Art. 1 Primo adeguamento
1 Le rendite superstiti e invalidità che decorrono da tre anni saranno adattate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi all’inizio dell’anno civile seguente.
2 Il tasso d’adeguamento corrisponde a quello dell’indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di settembre dell’anno in cui comincia a decorrere la rendita e il mese di settembre precedente l’anno in cui avviene l’adeguamento. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d’adeguamento.2
2 Vedi le pubblicazioni relative nel FF.