Art. 12 Scopo
La presente ordinanza si prefigge, mediante il versamento di aiuti finanziari, di incrementare i ricavi sui mercati dell’agricoltura svizzera; in particolare ha lo scopo di:
- a.
- aumentare il consumo di prodotti agricoli svizzeri rispetto a prodotti esteri della concorrenza e di sostituzione;
- b.
- indirizzare le preferenze in materia di consumi verso prodotti agricoli svizzeri possibilmente a elevato valore aggiunto;
- c.
- mantenere e sviluppare le esportazioni di prodotti agricoli svizzeri;
- d.
- creare sbocchi su nuovi mercati all’estero e diversificare le esportazioni di prodotti agricoli svizzeri;
- e.
- rendere note le prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura svizzera;
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6115).