Art. 1 Scopo
1 La presente ordinanza disciplina la gestione del mutuo concesso alle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione (cooperative). Essa intende garantire che i mezzi forniti alle cooperative dalla Confederazione o dalla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), siano impiegati conformemente alle disposizioni e che la gestione delle cooperative avvenga secondo principi unitari. Essa garantisce in particolare la disponibilità di abitazioni a prezzi ragionevoli e, nei limiti del possibile, la loro locazione innanzitutto alle persone di cui all’articolo 4.
2 Nel quadro delle disposizioni giuridiche le cooperative beneficiano di una gestione cooperativa autonoma.