831.434Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale
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831.434
Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale
del 28 agosto 1985 (Stato 1° gennaio 1985)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) ,
i diritti dell’istituto collettore verso il datore di lavoro che non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza qualora sia tenuto a fornire prestazioni legali ai suoi salariati o loro superstiti (art. 12LPP);
b.
la copertura delle spese dell’istituto collettore mediante il fondo di garanzia (art. 72 cpv. 2 LPP).
1 Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d’assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un’istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge all’istituto collettore per l’insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio.
2 Se il datore di lavoro prova che un altro istituto di previdenza debba riprendere anche gli obblighi fino a quel momento assunti dall’istituto collettore, l’affiliazione del datore di lavoro all’istituto collettore sarà annullata a partire dal momento in cui detti obblighi verranno ripresi dall’altro istituto di previdenza.
1 Il datore di lavoro deve versare all’istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto a decorrere dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato a un istituto di previdenza.
2 Il saggio dell’interesse di mora corrisponde a quello applicato abitualmente dall’istituto collettore in caso di ritardo nei pagamenti dei contributi.
3 In caso di decesso o di invalidità di un salariato sottostante al regime obbligatorio, il datore di lavoro deve pagare, a titolo di risarcimento, un supplemento pari al quadruplo dei contributi inerenti ai rischi decesso e invalidità del l’intero personale sottostante al regime obbligatorio. Tale supplemento è calcolato per il periodo compreso tra il momento in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto essere affiliato a un istituto di previdenza e quello in cui è insorto l’evento. Il supplemento non deve superare la riserva matematica necessaria, dedotto l’avere di vecchiaia del salariato in questione.
4 Il datore di lavoro deve risarcire l’istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione.
1 Il fondo di garanzia rimborsa all’istituto collettore:
a.
il valore attuale della prestazione per superstite o di invalidità dovuto in virtù dell’articolo 12 capoverso 1 LPP, da cui saranno dedotti:
1.
l’avere di vecchiaia dell’assicurato,
2.
i contributi arretrati inerenti ai rischi decesso e invalidità dell’insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio e
3.
il risarcimento dovuto dal datore di lavoro in virtù dell’articolo 3 capoverso 3;
b.
il costo dell’adeguamento ulteriore delle prestazioni per superstiti o di invalidità, giusta la lettera a, all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 1 LPP).
2 Se il datore di lavoro è insolvibile, il fondo di garanzia rimborsa inoltre all’istituto collettore:
a.
gli importi dovuti giusta il capoverso 1 lettera a, ma inesigibili;
b.
i contributi inesigibili, nel caso in cui l’istituto abbia fornito, in favore dell’assicurato, la prestazione di vecchiaia o di libero passaggio;
c.
le somme dovute in virtù dell’articolo 3 capoverso 4, ma inesigibili.
3 Se l’istituto collettore è posticipatamente liberato dagli obblighi che gli incombono (art. 2 cpv. 2) oppure se recupera le prestazioni già fornite, rimborsa al fondo di garanzia le somme corrispondenti versate da quest’ultimo.
La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1985.
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