’esame preliminare e ricorrere a periti. I comitati preparano le basi per le decisioni della Commissione e le presentano proposte.

    Art. 3 Segreteria

    1 La segreteria è composta:

    a.
    dal direttore;
    b.
    dal direttore supplente;
    c.
    dai responsabili dei settori;
    d.
    dai collaboratori.

    2 Il rapporto di servizio è retto dalla legislazione sul personale federale.

    Sezione 2: Compiti e competenze

    Art. 4 Compiti della Commissione

    La Commissione ha, in particolare, i compiti seguenti:

    a.
    definisce gli obiettivi strategici;
    b.
    emana istruzioni (art. 64a cpv. 1 lett. a e f LPP) e norme (art. 64a cpv. 1 lett. c LPP);
    c.
    stabilisce i requisiti per la concessione e il ritiro dell’abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale (art. 52d cpv. 3 LPP);
    d.
    concede e ritira l’abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale (art. 64a cpv. 1 lett. d LPP);
    e.
    stila il rapporto d’attività;
    f.
    vigila sul fondo di garanzia, sull’istituto collettore e sulle fondazioni d’investimento;
    g.
    emana una codice deontologico per evitare i conflitti d’interessi dei membri;
    h.
    tratta le questioni di principio e gli affari di notevole importanza;
    i.
    tratta gli altri affari che le sono attribuiti dal presidente;
    j.
    stila il preventivo;
    k.
    organizza la segreteria;
    l.
    instaura, modifica e scioglie il rapporto di lavoro con il direttore e il suo supplente;
    m.
    definisce la politica d’informazione;
    n.
    disciplina l’informazione interna;
    o.
    introduce un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
    p.
    vigila sulla segreteria.
    Art. 5 Compiti della segreteria

    1 La segreteria rappresenta la Commissione nei contatti con l’esterno.

    2 Essa ha i compiti seguenti:

    a.
    prepara e attua le istruzioni e le norme della Commissione;
    b.
    prepara e attua le decisioni della Commissione;
    c.
    esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza e procede a ispezioni presso le medesime (art. 64a cpv. 1 lett. b LPP);
    d.
    tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati (art. 64a cpv. 1 lett. e LPP);
    e.
    esercita la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull’istituto collettore e sulle fondazioni d’investimento secondo le disposizioni della Commissione;
    f.
    prepara il rapporto d’attività;
    g.
    presenta ricorsi e redige pareri nell’ambito della procedura di cui all’arti­colo 74 LPP secondo le direttive della Commissione;
    h.
    tratta gli affari di portata minore e quelli che le sono attribuiti dalla Com­missione.
    Art. 6 Rapporto d’attività

    1 Il rapporto d’attività espone, in particolare, le questioni e le decisioni importanti trattate nell’anno in esame e gli obiettivi della Commissione.

    2 Esso è pubblicato dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.

    Art. 7 Informazioni al pubblico

    1 Il compito di informare il pubblico spetta per principio al presidente. Questi può delegare al direttore della segreteria il compito di informare su affari e decisioni della Commissione.

    2 Le decisioni sono pubblicate in modo adeguato.

    Sezione 3: Sedute della Commissione

    Art. 8 Convocazione

    1 Il presidente convoca la Commissione secondo necessità.

    2 Il presidente convoca inoltre la Commissione su richiesta motivata di singoli membri.

    3 Prima di ogni seduta, la segreteria invia ai membri della Commissione, insieme alla convocazione, la documentazione seguente:

    a.
    l’ordine del giorno scritto approvato dal presidente;
    b.
    la documentazione necessaria per tutti gli affari da trattare.

    4 Le discussioni si svolgono a porte chiuse.

    Art. 9 Decisioni

    1 La Commissione può deliberare validamente se sono presenti almeno due terzi dei membri.

    2 I membri non possono farsi rappresentare.

    3 La Commissione delibera a maggioranza semplice dei presenti. Vota anche il presidente; in caso di parità, il suo voto è determinante.

    4 La Commissione può deliberare mediante circolazione degli atti, se nessun membro chiede la convocazione di una seduta. L’esito della procedura è immediatamente comunicato ai membri della Commissione.

    5 In casi urgenti, la Commissione può deliberare anche su affari non iscritti all’ordine del giorno.

    Art. 10 Diritto di firma

    1 Le decisioni, i ricorsi e i pareri nell’ambito della procedura di cui all’articolo 74 LPP sono firmati dal presidente o dal vicepresidente e dal direttore o dal responsa­bile del settore competente.

    2 Le comunicazioni di portata minore sono firmate unicamente dal presidente.

    3 Negli altri casi è prevista la firma collettiva a due del presidente e del vicepresidente o di un altro membro della Commissione.

    Art. 11 Ricusazione

    1 I membri della Commissione si ricusano se hanno un interesse personale o d’affari nell’oggetto trattato o se, per altri motivi, potrebbero non essere imparziali. L’impressione di parzialità è un motivo di ricusazione sufficiente.

    2 Quando decidono, i membri della Commissione sono soggetti all’obbligo di ricusazione secondo l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

    3 In caso di controversia in merito a una ricusazione, la Commissione decide escludendo il membro interessato.

    Art. 12 Partecipazione della segreteria

    Il direttore della segreteria partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo. Può farsi accompagnare dai collaboratori responsabili degli affari trattati.

    Art. 13 Verbale

    1 Le discussioni della Commissione e dei suoi comitati sono messe a verbale. Dopo averlo approvato, il presidente della Commissione firma il verbale insieme alla persona che lo ha redatto.

    2 Nel verbale devono figurare almeno i nomi dei membri presenti, le proposte presentate, le decisioni prese e un riassunto delle motivazioni. Su richiesta, sono messi a verbale anche i pareri divergenti dalle decisioni della maggioranza.

    Art. 14 Confidenzialità

    1 Le discussioni, i verbali e i documenti di lavoro della Commissione e dei suoi comitati sono confidenziali.

    2 I membri della Commissione serbano il segreto d’ufficio, il segreto professionale e il segreto d’affari sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’ambito della loro attività al servizio della Commissione.

    3 Possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell’ambito della loro attività al servizio della Commissione, soltanto nell’ambito di tale attività. Hanno il divieto di utilizzarle per procurare vantaggi a sé o a terzi.

    4 Nelle pubblicazioni della Commissione non vanno rivelati segreti d’affari.

    5 L’obbligo di serbare il segreto d’ufficio, il segreto professionale e il segreto d’affari continua a sussistere anche dopo la fine del mandato.

    Sezione 4: Procedure

    Art. 15

    Le procedure della Commissione sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

    Sezione 5: Entrata in vigore

    Art. 16

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2012.

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