844.1 Ordinanza per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna
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    844.1

    Ordinanza per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna

    del 17 aprile 1991 (Stato 1° gennaio 2013)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19701 per il mi­glio­ramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna (legge),

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Principio

    1 Il sussidio è assegnato per il progetto descritto nella domanda e calcolato sulla scorta dei costi computabili figuranti nel preventivo.

    2 Il progetto ed i lavori eseguiti possono essere successivamente modificati soltanto con il consenso scritto del Cantone. Il consenso può essere unicamente accordato qualora sussistano i presupposti e le condizioni per l’assegnazione del sussidio fe­de­rale.

    3 In ogni singolo caso, l’aliquota di sussidio prevista dall’articolo 5 capoverso 1 della legge può essere diminuita se il finanziamento rimane garantito, senza che l’onere per il richiedente risulti eccessivo.

    4 Il sussidio può essere stabilito in una somma forfettaria. Esso non può tuttavia superare gli importi massimi stabiliti conformemente agli articoli 5, 6 e 8 delle legge.

    Art. 2 Delimitazione delle regioni di montagna

    1 Sono reputate regioni di montagna ai sensi dell’articolo 2 della legge le zone di estivazione, le zone di montagna I–IV e le zone collinari ai sensi dell’articolo 1 capoversi 2–4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente il catasto della produ­zione agricola e la delimitazione di zone.3

    2 Nei Comuni d’oltre 10 000 abitanti, la zona edificabile sita nel territorio dell’ag­glomerato principale non è compresa nella regione di montagna.

    2 RS 912.1

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1684).

    Art. 3 Inizio e proseguimento dei lavori

    1 Non è assegnato alcun sussidio per lavori in attuazione o conclusi.

    2 Di regola, il sussidio è accordato soltanto se i lavori sono avviati entro sei mesi dalla sua assegnazione e continuati per quanto possibile senza interruzione.

    3 In casi particolari, il Cantone può autorizzare per scritto un inizio anticipato o una proroga dei lavori.

    4 L’assegnazione del sussidio è caduca, se non vengono osservate le condizioni con­cernenti l’inizio e l’esecuzione senza interruzione dei lavori.

    Art. 4 Aggiudicazione dei lavori

    1 Gli accordi per l’esecuzione dei lavori in regia o a corpo devono essere approvati dal Cantone. L’approvazione è data unicamente se, dopo esame dei documenti pre­sentati, vi è la garanzia che il costo dei lavori non abbia a subire aumenti.

    2 Il sussidio è accordato soltanto ove sia assicurata una libera concorrenza dei prezzi e il committente non sia tenuto, direttamente o indirettamente, a limitare ad archi­tetti, artigiani, imprenditori e fornitori domiciliati nel posto o nel Cantone l’as­se­gnazione dei lavori e delle forniture.

    Art. 5 Assicurazione

    Le abitazioni, per il miglioramento o la costruzione delle quali è accordato un sus­sidio, devono essere assicurate, prima dell’avvio dei lavori, contro i danni cagionati dal fuoco o dagli elementi naturali.

    Capitolo 2: Requisiti edilizi

    Art. 8

    1 Eseguito il miglioramento, l’abitazione deve rispondere ai bisogni degli occupanti.

    2 I risanamenti importanti sono eseguiti secondo l’ordinanza del 12 mag­gio 19894 concernente l’area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e i servizi igienici.

    3 Le nuove costruzioni devono adempiere le condizioni del capoverso 2.

    Capitolo 3: Costi edilizi

    Art. 9

    1 Nel caso di miglioramenti, il cui costo di costruzione è inferiore a fr. 25 000 per abitazione, non è accordato di regola alcun sussidio.

    2 Nel caso di risanamenti importanti e di nuove costruzioni, non devono essere sor­passati i limiti stabiliti dall’ordinanza del 17 dicembre 19865 relativa ai costi di costruzione di nuove abitazioni.

    3 I limiti di costo possono essere modificati, se situazioni particolari lo giustificano, dall’Ufficio federale, nel singolo caso, e dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)6 per regioni intere.

    4 I limiti di costo di cui al capoverso 2 sono adeguati conformemente all’articolo 51 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 novembre 19817 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà.

    5 [RU 1987 375, 1991 2561. RU 1995 4266 art. 6]. Vedi ora l’O del 29 dic. 1997 sui costi di costruzione di nuove abitazioni (RS 843.143.1).

    6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    7 RS 843.1

    Capitolo 4: Condizioni personali e finanziarie

    Art. 10 Condizioni personali

    1 Le abitazioni costruite o migliorate con i sussidi possono essere occupate soltanto da persone di condizioni finanziarie modeste.

