Art. 1 Forme di previdenza
1 Ai sensi dell’articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:
- a.
- il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d’assicurazione;
- b.
- la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.
2 Per contratti di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d’invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d’invalidità3, che
- a.
- sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 LPP; e
- b.
- sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.
3 Per convenzioni di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un’assicurazione di previdenza rischio.
4 I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all’amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.
3 Correzione del 3 feb. 1986 (RU 1986 326).