Art. 1 Limiti di reddito
1 Il sussidio è accordato soltanto per abitazioni i cui abitanti hanno un reddito imponibile inferiore a 42 700 franchi giusta il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 19403 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta.
2 Il limite è aumentato di 2200 franchi per ogni figlio minorenne o non ancora professionalmente formato, al cui sostentamento provvede la famiglia o una persona sola.