843.142.3 Ordinanza concernente l’area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei servizi igienici
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    843.142.3

    Ordinanza concernente l’area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei servizi igienici

    del 12 maggio 1989 (Stato 1° gennaio 2013)

    Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1,

    visto l’articolo 48 dell’ordinanza del 30 novembre 19812 relativa alla legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà,

    ordina:

    1 RU 1989 1202 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

    2 RS 843.1

    Art. 1 Esigenze minime relative all’area abitabile netta e alla sua ripartizione in vani

    Le esigenze minime relative all’area abitabile netta, al numero e alla dimensione dei vani sono le seguenti:

    Ripartizione minima dell’area abitabile

    Numero di persone della comunità domestica (tasso d’occupazione normale, PCD)

    Spazio individuale

    Spazio comunitario

    Cucina

    Servizi igienici

    Ripostiglio all’interno dell’ap­partamento

    Area residuale**

    Totale minimo di area abitabile netta

    m2

    m2

    m2

    m2

    m2

    m2

    m2

    1*

    Totale 26

    5

    4

      5

      40

    2*

    14

    18

    5

    4

      9

      50

    3

    24

    19

    5,5

    4

      7,5

      60

    4

    30

    20

    5,5

    4

    10,5

      70

    5

    36

    21

    6,0

    5,5

    11,5

      80

    6

    42

    22

    6,0

    5,5

    14,5

      90

    7

    48

    23

    6,5

    5,5

    2

    15

    100

    8

    54

    24

    6,5

    5,5

    2

    18

    110

    *

    Per le piccole abitazioni vale inoltre il fascicolo n. 23d «Abitazioni per anziani: dati fonda­men­tali, esigenze minime e raccomandazioni»/1981 emanato dalla Commissione federale per la ricerca sull’alloggio (CRA).

    **

    L’area residuale si compone della somma delle aree di circolazione e delle rimanenti super­fici ove queste eccedano le esigenze minime.

    Art. 2 Minimo di area abitabile netta

    1 L’area abitabile netta di un locale individuale per una persona non deve essere inferiore ai 10 m2. Sono autorizzati locali più piccoli ove questi possano venire abbi­nati con altri vani.

    2 L’area abitabile netta del primo locale individuale per due persone non deve esse­re inferiore ai 14 m2.

    3 L’area abitabile netta degli altri locali individuali per due persone non deve essere inferiore ai 12 m2.

    Art. 3 Dotazione minima della cucina

    1 La cucina deve poter essere dotata del seguente numero di elementi di 55 cm di larghezza e 60 cm di profondità:

    Numero di persone della comunità domestica (PCD)

    1 e 2

    3 e 4

    5 e 6

    7 e 8

    Numero di elementi

    2 Lo spazio libero davanti agli elementi istallati deve misurare almeno 140 cm di larghezza nelle abitazioni per 1 e 2 PCD e 120 cm in quelle per 3 a 8 PCD.

    Art. 4 Dotazione minima dei servizi igienici

    I servizi igienici devono comprendere i vani e l’attrezzatura seguenti:

    per 1 e 2 PCD:

    un locale doccia accessibile con sedia a rotelle, con una doccia a livello del pavimento, un lavabo e un WC ove que­sto non sia previsto in un locale separato;

    per 3 e 4 PCD:

    una stanza da bagno con una vasca di almeno 160 cm di lun­ghezza, un lavabo e un WC ove questo non sia previsto in un locale separato;

    per 5 a 8 PCD:

    una stanza da bagno con una vasca di almeno 160 cm di lun­ghezza, un lavabo, un’altra installazione sanitaria o la re­lativa possibilità di allac­ciamento (p. es., un secondo lavabo, WC, bidè, lavatrice). Un locale con WC e la­vandino.

    Art. 5 Disposizioni finali

    1 L’ordinanza del 17 dicembre 19863 concernente l’area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei servizi igienici è abro­gata.

    2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1989.

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