    2 Dopo il miglioramento, gli oneri a carico degli abitanti, tenuto conto dei loro red­diti, devono essere sopportabili.

    3 Il sussidio per le costruzioni completive con due appartamenti, ai sensi dell’arti­colo 3 capoverso 1 lettera e della legge, è accordato soltanto se esiste un bisogno a lungo termine della famiglia o dell’azienda.

    Art. 11 Limiti di reddito

    1 Il sussidio è accordato soltanto per abitazioni, i cui abitanti abbiano un reddito imponibile inferiore a fr. 40 600 giusta il decreto del Consiglio federale del 9 di­cembre 19408 concernente la riscossione d’un imposta federale diretta.

    2 L’importo determinante è stabilito in base all’attestazione dell’autorità fiscale, che il richiedente il sussidio federale è tenuto a produrre. Se il reddito si è modificato in misura notevole rispetto all’ultima dichiarazione fiscale, il richiedente deve do­cu­mentario.

    3 Il limite di reddito è aumentato di fr. 2100 per ogni figlio ancora minorenne di formazione ancora incompiuta a carico della famiglia o del non coniugato.

    4 Il DEFR adegua i limiti di reddito e l’aumento per ciascun figlio secondo le disposizioni sulla compensazione della progressione a freddo contenute nell’articolo 45 capoverso 2 del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione d’un imposta federale diretta. Il DEFR può adeguare le basi di calcolo in funzione di altre modifiche del decreto federale.

    5 Il reddito di figli maggiorenni fino a 25 anni viventi in comunione con i genitori non è computato.

    8 [CS 6 358; RU 1948 1077 art. 1, 1950 1477 art. 1, 1051 40, 1954 1376 art. 1, 1958 412, 1971 946, 1975 1213, 1977 2103, 1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 1222, 1988 878, 1992 1072. RU 1991 1184 art. 201]. Vedi ora la LF del 14 dic. 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11).

    Art. 12 Limiti di sostanza

    1 Il sussidio è accordato per abitazioni, i cui abitanti abbiano una sostanza inferiore a fr. 121 000. Dalla sostanza possono essere dedotti soltanto i debiti comprovati.

    2 Il limite è aumentato di fr. 14 300 per ogni figlio ancora minorenne o di forma­zione ancora incompiuta a carico della famiglia o del non coniugato.

    3 Agli anziani, agli invalidi e alle persone bisognose di cure viene imputato come reddito un ventesimo della sostanza superiore al limite summenzionato.

    4 Il DEFR adegua periodicamente i limiti di sostanza e l’aumento per ciascun figlio nella stessa misura prevista per il limite di reddito.

    5 La sostanza di figli maggiorenni fino a 25 anni viventi in comunione con i genitori non è computata.

    Capitolo 5: Pigioni

    Art. 13

    1 Le pigioni stabilite per le abitazioni devono essere approvate dai Cantoni.

    2 Il Cantone trasmette volta per volta all’Ufficio federale una copia di ogni sua decisione.

    Capitolo 6: Mantenimento della destinazione e restituzione

    Art. 14 Cambiamento di destinazione

    Vi è cambiamento di destinazione in particolare quando:

    a.
    dei locali sono successivamente adoperati in tutto o in parte per un uso diverso da quello d’abitazione;
    b.
    il reddito o la sostanza degli occupanti presi in considerazione al momento dell’ingresso nell’abitazione sorpassa i limiti autorizzati;
    c.
    i bisogni degli occupanti in materia di abitazione non sono più adeguata­mente soddisfatti;
    d.
    la situazione finanziaria degli occupanti migliora in modo essenziale e pre­ve­dibilmente permanente;
    e.
    le pigioni approvate sono maggiorate.
    Art. 15 Conseguenze

    1 Ove sia stato riscontrato un cambiamento di destinazione giusta l’articolo 14 lette­re a e b, il sussidio, compreso l’interesse annuo calcolato al saggio ipotecario me­dio, deve essere restituito, a contare dal momento in cui è avvenuto il cambiamento di destinazione.

    2 Ove sia stato riscontrato un cambiamento di destinazione giusta l’articolo 14 let­tera c, al proprietario deve essere fissato un termine per ripristinare l’occupazione rego­lare dell’abitazione. Qualora tale termine non sia rispettato, il sussidio, com­preso l’interesse annuo al saggio ipotecario medio, deve essere restituito.

    3 Vi è un assestamento essenziale della situazione finanziaria, giusta l’articolo 13 capoverso 2 della legge e l’articolo 14 lettera d della presente ordinanza, allorché il reddito supera la somma autorizzata di più del 30 per cento.9 Per quanto concerne la sostanza, occorre tener conto del rapporto tra reddito effettivo e massimo autorizza­to. In ambedue i casi, può essere chiesta la restituzione totale o parziale del sussi­dio conformemente al capoverso 2.

