1 La presente legge si prefigge di promuovere gli alloggi destinati alle economie domestiche a basso reddito nonché l’accesso alla proprietà di abitazioni.
2 In particolare essa intende tener conto degli interessi delle famiglie, dei nuclei monoparentali, dei disabili, degli anziani bisognosi e delle persone in formazione.
1 La Confederazione promuove la costruzione, il rinnovo e l’acquisto di alloggi a pigioni e prezzi moderati e sostiene l’attività delle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.
2 Essa sostiene forme innovative di costruzione e abitazione, come pure il rinnovo degli insediamenti.
1 Per «alloggio» s’intende l’insieme dei locali che fungono durevolmente da abitazione.
2 Per «organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni» s’intendono gli operatori che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni, le loro organizzazioni mantello, le centrali d’emissione, gli istituti di fideiussione ipotecaria e altre istituzioni che si adoperano per promuovere abitazioni a pigioni e prezzi moderati.
3 È ritenuta «di utilità pubblica» un’attività che non ha scopo lucrativo e che serve a coprire il fabbisogno di alloggi a pigioni e prezzi moderati.
un uso parsimonioso di risorse quali il suolo e l’energia;
b.
un’elevata qualità edilizia e un’elevata funzionalità dell’alloggio;
c.
un’organizzazione dell’alloggio e dell’ambiente circostante attenta alle esigenze delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;
d.
una composizione sociale equilibrata degli abitanti.
1 Nei limiti dei crediti stanziati, la promozione avviene in funzione del fabbisogno dimostrato di alloggi a pigioni e prezzi moderati.
2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 può definire priorità secondo le esigenze del mercato dell’alloggio.
3 Nuova espr. giusta il n. I 24 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Le persone che chiedono od ottengono l’aiuto federale devono fornire le informazioni necessarie secondo l’articolo 11 capoversi 2 e 3 della legge federale del 5 ottobre 19904 sui sussidi.
2 In caso di violazione dell’obbligo d’informare, sono applicabili le sanzioni di diritto amministrativo previste nell’articolo 40 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.
1 L’Ufficio federale può versare mutui ai proprietari di abitazioni in locazione e ai titolari di un diritto di superficie su abitazioni in locazione, se:
a.
i proprietari dispongono di una determinata somma di capitale proprio;
b.
le pigioni sono fissate di regola per tutto l’immobile in base ai costi.
2 È accordata l’esenzione dagli interessi o una riduzione degli stessi se:
a.
il reddito e la sostanza dei locatari non superano determinati limiti;
b.
le abitazioni in locazione sono occupate adeguatamente.
3 Il Consiglio federale stabilisce:
a.
l’ammontare del capitale proprio necessario;
b.
i costi immobiliari computabili;
c.
i limiti determinanti di reddito e di sostanza dei locatari;
d.
il numero minimo di occupanti per i diversi tipi d’abitazione.
4 I mutui devono essere garantiti da pegno immobiliare.
5 Essi devono essere ammortati.
5 L’applicazione di questo art. é sospesa fino al 31 dic. 2008 giusta n. I 14 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).
I proprietari e i titolari di un diritto di superficie sono obbligati a riversare ai locatari, diminuendo le pigioni, la riduzione dei costi immobiliari conseguita grazie all’ottenimento di mutui senza interessi o a saggi d’interesse favorevoli.
1 L’aiuto federale è accordato per 25 anni al massimo.
2 Se, per lungo tempo, la riduzione degli interessi sui mutui non è più chiesta, l’Ufficio federale può esigere che, entro un termine adeguato, il finanziamento sia convertito e l’aiuto federale soppresso.
3 Su domanda e con il consenso dell’Ufficio federale, è possibile porre fine anticipatamente all’aiuto federale se i mutui sono stati rimborsati e la Confederazione è stata liberata dalla fideiussione.
1 Gli alloggi che fruiscono delle misure di promozione devono essere utilizzati unicamente a scopo abitativo per tutta la durata dell’aiuto federale (divieto di cambiamento della destinazione).
