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    916.40

    Legge sulle epizoozie

    (LFE)

    del 1° luglio 1966 (Stato 1° novembre 2022)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale1;2

    decreta:

    1 RS 101

    2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    I.3 Principi

    3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    Art. 1 Epizoozie4

    1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali tra­smissibili che:

    a.
    possono essere trasmesse all’uomo (zoonosi);
    b.
    non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi;
    c.
    possono minacciare specie indigene selvatiche;
    d.
    possono avere conseguenze economiche importanti;
    e.
    sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti ani­mali.

    2 Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si in­tendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne:

    a.
    il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazio­nali;
    b.
    le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e
    c.
    la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali.

    4 Tutti i tit. marginali della L sono trasformati in rubriche giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    5 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    Art. 1a Lotta contro le epizoozie

    1 Le epizoozie fortemente contagiose devono essere:

    a.
    estirpate il più presto possibile;
    b.
    combattute, per il resto, come le altre epizoozie.

    2 Le altre epizoozie devono essere:

    a.
    estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o eco­nomico e sia possibile con una spesa sopportabile;
    b.
    combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sani­tari ed economici; o
    c.
    sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemio­lo­gici che permettano la lotta o l’estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga.

    II. Organizzazione

    Art. 3 Organizzazione cantonale, vete­rina­rio can­tona­le, veteri­nari ufficiali e non ufficiali

    I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l’articolo 5 e le seguenti disposizioni:6

    1.7
    Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.
    2.
    I veterinari non ufficiali sono tenuti, per quanto possibile, ad as­sume­re i compiti loro affidati nell’applicazione di provvedi­menti di polizia delle epizoozie.
    3.
    L’organizzazione cantonale deve garantire un’esecuzione effi­cace della pre­sente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

    6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    Art. 3a8 Commissioni d’esame9

    1 Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far soste­nere gli e­sami:10

    a.
    alle persone che svolgono una funzione nell’ambito dell’ese­cu­­zione della presente legge;
    b.11
    ai veterinari ufficiali e agli assistenti specializzati ufficiali che svolgono una funzione nell’ambito dell’esecuzione della legge del 20 giugno 201412 sulle derrate alimentari.

    2 Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.13

    Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge o della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari.14

    8 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

    9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    11 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

    12 RS 817.0

    13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    14 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

    Art. 7 Collaborazione di organizzazioni

    1 Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizza­zioni a collaborare all’esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

    2 La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall’autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell’assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato.

    3 La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizza­zioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Con­fe­derazione, dei membri delle autori­tà federali e dei funzionari fede­ra­li, in quanto non sia regolata dal Cantone stes­so.

    Art. 7a18 Identitas SA

    1 Identitas SA gestisce il sistema d’informazione concernente i dati sugli animali (banca dati sul traffico di animali) di cui all’articolo 45b.

    2 Al fine di garantire la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali, la Confederazione partecipa a Identitas SA. Ne detiene la maggioranza del ca­pitale azionario.

    3 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici di Identitas SA. Può proporre all’assemblea generale rappresentanti della Confederazione per l’elezione in seno al consiglio d’amministrazione.

    4 Il consiglio d’amministrazione di Identitas SA provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce ogni anno al Consiglio federale sul raggiungimento di tali obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie alla relativa verifica.

    5 La gestione della banca dati sul traffico di animali è il compito centrale di Identitas SA.

    6 Il Consiglio federale può delegare a Identitas SA ulteriori compiti necessari per l’attua­zione di misure e per la gestione di dati nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari, a condizione che tali compiti siano strettamente connessi con il compito centrale di Identitas SA. Esso disciplina l’assunzione dei costi.

    7 Identitas SA può fornire prestazioni commerciali a terzi, a condizione che queste non compromettano l’adempimento dei compiti federali. Per le sue prestazioni com­merciali fissa prezzi di mercato e imposta la contabilità aziendale in modo tale da poter documentare i costi e i ricavi delle singole prestazioni. Il sovvenzionamento indiretto delle prestazioni commerciali non è consentito.

    18 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, cpv. 1 e 5-7 dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5749; 2021 680; FF 2019 3451).

