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    844

    Legge federale per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna

    del 20 marzo 1970 (Stato 1° gennaio 2020)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 34sexies capoverso 2 lettera b della Cost.tuzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 19693,

    decreta:

    1 [CS 3 1; RU 1972 1681]. A questa disp. corrisponde ora l’art. 108 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

    2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 15 mag. 2001 (RU 2001 1406; FF 2000 4315).

    3 FF 1969 I 798

    I. Disposizioni generali

    Massima

    Art. 14

    1 La Confederazione sostiene, mediante l’assegnazione di aiuti finan­ziari (sussidi) nei limiti dei crediti stanziati, i provvedimenti presi dai Cantoni per migliorare le condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna.

    2 I sussidi sono assegnati per lavori destinati a procurare sani alloggi a famiglie e persone di condizioni finanziarie modeste.

    3 La Confederazione assegna il sussidio anche se l’abitazione miglio­rata o suppletiva sarà abitata da famiglie o persone di condizioni finanziarie modeste soltanto all’atto del rendiconto.

    4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 202; FF 1989 III 362).

    Delimitazione delle regioni di montagna

    Art. 2

    1 Il catasto federale della produzione agricola serve per la delimita­zione delle regioni di montagna.

    2 Non sono compresi nelle regioni di montagna nel senso della pre­sen­te legge i Comuni o le frazioni di Comuni di carattere urbano.5

    5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

    II. Sussidi federali

    Lavori sussidiabili

    Art. 3

    1 Il sussidio federale è assegnato particolarmente per:

    a.
    la riattazione di abitazioni che non rispondono alle esigenze po­ste dalle autorità competenti in materia d’igiene pubblica o di po­lizia edilizia;
    b.
    il miglioramento dell’abitazione mediante:
    l’adduzione d’acqua e di energia, tenuto conto che i sussidi ac­cordati in virtù di altre disposizioni federali devono essere com­putati;
    la sistemazione d’impianti sanitari;
    l’aumento del numero dei locali abitabili, tenuto conto del nu­mero dei membri della famiglia;
    c.
    la sistemazione di abitazioni in edifici inutilizzati;
    d.
    le costruzioni nuove sostituenti abitazioni il cui miglioramento non potrebbe essere intrapreso a cagione dell’entità dei costi ri­spetto ai risultati;
    e.6
    le costruzioni completive con due appartamenti al massimo, qualora le condizioni di spazio o l’entità dei costi non consentano di ampliare la superficie abitabile esistente;
    f.7
    l’acquisto di edifici o di parti di edifici laddove tale acquisto è più razionale della costruzione di un’abitazione nuova o com­ple­tiva.

    2 Non è assegnato sussidio per:

    a.
    lavori correnti di manutenzione e di riparazione;
    b.
    il miglioramento di abitazioni che già fruiscono d’un auto federa­le giusta le disposizioni sulla concessione di sussidi a favore di bonifiche fondiarie e degli edifici rurali, nella misura in cui è ac­cordato detto aiuto; sono eccettuati i crediti d’investimento giusta la legge federale del 23 marzo 19628 su i crediti agricoli d’in­vestimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola;
    c.
    costruzioni nuove in cui la superficie abitabile per abitazione non è sufficiente o nelle quali l’arredamento non raggiunge un de­terminato livello;
    d.9
    progetti per i quali, tenuto conto dell’aiuto previsto, gli oneri a carico dei proprietari o le pigioni non sono in rapporto adeguato con il reddito e il patrimonio di chi abita la casa;
    e.
    progetti il cui finanziamento è previsto a saggi d’interesse supe­riori a quelli usuali;
    f.10
    progetti di risanamento di abitazioni per le quali sono stati con­cessi sussidi a favore di nuove costruzioni sostitutive (cpv. 1 lett. d).

    6 Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 202; FF 1989 III 362).

    7 Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 202; FF 1989 III 362).

    8 [RU 1962 1323, 1966 1334, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249, 1987 1069, 1991 362 857, 1992 288. RU 1998 3033 all. lett. f]. Vedi ora la L del 29 apr. 1998 sull’agricoltura (RS 910.1).

    9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 202; FF 1989 III 362).

    10 Introdotta dal n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

    Assegnazione di sussidi

    Art. 3a11

    L’Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l’im­porto massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l’anno di preventivo.

