1 Ove sia stato riscontrato un cambiamento di destinazione giusta l’articolo 14 lettere a e b, il sussidio, compreso l’interesse annuo calcolato al saggio ipotecario medio, deve essere restituito, a contare dal momento in cui è avvenuto il cambiamento di destinazione.
2 Ove sia stato riscontrato un cambiamento di destinazione giusta l’articolo 14 lettera c, al proprietario deve essere fissato un termine per ripristinare l’occupazione regolare dell’abitazione. Qualora tale termine non sia rispettato, il sussidio, compreso l’interesse annuo al saggio ipotecario medio, deve essere restituito.
3 Vi è un assestamento essenziale della situazione finanziaria, giusta l’articolo 13 capoverso 2 della legge e l’articolo 14 lettera d della presente ordinanza, allorché il reddito supera la somma autorizzata di più del 30 per cento.9 Per quanto concerne la sostanza, occorre tener conto del rapporto tra reddito effettivo e massimo autorizzato. In ambedue i casi, può essere chiesta la restituzione totale o parziale del sussidio conformemente al capoverso 2.
4 Ove sia stato riscontrato un cambiamento di destinazione giusta l’articolo 14 lettera e, al proprietario deve essere notificato un termine di tre mesi entro il quale deve rettificare il contratto di locazione e restituire al conduttore le somme indebitamente riscosse. Il proprietario che non ottempera nel termine deve restituire il sussidio, compreso l’interesse al saggio ipotecario medio.
5 L’Ufficio federale stabilisce il saggio ipotecario medio applicabile.
6 Determinante per l’importo da restituire è il rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito (art. 29 cpv. 1 della L del 5 ott. 199010 sui sussidi). Il periodo di utilizzazione prestabilito è di 30 anni. In casi di rigore, l’importo da restituire può essere ridotto o vi si può rinunciare totalmente.11