    Art. 8 Controlli

    1 Gli organi di polizia delle epizoozie, nell’esercizio delle loro funzio­ni, hanno accesso alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli, agli oggetti e agli animali, in quanto sia necessario per l’esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

    2 Nell’esercizio delle loro funzioni, essi hanno qualità di funzionari della polizia giudi­ziaria.

    III. Provvedimenti di lotta

    Art. 919 Principio

    La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l’esperienza, sembrano atti a impedire l’insorgere o il dif­fondersi di un’epizoozia.

    19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    Art. 9a20 Epizoozie fortemente contagiose

    1 Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un’epizoozia fortemente contagiosa, tutti gli animali dell’effettivo che sono sensibili all’epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e eliminati.

    2 Il Consiglio federale stabilisce:

    a.
    i provvedimenti complementari da prendere nella zona minac­ciata dall’epizoozia e nella regione circostante;
    b.
    i casi in cui non è necessario uccidere l’intero effettivo colpito né eliminarlo;
    c.
    la procedura da seguire nel caso in cui l’epizoozia non possa es­sere estirpata con l’uccisione e l’eliminazione degli effettivi infet­tati.

    20 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    Art. 10 Provvedimenti generali di lotta21

    1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l’obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22

    1.
    la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere in­­fettati;
    2.23
    la macellazione o l’uccisione e l’eliminazione di questi ani­mali;
    3.24
    l’eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un’epizoozia;
    4.
    l’isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fat­torie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfe­zione e la limitazione della circolazione di persone e merci;
    5.
    l’osservazione degli animali sospetti;
    6.25
    il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all’asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all’aperto;
    7.26
    l’esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti desti­nati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epide­miologiche;
    8.
    l’aiuto gratuito del detentore degli animali all’applicazione dei prov­vedimenti di lotta;
    9.
    la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta;
    10.27 l’omologazione e il modo d’uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie;
    11.28 l’approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che assumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi di sanità animale.

    2 La Confederazione ha la facoltà di:

    a.
    limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un’epizoozia le altri parti del Paese;
    b.
    ordinare che le misure intese ad estirpare un’epizoozia siano limi­tate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un’epizoozia nell’insieme del Paese;
    c.
    dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcu­na epizoozia durante un lasso di tempo determinato.29

    3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l’igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.30

    21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

    26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    27 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    28 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    30 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    Art. 10a31 Misure preparatorie

    Il Consiglio federale, d’intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, macelli, impianti di eliminazione, impianti di disinfezione ecc.) di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie fortemente contagiose.

    31 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    Art. 1133 Obbligo di diligenza e di annuncio

    1 Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell’ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie.

    2 Esse hanno l’obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all’ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la tra­smissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macel­lai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.34

    3 I veterinari, gli istituti d’analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l’an­nuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a im­pedire la propagazione dell’epizoozia.

    33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

    34 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    IIIa.35 Servizi di sanità animale

    35 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    Art. 11a

    1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili.

    2 La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale.

    3 Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle presta­zioni.

    4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni:

    a.
    sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari;
    b.
    sull’importo degli aiuti finanziari;
    c.
    sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari.

    5 Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sani­tà animale siano tenute a versare contributi adeguati.

    IV. Traffico di animali, materie animali e altri oggetti

    Art. 12 Divieto del traffico di ani­mali; dero­ga­zioni

    È vietato il traffico degli animali infetti o sospetti e degli animali che, secondo le cir­costanze, possono essere considerati veicolo di conta­gio di una epizoozia. Le deroga­zioni compatibili con la polizia delle epi­zoozie sono regolate dal Consiglio federale.

    Art. 1336 Controllo del traffico di animali

    1 Il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica.

    2 Il detentore di animali ha l’obbligo di informare gli organi incaricati dell’esecu­zione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimen­tari e sull’agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali.

    36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

    Art. 1437 Identificazione e registrazione

    1 Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrassegnato e registrato nella banca dati sul traffico di animali. I costi dell’identificazione e della registrazione degli animali sono a carico dei rispettivi detentori.38

    2 La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato sui dati forniti dai Cantoni.

    3 Il detentore tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati tutti i cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni natu­rali e artificiali.

    4 Il Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l’identi­ficazione degli animali. Può prevedere deroghe all’obbligo di identifi­cazione e registrazione degli animali.