    11 Introdotto giusta il n. 23 dell’all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

    Esigenze edilizie

    Art. 412

    La Confederazione accorda il sussidio soltanto se i lavori sono con­formi alle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione della natura e del paesaggio e dell’ambiente.

    12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 202; FF 1989 II 362).

    Entità del sussi­dio federale

    Art. 5

    1 Il sussidio federale, graduato secondo la capacità finanziaria del Cantone, è del 10 fino al 30 per cento delle spese computabili. Nel singolo caso, questa aliquota può essere ridotta.13

    2 Sono prese in considerazione le spese complessive di costruzione, comprese le tasse, ma esclusi gli interessi, le spese di acquisto del ter­reno e le indennità che fossero dovute a terzi. I lavori eseguiti dal committente come pure le sue forniture, sono computati secondo le tariffe locali.

    3 Il sussidio federale può essere vincolato alla condizione che sia assicurato il finanziamento delle spese da esso non coperte, tenuto conto delle prestazioni del committente.

    13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

    Sussidio mag­giorato

    Art. 614

    Il sussidio può, secondo la capacità finanziaria del Cantone, essere aumentato del 5 al 15 per cento delle spese computabili se il miglio­ramento delle condizioni d’abitazione impone al richiedente un onere eccessivo nonostante i sussidi ordinari della Confederazione e del Cantone.

    14 Introdotto giusta il n. 23 dell’all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

    Prestazione canto­nale

    Art. 715

    1 Il sussidio federale è subordinato ad una prestazione del Cantone in cui si trova l’abitazione da risanare.

    2 Tale prestazione è stabilita secondo il diritto cantonale entro i limiti della presente legge.

    15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

    Ammontare della prestazione canto­nale

    Art. 816

    1 La prestazione del Cantone, aggiunta al sussidio federale, deve bastare a coprire nei casi dell’articolo 5 il 50 per cento e, nei casi dell’ar­ticolo 6, il 75 per cento delle spese computabili.

    2 Se il sussidio federale è ridotto nel singolo caso (art. 5 cpv. 1), il Cantone può ridurre la sua prestazione nelle stesse proporzioni.

    3 Il Cantone può subordinare la sua prestazione alla condizione che il Comune ne assuma una parte.

    16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

    Prestazioni di terzi

    Art. 9

    1 Le prestazioni dei Comuni e – ove non siano essi stessi committenti dei lavori – quelle d’altri Cantoni, di enti di diritto pubblico, di datori di lavoro, di fondazioni o di istituzioni d’utilità pubblica possono es­se­re computate nell’importo della prestazione cantonale prevista nell’ar­ticolo 7; esse possono tuttavia sostituire il contributo del Can­tone soltanto nella proporzione di quattro quinti. Il Cantone risponde delle prestazioni di terzi verso la Confederazione e verso il commit­tente dei lavori.17

    2 Le prestazioni di terzi conformemente al capoverso 1 sono compu­tate nell’importo della prestazione cantonale soltanto ove il terzo con­senta agli organi di controllo federali e cantonali, in ogni momento e nel modo che essi preferiscono, di verificare se la prestazione dei terzi sia stata effettivamente fornita e se essa non sia stata successi­vamente restituita.

    17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

    Carattere della pre­stazione cantonale

    Art. 10

    1 I Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti di diritto pubblico, possono fornire i loro contributi altrimenti che in forma di sussidi a fondo perduto. Le loro prestazioni potranno essere fornite, ad esem­pio, in forma di prestiti a interesse ridotto o in natura, a condizione che siano equivalenti a un contributo in contanti.

    2 Tutti i terzi indicati nell’articolo 9, possono fornire prestazioni in natura in luogo e vece di prestazioni in contanti; esse devono essere indipendenti da quelle cui il committente del lavoro ha comunque diritto.

    Compensazione e cessione di crediti

    Art. 11

    1 Le prestazioni promesse dalla Confederazione possono essere com­pensate con crediti verso l’avente diritto soltanto se sono nati in virtù della presente legge o di altre disposizioni federali concernenti il pro­movimento della costruzione di abitazioni.

    2 Il diritto alle prestazioni promesse non può essere ceduto senza il consenso scritto del Cantone. Tale consenso può tuttavia essere accordato soltanto nel caso in cui la cessione tenda a garantire un cre­dito relativo a lavori o a forniture sussidiabili per risanamenti o nuove costruzioni.

