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    831.461.3

    Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

    (OPP 3)

    del 13 novembre 1985 (Stato 1° gennaio 2021)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previ­denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione,

    ordina:

    Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute

    Art. 1 Forme di previdenza

    1 Ai sensi dell’articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:

    a.
    il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d’assicura­zione;
    b.
    la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni banca­rie.

    2 Per contratti di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali d’assicura­zio­ne di capitale e di rendite sulla vita o in caso d’invalidità o di morte, comprese even­tuali assicu­razioni complementari in caso di morte per infortu­nio o d’inva­li­di­tà3, che

    a.
    sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’arti­colo 67 capoverso 1 LPP; e
    b.
    sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.

    3 Per convenzioni di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali di rispar­mio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un’assicurazione di previdenza rischio.

    4 I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vin­colata sono sottoposti all’amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

    3 Correzione del 3 feb. 1986 (RU 1986 326).

    Art. 2 Beneficiari

    1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

    a.
    in caso di sopravvivenza, l’intestatario della previdenza;
    b.4
    dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell’ordine seguente:
    1.5
    il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
    2.
    i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
    3.
    i genitori;
    4.
    i fratelli e le sorelle;
    5.
    gli altri eredi.

    2 L’intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.6

    3 L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui al capover­so 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.7

    4 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

    5 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

    6 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

    7 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

    Art. 2a8 Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell’assicurato

    1 Nel proprio regolamento l’istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell’intestatario della previdenza.

    2 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell’ordine previsto nell’articolo 2.

    8 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

    Art. 3 Pagamento delle prestazioni

    1 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS.10

    2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rappor­to di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:

    a.
    l’intestatario beneficia d’una rendita intera d’invalidità dell’assicurazione federa­le per l’invalidità e il rischio d’invalidità non è assicurato;
    b.11
    ...
    c.
    l’intestatario pone termine all’attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un’altra indipendente di genere diverso;
    d.12
    l’istituto di previdenza è tenuto, giusta l’articolo 5 della legge del 17 dicem­bre 199313 sul libero passaggio, al pagamento in contanti.

    3 La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:

    a.
    l’acquisto e la costruzione di una proprietà d’abitazione per uso proprio;
    b.
    l’acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d’abitazione per uso pro­prio;
    c.
    la restituzione di mutui ipotecari.14

    4 Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.15

    5 I concetti di «proprietà d’abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell’ordinanza del 3 ottobre 199416 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professio­nale.17

    6 Se l’assicurato è coniugato o è vincolato da un’unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 let­tere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l’assicurato può adire il Tribunale.18

    9 RS 831.10

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).

    11 Abrogata dal n. I 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755).

    12 Nuovo testo giusta l’art. 22 n. 2 dell’O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2399).

    13 RS 831.42

    14 Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 1989 (RU 1989 1903). Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

    15 Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

    16 RS 831.411

    17 Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

    18 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

    Art. 3a19 Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza

    1 L’intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:

    a.
    utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;
    b.
    trasferisce il suo capitale di previdenza a un’altra forma riconosciuta di previdenza.

    2 Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte.

    3 Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino all’età ordinaria di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS20. Se l’inte­sta­tario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, può procedere a un tale trasferimento o riscatto al massimo fino a cinque anni dopo l’età di pensionamento.

    4 Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti l’età ordinaria di pensionamento.

    19 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755).

    20 RS 831.10

    Art. 4 Cessione, costituzione in pegno, compensazione

    1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle presta­zioni si applica per analogia l’articolo 39 LPP.21

    2 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d’abitazione dell’assicurato è applicabile per analogia l’articolo 30b LPP22 o l’articolo 331d del Codice delle obbligazioni23 e gli articoli 8–10 dell’ordinanza del 3 ottobre 199424 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.25

    3 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall’intes­tatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest’ultimo dal giudice. Fatto salvo l’articolo 3, l’istituto dell’intestatario della previdenza deve versare l’im­porto da tra­sferire all’istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell’arti­colo 1 capoverso 1.26

    4 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 200427 sull’unione domestica registrata).28

    21 Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

    22 RS 831.40

    23 RS 220

    24 RS 831.411

    25 Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

    26 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3455).

    27 RS 211.231

    28 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

    Art. 529 Investimenti

    1 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell’8 novembre 193430 sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l’intermediazione di una siffatta banca.

    2 I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche.

    3 Gli articoli 49–58 dell’ordinanza del 18 aprile 198431 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità si applicano per analogia all’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un’elevata solvibilità.

    29 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

    30 RS 952.0

    31 RS 831.441.1

    Sezione 2: Trattamento fiscale

    Art. 6 Fondazioni bancarie

    Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l’assoggettamento all’imposta, agli istituti di previdenza secondo l’articolo 80 LPP.

    Art. 7 Deduzione dei contributi

    1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi ver­sati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:

    a.
    annualmente, fino all’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’arti­colo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP;
    b.
    annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucra­tiva, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore sta­bilito nell’arti­colo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP.

    2 I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.32

    3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS33).34

    4 Nell’anno in cui termina l’attività lucrativa può essere versato l’intero contributo.35

    32 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

    33 RS 831.10

    34 Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).

    35 Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).

    Art. 8 Obbligo d’attestazione

    Gli istituti d’assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari at­testazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

    Sezione 3: Entrata in vigore

    Art. 9

    1 La presente ordinanza, eccettuato l’articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.

    2 L’articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

    Disposizione finale della modifica del 21 febbraio 200136

    Alle beneficiarie delle classi d’età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate presta­zioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS37).

    Disposizione finale della modifica del 19 settembre 200838

    L’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev’essere adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

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