842.4 Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà
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    842.4

    Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà

    del 27 gennaio 2004 (Stato 1° febbraio 2023)

    L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB),

    visti gli articoli 8 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 20031 che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPrA),

    ordina:

    Sezione 1: Limiti dei costi

    Art. 1 Principio

    L’UFAB classifica in una graduatoria di costi l’ubicazione di un’abitazione secondo la qualità del luogo d’insediamento. Esso verifica periodicamente tale classificazione.

    Art. 3 Limiti dei costi per le abitazioni locative

    Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

    Dimensioni dell’abitazione

    Livello I

    Livello II

    Livello III

    Livello IV

    Livello V

    Livello VI

    Abitazione di 1 vano

    195 000

    215 000

    230 000

    245 000

    280 000

    315 000

    Abitazione di 2 vani

    260 000

    285 000

    305 000

    325 000

    375 000

    425 000

    Abitazione di 3 vani

    330 000

    365 000

    390 000

    420 000

    480 000

    540 000

    Abitazione di 4 vani

    415 000

    455 000

    490 000

    525 000

    600 000

    675 000

    Abitazione di 5 vani

    495 000

    540 000

    580 000

    620 000

    715 000

    805 000

    Abitazione di 6 vani

    560 000

    615 000

    660 000

    710 000

    815 000

    915 000

    Abitazione di 7 vani

    680 000

    750 000

    805 000

    860 000

    990 000

    1 110 000.2

    2 Entro i limiti dei costi fissati al capoverso 1, la pigione ottenibile per abitazioni comparabili nella rispettiva ubicazione è determinante per il riconoscimento dei costi.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 20 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 20203 (RU 2023 4).

    Art. 43 Limiti dei costi per oggetti in proprietà

    1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abita-zioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

    Dimensioni dell’abitazione

    Livello I

    Livello II

    Livello III

    Livello IV

    Livello V

    Livello VI

    Abitazione di 2 vani

    340 000

       370 000

    400 000

       425 000

       490 000

       550 000

    Abitazione di 3 vani

    440 000

       480 000

    515 000

       550 000

       635 000

       715 000

    Abitazione di 4 vani

    550 000

       605 000

    650 000

       695 000

       805 000

       900 000

    Abitazione di 5 vani

    660 000

       725 000

    780 000

       835 000

       960 000

    1 080 000

    Abitazione di 6 vani

    755 000

       830 000

    895 000

       955 000

    1 100 000

    1 235 000

    Abitazione di 7 vani

    915 000

    1 005 000

    1 080 000

    1 155 000

    1 330 000

    1 495 000.4

    2 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

    Dimensioni dell’abitazione

    Livello I

    Livello II

    Livello III

    Livello IV

    Livello V

    Livello VI

    Abitazione di 3 vani

       605 000

       640 000

       675 000

       720 000

       780 000

       875 000

    Abitazione di 4 vani

       760 000

       800 000

       850 000

       905 000

       980 000

    1 100 000

    Abitazione di 5 vani

       910 000

       960 000

    1 015 000

    1 080 000

    1 170 000

    1 315 000

    Abitazione di 6 vani

    1 045 000

    1 105 000

    1 170 000

    1 245 000

    1 350 000

    1 515 000

    Abitazione di 7 vani

    1 265 000

    1 335 000

    1 410 000

    1 505 000

    1 630 000

    1 830 000.5

    3 In caso di acquisto di un oggetto in proprietà di più di cinque anni, i limiti dei costi sono ridotti, se si tratta di oggetti mantenuti normalmente, come segue:

    a.
    0,7 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 0 a 10;
    b.
    0,9 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 11 a 20; e
    c.
    1,2 per cento del limite dei costi all’anno per ogni ulteriore anno.

    4 Per gli oggetti che vengono promossi mediante fideiussioni da parte delle cooperative di fideiussione ipotecaria, l’UFAB può aumentare i limiti dei costi nella misura del 15 per cento al massimo.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 27 feb. 2007, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 679).

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 20 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2023 4).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 20 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2023 4).

    Art. 5 Limiti dei costi per le aree di parcheggio e i locali secondari

    1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

    Livello I + II

    Livello III + IV

    Livello V + VI

    Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velocipedi

    37 000

    42 000

    46 000

    Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi

    21 000

    23 000

    25 000

    Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all’aperto

    13 000

    14 000

    15 000

    Locale secondario

    26 000

    27 000

    29 000.6

    2 Di regola, i costi d’impianto computabili per le abitazioni locative corrispondono ai costi di un garage, di un posteggio in un’autorimessa, di un parcheggio coperto o di un parcheggio all’aperto per ogni abitazione e a un locale secondario per tre appartamenti. Se l’offerta differisce eccessivamente da questa norma, essa deve essere ritirata dal progetto con la motivazione che si tratta di abitazioni in proprietà per piani ed essere finanziata separatamente.

    3 I costi d’impianto computabili per gli oggetti in proprietà corrispondono ai costi per un posteggio in un garage, in un’autorimessa o per un parcheggio coperto nonché per un parcheggio all’aperto o per un locale secondario.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 20 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2023 4).

    Art. 67 Aumento dei limiti dei costi per misure speciali

    1 I limiti dei costi fissati agli articoli 3 e 4 sono aumentati nella misura del 10 per cento al massimo per:

    a.
    misure speciali di tecnica energetica;
    b.
    misure ecologiche speciali;
    c.
    misure edilizie speciali adeguate alle esigenze delle persone anziane o invalide.8

    2 Può essere concesso un supplemento qualora condizioni di costruzione sfavorevoli rendano necessarie misure edilizie speciali.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6147).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 14 gen. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 197).

    Sezione 2: Importi dei mutui

    Art. 7 Mutui per le abitazioni locative

    1 Per la costruzione di abitazioni locative nuove vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:

    a.
    abitazione di 2 vani

     70 000

    b.
    abitazione di 3 vani

     90 000

    c.
    abitazione di 4 vani

    115 000

    d.
    abitazione di 5 vani

    135 000

    2 Per le abitazioni di 1 vano vengono versati mutui soltanto in casi eccezionali. Il mutuo ammonta a 50 000 franchi al massimo.

    3 Per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, il mutuo ammonta al massimo al 75 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.

    Art. 8 Mutui per gli oggetti in proprietà

    1 Per la costruzione di nuove abitazioni in proprietà vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:

    a.
    abitazione di 2 e di 3 vani

    40 000

    b.
    abitazione di 4 vani

    60 000

    c.
    abitazione di 5 vani

    80 000

    2 Per il rinnovo di abitazioni in proprietà, il mutuo ammonta al massimo al 50 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.

    Sezione 3: Entrata in vigore

    Art. 9

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.

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