2 A garanzia del mantenimento della destinazione, la Confederazione gode durante questo periodo di un diritto di compera e di prelazione per un ammontare pari al valore di reddito che può essere conseguito con una locazione conforme alla destinazione.
3 Il divieto di cambiamento della destinazione nonché il diritto correlato di compera e di prelazione sono menzionati a registro fondiario quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà.
4 I diritti di compera e di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.
1 L’Ufficio federale può accordare per abitazioni in proprietà mutui garantiti da pegno immobiliare.
2 I mutui sono accordati sotto forma di importi forfettari.
3 Essi devono essere ammortati.
4 L’Ufficio federale determina gli importi forfettari.
6 L’applicazione di questo art. é sospesa fino al 31 dic. 2008 giusta n. I 14 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).
1 La riduzione degli interessi sui mutui è calcolata in modo che vi sia una diminuzione sostanziale dei costi d’abitazione per i gruppi d’abitanti interessati.
2 L’Ufficio federale può adeguare il saggio d’interesse alla situazione economica e all’evoluzione generale dei redditi.
1 L’Ufficio federale può concedere fideiussioni al regresso per garantire fideiussioni di istituti di fideiussione ipotecaria, se esse servono ad assicurare il finanziamento di abitazioni in proprietà a prezzi moderati.
2 Se l’istituto di fideiussione ipotecaria garantisce anche anticipi, la fideiussione al regresso copre anche questi ultimi.
3 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione adeguata dei rischi fra gli istituti di fideiussione ipotecaria e la Confederazione.
2 Sono equiparati ai proprietari i titolari di altri diritti reali o personali che conferiscono un diritto d’abitazione equivalente a quello derivante dalla proprietà.
1 L’aiuto federale è accordato per 25 anni al massimo.
2 Su domanda e con il consenso dell’Ufficio federale, è possibile porre fine anticipatamente all’aiuto federale se i mutui sono stati rimborsati e la Confederazione è stata liberata dalla fideiussione al regresso.
1 Le abitazioni in proprietà che fruiscono delle misure di promozione devono essere utilizzate unicamente a scopo abitativo per tutta la durata dell’aiuto federale.
2 A garanzia del mantenimento della destinazione, il divieto di cambiamento della destinazione e la limitazione del diritto d’alienazione sono menzionati a registro fondiario quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà.
1 La Confederazione promuove l’attività di organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni al fine di coprire il fabbisogno di alloggi a pigioni e prezzi moderati.
2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime che tali organizzazioni devono soddisfare quanto a definizione e garanzia dello scopo, gestione, presentazione dei conti e statuti.
L’Ufficio federale può garantire i prestiti in obbligazioni di centrali d’emissione di utilità pubblica che, con i fondi raccolti, accordano mutui per la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati a:
a.
operatori che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni;
b.
associazioni di proprietari costituite a fini di utilità pubblica che adempiono le norme di cui all’articolo 28 capoverso 1.
1 L’Ufficio federale può accordare fideiussioni al regresso per garantire fideiussioni di istituti di fideiussione ipotecaria, se esse servono ad assicurare il finanziamento di abitazioni a pigioni moderate di operatori che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni.
2 Le fideiussioni al regresso sono accordate se tali enti dispongono di una determinata somma di capitale proprio.
3 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione adeguata dei rischi fra gli istituti di fideiussione ipotecaria e la Confederazione e fissa l’ammontare del capitale proprio necessario.
1 L’Ufficio federale può mettere risorse finanziarie a disposizione di organizzazioni mantello di operatori che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni, affinché tali organizzazioni possano accordare mutui senza interessi o a saggi d’interesse favorevoli ai committenti di utilità pubblica che costruiscono o rinnovano alloggi a pigioni e prezzi moderati.
1 L’Ufficio federale controlla regolarmente l’attività delle organizzazioni mantello, delle centrali d’emissione, degli istituti di fideiussione ipotecaria e delle altre istituzioni.