    Trasferimento

    Art. 12

    Il sussidio federale assegnato o versato in virtù della presente legge non può essere trasferito a beneficio di altre abitazioni. Tuttavia, il sussidio assegnato o versato in favore di abitazioni distrutte dal fuoco o dagli elementi naturali può essere trasferito alle nuove abitazioni sostitutive, semprechè rimangano adempite le condizioni cui è su­bor­dinato l’aiuto federale.

    III. Disposizioni particolari

    Cambiamenti di destinazione; ob­bligo di rimbor­so

    Art. 13

    1 Se le condizioni determinanti la promessa del sussidio federale e gli obblighi cui quest’ultimo è vincolato non sono adempiuti affatto o lo sono soltanto in modo insufficiente, il sussidio può essere ridotto o la promessa ritirata. Le prestazioni già fornite dovranno essere restituite parzialmente o completamente.

    2 Se durante il ventennio a contare dal pagamento dei sussidi (nel caso di acconti, dopo il pagamento finale), l’oggetto per il quale è stato accordato l’aiuto federale è sviato dallo scopo primitivo oppure la pro­prietà fondiaria è alienata, entro lo stesso termine, con lucro, le pre­stazioni della Confederazione dovranno essere rimborsate comple­ta­mente o parzialmente. Il rimborso totale o parziale delle prestazioni può parimente essere chiesto se la situazione finanziaria dell’assegna­tario si è assestata in modo assai considerevole e presumibilmente duraturo. Non è considerato sviamento dallo scopo il fatto che vani inoccupati siano transitoriamente dati in affitto, purché il Cantone consenta.18

    3 A domanda dell’autorità cantonale competente, l’obbligo del rim­borso va gratuitamente menzionato nel registro fondiario a titolo di restrizione di diritto pubblico della proprietà fondiaria.

    4 La mutazione di proprietà durante il ventennio successivo al paga­mento dei sussidi (nel caso di acconti, dopo il pagamento finale) può essere iscritta nel registro fondiario soltanto se il proprietario presen­ta una dichiarazione dell’autorità cantonale e federale competente che autorizzi il trasferimento della proprietà o la cancellazione della men­zione.19

    5 Se il Cantone esige che il rimborso al quale ha diritto sia garantito da un’ipoteca o se a questo fine esso costituisce un’ipoteca legale nel senso dell’articolo 836 del Codice civile svizzero20, tale garanzia de­ve estendersi al rimborso al quale ha diritto la Confederazione.

    6 In caso di contestazioni relative alla restituzione di sussidi federali, l’autorità federale competente emana una decisione. In caso di contestazione sul rapporto tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l’azione di diritto amministrativo in virtù dell’articolo 116 lettera a della legge federale del 16 dicembre 194321 sull’organizzazione giudiziaria.22

    18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 mar. 1978, in vigore dal 1° feb. 1979 (RU 1979 149; FF 1977 III 73).

    19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 mar. 1978, in vigore dal 1° feb. 1979 (RU 1979 149; FF 1977 III 73).

    20 RS 210

    21 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

    22 Introdotto dal n. I della LF del 9 mar. 1978 (RU 1979 149; FF 1977 III 73). Nuovo testo giusta il. n. 23 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).

    Prescrizione

    Art. 1423

    1 I diritti alla restituzione giusta l’articolo 13 capoversi 1 e 2 si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l’autorità cantonale competente ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono sorti.

    2 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dall’as­segnatario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

    23 Nuovo testo giusta il n. 25 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

    Diritto di pegno degli artigiani

    a. In generale

    Art. 15

    1 Gli artigiani, gli imprenditori, i fornitori e gli architetti che hanno eseguito lavori di risanamento o nuove costruzioni sussidiate o forni­to materiali necessari per tali lavori, hanno, a garanzia del loro cre­dito, in confronto del committente o dell’imprenditore, un diritto di pegno legale sul sussidio in contanti che le autorità federali hanno deciso d’assegnare al committente del lavoro.

    2 Il diritto di pegno si estende soltanto all’aliquota del sussidio in con­tanti che il committente può pretendere secondo il grado d’avan­za­mento dei lavori e che non è ancora stata pagata. Tale aliquota è sta­bilita definitivamente dall’autorità cantonale.

