831.434 Ordinanza concernente i diritti dell’istituto colletto­re in materia di previdenza professionale
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    831.434

    Ordinanza concernente i diritti dell’istituto colletto­re in materia di previdenza professionale

    del 28 agosto 1985 (Stato 1° gennaio 1985)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previ­denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) ,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    i diritti dell’istituto collettore verso il datore di lavoro che non si è ancora affi­liato a un istituto di previdenza qualora sia tenuto a fornire prestazioni legali ai suoi salariati o loro superstiti (art. 12 LPP);
    b.
    la copertura delle spese dell’istituto collettore mediante il fondo di garanzia (art. 72 cpv. 2 LPP).
    Art. 2 Affiliazione per legge del datore di lavoro

    1 Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d’assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un’istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge all’istituto collettore per l’in­sieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio.

    2 Se il datore di lavoro prova che un altro istituto di previdenza debba riprendere anche gli obblighi fino a quel momento assunti dall’istituto collettore, l’affiliazione del datore di lavoro all’istituto collettore sarà annullata a partire dal momento in cui detti obblighi verranno ripresi dall’altro istituto di previdenza.

    Art. 3 Diritti dell’istituto collettore verso il datore di lavoro

    1 Il datore di lavoro deve versare all’istituto collettore i contributi dovuti per l’in­sieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto a decorrere dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato a un istituto di previdenza.

    2 Il saggio dell’interesse di mora corrisponde a quello applicato abitualmente dall’isti­tuto collettore in caso di ritardo nei pagamenti dei contributi.

    3 In caso di decesso o di invalidità di un salariato sottostante al regime obbligatorio, il datore di lavoro deve pagare, a titolo di risarcimento, un supplemento pari al qua­dru­plo dei contributi inerenti ai rischi decesso e invalidità del l’intero personale sot­tostante al regime obbligatorio. Tale supplemento è calcolato per il periodo compre­so tra il momento in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto essere affiliato a un isti­tuto di previdenza e quello in cui è insorto l’evento. Il supplemento non deve supera­re la riserva matematica necessaria, dedotto l’avere di vecchiaia del salariato in questione.

    4 Il datore di lavoro deve risarcire l’istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione.

    Art. 4 Prestazioni del fondo di garanzia all’istituto collettore

    1 Il fondo di garanzia rimborsa all’istituto collettore:

    a.
    il valore attuale della prestazione per superstite o di invalidità dovuto in virtù dell’articolo 12 capoverso 1 LPP, da cui saranno dedotti:
    1.
    l’avere di vecchiaia dell’assicurato,
    2.
    i contributi arretrati inerenti ai rischi decesso e invalidità dell’insieme dei sa­lariati sottostanti al regime obbligatorio e
    3.
    il risarcimento dovuto dal datore di lavoro in virtù dell’articolo 3 capo­verso 3;
    b.
    il costo dell’adeguamento ulteriore delle prestazioni per superstiti o di invali­dità, giusta la lettera a, all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 1 LPP).

    2 Se il datore di lavoro è insolvibile, il fondo di garanzia rimborsa inoltre all’istituto collettore:

    a.
    gli importi dovuti giusta il capoverso 1 lettera a, ma inesigibili;
    b.
    i contributi inesigibili, nel caso in cui l’istituto abbia fornito, in favore dell’assi­cu­rato, la prestazione di vecchiaia o di libero passaggio;
    c.
    le somme dovute in virtù dell’articolo 3 capoverso 4, ma inesigibili.

    3 Se l’istituto collettore è posticipatamente liberato dagli obblighi che gli incombono (art. 2 cpv. 2) oppure se recupera le prestazioni già fornite, rimborsa al fondo di garanzia le somme corrispondenti versate da quest’ultimo.

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