Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle aziende dedite alla produzione primaria.
2 Essa si applica altresì:
- a.
- all’immagazzinamento di prodotti primari sul luogo di produzione;
- b.
- alla manipolazione, sul luogo di produzione, di prodotti primari destinati alla messa in commercio, a condizione che la manipolazione non alteri sostanzialmente la loro natura;
- c.
- alla manipolazione di prodotti primari destinati a essere utilizzati come alimenti per animali all’interno dell’azienda che li ha prodotti;
- d.
- al trasporto di prodotti primari per la consegna al primo acquirente.
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4 Abrogato dal n. II dell’O del 29 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5169).