    3 Il diritto di pegno nasce nel momento in cui è promesso il sussidio e si estingue col pagamento del sussidio al committente del lavoro, al suo rappresentante o al cessionario.

    4 Se, per garantire delle anticipazioni, il committente ha ceduto il credito derivante dalla promessa di sussidio pagabile in contanti, il cessionario può pure prevalersi del diritto di pegno, semprechè le anticipazioni abbiano servito al pagamento di crediti relativi a lavori o a forniture sussidiabili per risanamenti o nuove costruzioni.

    5 Il diritto di domandare la costituzione d’un’ipoteca legale nel senso dell’articolo 837 numero 3 del Codice civile svizzero24, non è leso in alcun modo dal diritto di pegno previsto nei capoversi 1 a 4 del pre­sente articolo.

    b. Graduatoria

    Art. 16

    Se più diritti di pegno sono fatti valere in tempo utile, secondo l’arti­colo 15 capoversi 1 a 4, i loro titolari hanno uguale diritto di essere soddisfatti sul pegno, qualunque sia la data del credito o la data alla quale il diritto di pegno è stato fatto valere.

    IV. Obbligo d’informare, sanzioni, disposizioni penali e protezione giuridica25

    25 Nuovo testo giusta il n. 42 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

    Obbligo d’infor­mare

    Art. 17

    1 I beneficiari dei sussidi sono tenuti a fornire alle autorità federali, cantonali e comunali competenti tutte le informazioni chieste riguar­danti l’oggetto sussidiato. Su domanda, essi autorizzano le autorità a esaminare i libri, i conti e gli altri documenti pertinenti. L’obbligo d’informare si estende a tutti coloro che hanno partecipato o parteci­pano all’allestimento dei piani, al finanziamento, all’esecuzione, all’amministrazione dei lavori o alla gestione dell’edificio che è preso in considerazione.

    2 Qualora sia rifiutata un’informazione o non fossero presentati i documenti chiesti, l’assegnazione o il pagamento del sussidio può essere negato e la prestazione già fatta può essere ripetuta. Gli artigiani, gl’imprenditori, i fornitori, gli architetti e le altre persone che hanno partecipato ai lavori o alla fornitura di materiale possono essere esclusi dalla partecipazione ad altri lavori o forniture sussidiati o commessi dalla Confederazione.

    3 L’articolo 292 del Codice penale svizzero26 rimane riservato.

    Sviamento

    Art. 1827

    1 Chiunque induce in errore l’autorità con indicazioni inveritiere o dissimulazione dei fatti oppure tenta di indurla in errore è escluso dalla concessione di sussidi federali secondo la presente legge o altre disposizioni federali concernenti la costruzione di abitazioni sussi­diate; gli artigiani, gli imprenditori, gli architetti e le altre persone colpevoli sono esclusi da qualsiasi partecipazione ad altri lavori ine­renti a provvedimenti di risanamento o costruzione d’abitazioni.

    2 È fatto salvo il procedimento penale.

    27 Nuovo testo giusta il n. 23 dell’all. della L del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

    V. Finanziamento

    VI. Disposizioni transitorie e finali

    Controllo

    Art. 20

    1 I Cantoni vigilano sull’esecuzione delle prescrizioni federali e accer­tano che siano adempite le condizioni alle quali è subordinata la con­cessione di un sussidio federale.

    2 Rimane riservato il diritto di vigilanza e controllo della Confedera­zione. 9

    Termine d’assegnazione

    Art. 2130

    Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere assegnati fino all’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 200331 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

    30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 18 apr. 2006 (RU 2006 1259; FF 2005 4715).

    31 FF 2003 5745

    Esecuzione

    Art. 22

    1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione ed emana le neces­sarie disposizioni. Esso può delegare le sue competenze al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)32 e ai servizi che ne dipendono.

    2 I Cantoni emanano, nel quadro del diritto federale, le prescrizioni esecutive. Essi le comunicano al DEFR.33

    3 a 5 …34

    32 Nuova espr. giusta il n. I 25 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    33 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. II 417 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

    34 Abrogati dal n. I della LF del 9 mar. 1978, con effetto dal 1° feb. 1979 (RU 1979 149; FF 1977 III 73).

    Entrata in vigore

    Art. 23

    Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della pre­sente legge.

    Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 197135

    35 DCF del 13 gen. 1971.

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