    4 Ove sia stato riscontrato un cambiamento di destinazione giusta l’articolo 14 let­tera e, al proprietario deve essere notificato un termine di tre mesi entro il quale deve rettificare il contratto di locazione e restituire al conduttore le somme indebi­tamente riscosse. Il proprietario che non ottempera nel termine deve restituire il sussidio, compreso l’interesse al saggio ipotecario medio.

    5 L’Ufficio federale stabilisce il saggio ipotecario medio applicabile.

    6 Determinante per l’importo da restituire è il rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito (art. 29 cpv. 1 della L del 5 ott. 199010 sui sussidi). Il periodo di utilizzazione prestabilito è di 30 anni. In casi di rigore, l’im­porto da restituire può essere ridotto o vi si può rinunciare totalmente.11

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 18 apr. 2006 (RU 2006 1261).

    10 RS 616.1

    11 Introdotto dal n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° nov. 2002 (RU 2002 3485).

    Art. 16 Vigilanza del Cantone sul mantenimento della destinazione

    1 I Cantoni sorvegliano l’impiego del sussidio. Essi verificano tutti i casi almeno ogni quattro anni. Il controllo ha termine 20 anni dopo il versamento dell’ultimo sussidio.

    2 Se vi è cambiamento di destinazione, le competenti autorità provvedono giusta l’articolo 15.

    Art. 17 Mutazione di proprietario

    Vi è lucro, a tenore dell’articolo 13 capoverso 2 della legge, allorché il fondo sul quale si trova l’abitazione migliorata o costruita è alienato a un prezzo superiore al costo netto (costo lordo meno i contributi e le prestazioni in natura

    di enti e di terzi), più le spese autorizzate che aumentano il valore dell’immobile e i diritti d’abitazione usuali sul mercato, ovvero le spese effettivamente sopportate dal proprietario.

    Art. 17a12 Decisioni sulla restituzione di sussidi

    L’Ufficio federale decide in merito alla restituzione di sussidi federali (art. 13 cpv. 6 della legge).

    12 Introdotto dal n. 24 dell’all. all’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).

    Capitolo 7: Procedura

    Art. 18 Domande

    Le domande devono essere presentate ai Cantoni con i seguenti documenti:

    a.
    una copia del catasto o un piano di situazione;
    b.
    i piani in scala 1:100 (cantine, piani, sezioni e facciate e, ove trattisi di nuove costruzioni, indicazioni di ammobiliamento);
    c.
    un preventivo descrittivo particolareggiato;
    d.
    se è chiesto un sussidio maggiorato giusta l’articolo 6 della legge, un docu­mento comprovante la sicurezza dell’intero finanziamento (promessa di con­so­lidamento con indicazione dei mutuanti, grado, ammontare e saggi d’interesse ipotecari, provvigioni periodiche eventuali, modalità e ammon­tare degli am­mortamenti);
    e.
    ogni altro documento utile all’esame della domanda.
    Art. 19 Informazioni circa il reddito e la sostanza

    Nei Cantoni in cui l’ufficio competente può ricevere solo su formale autorizzazione informazioni dall’autorità fiscale circa reddito e sostanza del richiedente o dell’abi­ta­tore, la domanda presentata al Cantone va corredata di detta autorizzazione.

    Art. 20 Esame da parte del Cantone

    1 Il Cantone esamina se le condizioni necessarie per accordare il sussidio sono adempite.

    2 Se l’esame dà esito positivo, il Cantone sottopone la proposta di sussidio all’Uffi­cio federale.

    3 Per le proposte relative al sussidio federale maggiorato ai sensi dell’articolo 6 della legge, va allegato uno stato particolareggiato degli elementi di reddito e della sostanza, come pure degli oneri.

    Art. 21 Assegnazione del sussidio e accettazione delle condizioni

    1 L’assegnazione del sussidio spetta all’Ufficio federale. Il Cantone la comunica per scritto al richiedente.

    2 Nel termine di un mese dalla comunicazione, il richiedente deve dichiarare al Cantone se accetta le condizioni dell’assegnazione.

    3 Nel caso di non accettazione, il Cantone annulla l’assegnazione. L’Ufficio federale ne è avvisato.

    Art. 22 Resoconto

    1 Il committente, a lavori ultimati, deve presentare al Cantone un resoconto dei lavori, corredato dei giustificativi.

    2 Al resoconto vanno inoltre allegati i documenti comprovanti l’annotazione nel registro fondiario di una restrizione della proprietà fondata sul diritto pubblico, come pure una dichiarazione attestante che il committente ha adempito le condizioni in materia di assicurazione stabilite dall’articolo 5.

