Art. 1 Principio
1 Per tutte le applicazioni grafiche su supporti di comunicazione devono essere utilizzati gli elementi grafici e le corrispondenti regole d’applicazione conformemente all’allegato. Essi devono essere utilizzati nelle lingue dei rispettivi supporti di comunicazione. Possono essere utilizzati soltanto in correlazione con provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione.
2 In tutte le applicazioni audio nel campo del marketing per prodotti agricoli devono di volta in volta essere utilizzati i due termini «Svizzera» e «Naturalmente» o «Naturalmente svizzero [indicazione del prodotto]» nella lingua corrispondente.