2 Tali organismi sono tenuti a riferire all’Ufficio federale, in particolare sull’efficacia della loro attività.
Le misure di promozione dell’attività di un’organizzazione di utilità pubblica attiva nella costruzione di abitazioni vengono sospese se l’organizzazione non soddisfa più i requisiti essenziali.
1 Nei limiti dei crediti stanziati, l’Ufficio federale può promuovere la ricerca nel settore dell’alloggio. Essa deve servire in particolare ad aumentare la trasparenza del mercato e a elaborare le basi per migliorare l’offerta di alloggi e l’habitat.
2 L’Ufficio federale può:
a.
conferire mandati di studio a istituzioni e specialisti competenti in materia;
b.
partecipare finanziariamente a progetti di ricerca;
c.
promuovere progetti esemplari a carattere innovativo e ecologicamente sostenibile.
3 Esso può collaborare con organizzazioni internazionali.
1 Per quanto sia necessario alla ricerca e non vi si opponga alcun interesse preponderante privato o pubblico, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico sono obbligate a fornire entro un termine adeguato e gratuitamente informazioni veritiere.
2 Nel raccogliere le informazioni occorre badare a procurare alle persone tenute a fornirle il minimo di inconvenienti possibile.
L’Assemblea federale decide mediante decreto federale semplice crediti d’impegno a termine per:
a.
mutui senza interessi e a saggi d’interesse favorevoli secondo gli articoli 11 lettera a, 23 lettera a e 34 lettera c, nonché partecipazioni al capitale secondo l’articolo 34 lettera d;
b.
fideiussioni e fideiussioni al regresso secondo gli articoli 11 lettera b, 23 lettera b e 34 lettere a e b.
1 Le menzioni nel registro fondiario previste dalla presente legge e le relative modifiche sono esenti da emolumenti.
2 Non possono essere riscossi emolumenti per estratti del registro fondiario e del registro di commercio di cui l’Ufficio federale necessita per adempiere i suoi compiti.
1 Il Consiglio federale emana le disposizione d’esecuzione.
2 L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
3 Esso coordina ed armonizza l’esecuzione con l’attività dei Cantoni, dei Comuni e delle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.
1 L’Ufficio federale può delegare compiti inerenti all’esecuzione della presente legge a organizzazioni mantello, centrali d’emissione, istituti di fideiussione ipotecaria e altre istituzioni idonee.
2 La delega di compiti d’esecuzione avviene mediante mandati di prestazione.
3 I mandati di prestazione definiscono:
a.
genere, entità e indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dagli enti incaricati;
b.
le modalità di presentazione di un rapporto periodico, del controllo di qualità, dell’allestimento del preventivo e della presentazione dei conti.
Il Consiglio federale provvede affinché le misure adottate in virtù della presente legge siano valutate scientificamente. Una volta terminata la valutazione, il DEFR riferisce al Consiglio federale e presenta proposte per il seguito.
1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale dell’abitazione (Commissione). Ne nomina i membri assicurando una rappresentanza paritetica delle cerchie interessate.
2 La Commissione:
a.
fornisce consulenza al Consiglio federale nelle questioni riguardanti l’alloggio;
b.
segue le ripercussioni della presente legge;
c.
osserva l’evoluzione del mercato dell’alloggio;
d.
presenta al Consiglio federale e al DEFR proposte di modifiche di legge e misure d’esecuzione.
3 La segreteria della Commissione è tenuta dall’Ufficio federale.
1 L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazioni allo scopo di verificare se vi è diritto all’aiuto federale. Il sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione su misure dell’assistenza sociale.
2 L’Ufficio federale può comunicare ad altre autorità federali, cantonali e comunali nonché a scuole universitarie e istituti finanziari solo i dati necessari all’esecuzione della presente legge. Il richiedente deve provare tale necessità. I dati personali degni di particolare protezione non possono essere comunicati senza il consenso dell’interessato.
3 I dati personali che non sono degni di particolare protezione possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.
4 Il Consiglio federale disciplina in particolare la gestione del sistema d’informazioni, la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie di dati da rilevare nonché la loro durata di conservazione, l’autorizzazione per l’accesso e il trattamento e la sicurezza dei dati.
