Art. 1 Esigenze relative alla produzione vegetale
1 Gli impianti, le attrezzature, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto, utilizzati per la produzione vegetale, devono essere regolarmente puliti.
1bis Le attrezzature, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto utilizzati per la raccolta, il trasporto o l’immagazzinamento di uno dei prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili riportati nell’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) non possono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o l’immagazzinamento di derrate alimentari che non contengono il prodotto in questione, sempre che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di scarti visibili di tale prodotto.6
2 La verdura fresca e la frutta fresca devono essere lavate soltanto con acqua potabile.
3 Gli scarti e le sostanze pericolose devono essere immagazzinati separatamente in modo da evitare la contaminazione delle derrate alimentari e degli alimenti per animali.
4 I prodotti fitosanitari e i biocidi vanno utilizzati secondo le prescrizioni d’applicazione.
5 Vanno adottate tutte le misure necessarie contro le malattie dei vegetali che possono avere conseguenze negative sulla salute umana.
6 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 744).