1 Se le condizioni determinanti la promessa del sussidio federale e gli obblighi cui quest’ultimo è vincolato non sono adempiuti affatto o lo sono soltanto in modo insufficiente, il sussidio può essere ridotto o la promessa ritirata. Le prestazioni già fornite dovranno essere restituite parzialmente o completamente.
2 Se durante il ventennio a contare dal pagamento dei sussidi (nel caso di acconti, dopo il pagamento finale), l’oggetto per il quale è stato accordato l’aiuto federale è sviato dallo scopo primitivo oppure la proprietà fondiaria è alienata, entro lo stesso termine, con lucro, le prestazioni della Confederazione dovranno essere rimborsate completamente o parzialmente. Il rimborso totale o parziale delle prestazioni può parimente essere chiesto se la situazione finanziaria dell’assegnatario si è assestata in modo assai considerevole e presumibilmente duraturo. Non è considerato sviamento dallo scopo il fatto che vani inoccupati siano transitoriamente dati in affitto, purché il Cantone consenta.18
3 A domanda dell’autorità cantonale competente, l’obbligo del rimborso va gratuitamente menzionato nel registro fondiario a titolo di restrizione di diritto pubblico della proprietà fondiaria.
4 La mutazione di proprietà durante il ventennio successivo al pagamento dei sussidi (nel caso di acconti, dopo il pagamento finale) può essere iscritta nel registro fondiario soltanto se il proprietario presenta una dichiarazione dell’autorità cantonale e federale competente che autorizzi il trasferimento della proprietà o la cancellazione della menzione.19
5 Se il Cantone esige che il rimborso al quale ha diritto sia garantito da un’ipoteca o se a questo fine esso costituisce un’ipoteca legale nel senso dell’articolo 836 del Codice civile svizzero20, tale garanzia deve estendersi al rimborso al quale ha diritto la Confederazione.
6 In caso di contestazioni relative alla restituzione di sussidi federali, l’autorità federale competente emana una decisione. In caso di contestazione sul rapporto tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l’azione di diritto amministrativo in virtù dell’articolo 116 lettera a della legge federale del 16 dicembre 194321 sull’organizzazione giudiziaria.22