916.010.2 Ordinanza del DEFR sull’identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione per prodotti agricoli
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    916.010.2

    Ordinanza del DEFR sull’identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione per prodotti agricoli

    del 23 agosto 2007 (Stato 1° gennaio 2013)

    Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

    visto l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 giugno 20062 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (OPSAgr),

    ordina:

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    2 RS 916.010

    Art. 1 Principio

    1 Per tutte le applicazioni grafiche su supporti di comunicazione devono essere utilizzati gli elementi grafici e le corrispondenti regole d’applicazione confor­memente all’allegato. Essi devono essere utilizzati nelle lingue dei rispettivi supporti di comunicazione. Possono essere utilizzati soltanto in correlazione con provve­dimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione.

    2 In tutte le applicazioni audio nel campo del marketing per prodotti agricoli devono di volta in volta essere utilizzati i due termini «Svizzera» e «Naturalmente» o «Naturalmente svizzero [indicazione del prodotto]» nella lingua corrispondente.

    Art. 2 Elementi grafici

    1 L’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione dei beneficiari dell’aiuto finanziario gli elementi grafici, nelle diverse lingue e in forma elettronica.

    2 Elementi grafici in altre lingue, per applicazioni plurilingui o usi particolari con determinati supporti di comunicazione, possono essere chiesti da detti beneficiari all’Ufficio federale dell’agricoltura.

    Art. 3 Disposizione transitoria

    I supporti di comunicazione che sono stati allestiti prima del 1° giugno 2008 possono essere utilizzati dopo il 1° gennaio 2009 soltanto se corrispondono alle esigenze della presente ordinanza. È permesso utilizzare gli stampati fino a esaurimento della scorta.

    Allegato

    (art. 1)

    Elementi grafici

    La superficie rossa con l’espressione «Svizzera. Naturalmente.» nelle corrispondenti lingue costituisce il legame tra i marchi o contrassegni individuali (I) e i contrassegni di garanzia (G). Quale contrassegno di garanzia valgono il marchio di garanzia «Svizzera Garanzia» di Agro Marketing Svizzera, il marchio «Gemma» di Bio Suisse, i due marchi «DOP» e «IGP» dell’Associazione svizzera per la promozione dei DOP-IGP e il contrassegno di garanzia «Coccinella» di IP Svizzera.

    tedesco

    francese

    a

    b

    c

    d

    italiano

    inglese

    a

    b

    c

    d

    Regole d’applicazione

    Le dimensioni massime del marchio individuale o del contrassegno individuale (I) sono determinate dalla lunghezza dell’espressione «Svizzera. Naturalmente.»

    La lunghezza della superficie rossa è variabile. Il marchio o il contrassegno individuale (I) e l’espressione «Svizzera. Naturalmente.» costituiscono un’unità e la loro collocazione rimane a sinistra o a destra del contrassegno di garanzia.

    L’identità visiva comune è collocata, ad altezza variabile, sul lato destro o sinistro del supporto.

    I colori

    Rosso: Pantone 186 o scala europea, 100 % magenta, 100 % yellow.

    Bianco-nero: 100 % nero

    Carattere tipografico: Helvetica New 85 Heavy.

    WICHTIGER HINWEIS

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