1 L’assegnazione o il versamento dell’aiuto federale è rifiutato a chiunque induca in errore o tenti di indurre in errore l’autorità fornendo indicazioni inesatte o alterando o dissimulando i fatti; le prestazioni già fornite devono essere restituite.
2 Chi viola il capoverso 1 o gli articoli 37 e 38 della legge federale del 5 ottobre 19907 sui sussidi può essere escluso dalla concessione degli aiuti federali secondo la presente legge o secondo altri atti normativi della Confederazione o dall’aggiudicazione di lavori della Confederazione.
Ai delitti, al conseguimento fraudolento di un profitto e al perseguimento penale si applicano gli articoli 37–39 della legge federale del 5 ottobre 19908 sui sussidi.
Se il beneficiario dell’aiuto federale non è più in grado di soddisfare gli impegni finanziari, l’Ufficio federale può rinunciare in tutto o in parte al rimborso dei mutui e onorare anticipatamente le fideiussioni escludendo il suo diritto di regresso quale garante, se in tal modo i rischi per la Confederazione vengono nel complesso ridotti.
1 Per tutta la durata dell’aiuto federale, l’Ufficio federale controlla le pigioni negli immobili che beneficiano delle misure di promozione secondo la sezione 2.
2 I locatari possono chiedere in ogni momento una verifica. L’Ufficio federale cerca di indurre le parti a un accordo. Se le parti non si accordano, l’Ufficio federale emana una decisione formale.
3 La procedura davanti all’Ufficio federale è gratuita; in caso di procedura intentata sconsideratamente, le spese procedurali possono essere messe totalmente o parzialmente a carico della parte temeraria.
4 Per la verifica delle spese accessorie sono competenti le autorità di conciliazione secondo il Codice delle obbligazioni9.
Alle domande secondo gli articoli 24, 26, 36 e 37 trattate da terzi incaricati è applicabile la procedura prevista dalle disposizioni della legge federale del 5 ottobre 199010 sui sussidi.
1 Le decisioni di istituti di fideiussione ipotecaria, organizzazioni mantello e altre istituzioni sono impugnabili mediante ricorso all’Ufficio federale.
3 Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sulla procedura federale.
11 Abrogato dal n. 116 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
12 Abrogato dal n. 116 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
1 Le domande presentate in virtù della legge federale del 4 ottobre 197415 che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP) e per le quali prima dell’entrata in vigore della presente legge non era stata emanata alcuna decisione sull’assegnazione di aiuti federali sono trattate conformemente al nuovo diritto.
2 L’aiuto federale secondo la presente legge può essere accordato, su domanda, anche per abitazioni la cui costruzione è iniziata dopo il 1° gennaio 2003.
3 Ai mandati di ricerca conferiti prima dell’entrata in vigore della presente legge è applicabile la LCAP.
4 La Commissione federale per la costruzione di abitazioni di cui all’articolo 55 LCAP è sostituita, con l’entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione federale dell’abitazione di cui all’articolo 49 della presente legge.
5 Con l’entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni sul controllo delle pigioni di cui all’articolo 54 sono applicabili anche alle controversie giudicate secondo la LCAP. Le controversie riguardanti le spese accessorie, ancora pendenti all’entrata in vigore della presente legge, sono giudicate dall’Ufficio federale.
6 Nell’ambito di risanamenti finanziari, la Confederazione può onorare anticipatamente le fideiussioni che ha accordato in virtù della LCAP per immobili locativi e rinunciare quale garante al diritto di regresso se:
a.
tale rinuncia riduce nel complesso i rischi per la Confederazione;
b.
altri creditori interessati rinunciano in misura considerevole ai loro crediti;
c.
il proprietario investe nuovi mezzi per il finanziamento.
Con l’entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio federale amministra i mutui accordati in virtù del decreto federale del 7 ottobre 194716 inteso a promuovere la costruzione di alloggi per il personale della Confederazione.
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