    3 L’annotazione della restrizione della proprietà nel registro fondiario va chiesta dal Cantone soltanto immediatamente prima della presentazione del resoconto; tutta­via, in caso di pagamento per mezzo di acconti, l’attestazione che l’annotazione è stata richiesta va unita già alla domanda di pagamento.

    4 Il Cantone verifica il resoconto e controlla i lavori ultimati e gli edifici. Esso sot­topone all’Ufficio federale la sua proposta d’approvazione.

    5 L’Ufficio federale stabilisce in base a questa proposta l’importo definitivo del sus­sidio.

    Art. 23 Pagamento

    1 Il sussidio è di regola pagato soltanto a lavori ultimati, sulla scorta del resoconto presentato al Cantone.

    2 Se l’esecuzione dei lavori si protrae per un periodo assai lungo, al richiedente pos­sono essere pagati acconti fino all’80 per cento del sussidio relativo ai lavori ese­guiti, in quanto la prestazione cantonale, conformemente agli articoli 7 ed 8 della legge, sia pagata nelle stesse proporzioni.

    Art. 24 Pagamento di prestazioni di Comuni e di terzi

    Le prestazioni in contanti dei Comuni e, in quanto costituenti una contropresta­zione legale del sussidio, quelle di terzi, vanno di regola versate al Cantone che provvede a pagarle all’avente diritto insieme con la sua propria prestazione in con­tanti ed il sussidio federale.

    Capitolo 8: Diritto di pegno degli artigiani

    Art. 26 Esercizio

    1 Gli artigiani, gli imprenditori, i fornitori o gli architetti che intendono esercitare il diritto di pegno giusta l’articolo 15 della legge devono notificarlo per scritto al Cantone e rendere verosimile che il credito è compromesso. La notificazione va cor­redata dei documenti comprovanti l’esistenza e l’estensione del credito.

    2 Il Cantone impartisce al committente un termine per pronunciarsi in merito al cre­dito annunciato.

    3 Il Cantone, se stima giustificata la richiesta, ordina di sospendere il pagamento dei sussidi assegnati e, con lettera raccomandata, ingiunge al committente di sal­dare il credito entro un termine stabilito. L’ingiunzione è fatta con la comminatoria che, in caso di mancata soddisfazione del richiedente e fatto salvo l’articolo 27, si invite­ranno pubblicamente tutti gli artigiani, imprenditori, fornitori e architetti a notifica­re, a spese del committente, entro venti giorni i loro crediti al Cantone.

    Art. 27 Costatazione e contestazione del credito

    1 Se un credito è contestato, il Cantone assegna al richiedente un termine di venti giorni per far valere la sua pretesa davanti al giudice. Se questo termine non è os­ser­vato, il diritto di pegno si estingue.

    2 Se un credito non è contestato né pagato nel termine stabilito o, riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, non è pagato entro venti giorni, si procederà alla pubblicazione conformemente all’articolo 26 capoverso 3. La pubblicazione è fatta nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, nel Foglio ufficiale del Cantone e, a discrezione di quest’ultimo, in altri periodici. Nel contesto si avvertirà che i crediti non notificati entro il termine stabilito non saranno considerati nella ripartizione dei sussidi federali non ancora pagati.

    Art. 28 Ripartizione

    1 Se i crediti degli artigiani sono accertati, il Cantone trasmette all’Ufficio federale un rapporto e un resoconto circa i lavori finora eseguiti, conformemente all’articolo 22; gli propone di pagare l’aliquota federale corrispondente alla controprestazione cantonale, in quanto ambedue necessarie a soddisfare i crediti.

    2 Accettata la proposta e versata l’aliquota federale da parte dell’Ufficio federale, il Cantone ripartisce la somma totale disponibile delle prestazioni federali in contanti fra gli aventi diritto, proporzionalmente all’importo dei loro crediti.

    Capitolo 9: Disposizioni finali

    Art. 29 Esecuzione da parte della Confederazione

    1 Il DEFR è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Ove le finalità della legge lo consentano, può essere eccezionalmente derogato, in singoli casi, alle disposizioni della presente ordinanza.

    2 Il DEFR può delegare le proprie competenze, in tutto o in parte, all’Ufficio federale.

    Art. 30 Esecuzione da parte dei Cantoni

    1 I Cantoni, nel quadro delle disposizioni federali, emanano le necessarie prescri­zioni procedurali e designano gli organi incaricati dell’esecuzione.

    2 Le prescrizioni cantonali devono essere comunicate al DEFR.

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