    37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

    38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    Art. 1539 Certificato d’ac­compagna­mento

    1 Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che lascia l’azienda, il detentore emette un certificato d’accompagna­mento. Tale certificato segue lo spostamento dell’animale ed è consegnato al nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il certificato d’accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, le derrate alimentari e l’agricoltura. Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.40

    2 Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato d’accompagnamento. Può prevedere ch’esso:

    a.
    sia rilasciato da un servizio designato dal Cantone nelle regioni con un elevato rischio di epizoozia;
    b.
    in taluni casi non sia emesso o non debba seguire lo sposta­mento dell’ani­male.

    39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

    40 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

    Art. 15a41 Registrazione del traffico di animali

    1 Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali.

    2 I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

    41 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5749; 2021 680; FF 2019 3451).

    Art. 18 Controllo su fiere, mercati, esposizioni e concorsi

    1 Le fiere, i mercati o le esposizioni, cui sono presentati animali della specie equi­na, bovina, ovina, caprina o suina, sono posti sotto sorve­glianza veterinaria e di polizia.

    2 A una fiera o un mercato di animali da reddito possono essere pre­sen­tati soltanto quelli che il controllo veterinario di entrata non ha tro­vato ammalati né sospetti.

    3 Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 15, nonché esten­dere la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati o esposizioni ad altre specie animali, qualora queste costituiscano un rischio di tra­smissione di epizoozie.45

    45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

    Art. 19 Alpeggio e sver­na­mento

    Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoo­zie per l’alpeggio, lo svernamento o altri spostamenti temporanei di animali.

    Art. 2046 Commercio del bestiame

    1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epi­zoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell’esercizio della pro­fessione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.

    2 Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s’in­tende qual­siasi compera, vendita, permuta e mediazione di carat­tere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L’ac­quisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato com­mercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio profes­sionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un’a­zienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47

    3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.

    46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2002 4208).

    47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2008 2269, 2013 943; FF 2006 5815).

    Art. 2450 Importazione, esportazione e transito

    1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse l’importazione, l’esportazione e il transito di animali e di prodotti ani­mali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

    2 Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l’importazione, l’esportazione e il transito a un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)51.52

    3 Allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia, l’USAV può:

    a.53
    limitare o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e pro­dotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici; per la definizione delle zone e dei territori interessati dalle limitazioni o dai divieti può rinviare alle decisioni di esecuzione dell’Unione europea, anche se le zone e i territori in questione sono definiti soltanto nella lingua nazionale del rispettivo Stato;
    b.
    limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di fron­tiera;
    c.
    sottoporre l’autorizzazione a condizioni restrittive o rifiutarla.

    4 L’USAV, d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), designa i posti d’importazione, esportazione e transito.54

    50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

    51 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    54 Nuovo testo giusta il n. I 34 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

    Art. 2555 Visita veterinaria d’ufficio

    1 Il Consiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d’ufficio all’importazione, all’e­sporta­zione o al transito.

    2 Se non adempiono le condizioni per l’importazione, l’esportazione o il transito, gli animali, i prodotti animali e le sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici sono respinti.

    3 Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un’epizoozia, l’autorità competente può ordinare l’uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.56

    55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

    56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    Art. 27 Prodotti immu­nobio­logici e altri prepa­rati

    1 ...58

    2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a pre­venire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.59

    3 Se è prescritto un controllo dei prodotti nel senso del capoverso 2, le spese sono a carico del fabbricante o dell’importatore.60

    4 Gli istituti pubblici o privati e le persone che detengono microrgani­smi patogeni o lavorano con essi prendono i provvedimenti per impe­dire qualsiasi pregiudizio agli uomini e agli animali. Essi sono respon­sabili dei danni.

    5 Gli uffici cantonali competenti possono eseguire controlli e prendere disposizioni.

    58 Abrogato dall’all. n. II 9 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

    59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    60 Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

    Art. 3062 Controllo dei cani

    1 I cani devono essere contrassegnati. Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno.

    2 I cani devono essere registrati in una banca dati centrale. I Cantoni prov­vedono alla registrazione. La banca dati può anche contenere dati su cani che presentano disturbi del comportamento o su divieti di detenere animali.

    62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

    V. Costi della lotta contro le epi­zoozie63

    63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    Art. 31 Assunzione dei costi64

    1 I Cantoni in cui si trovano gli animali versano le indennità per perdi­te di animali e assumono totalmente o in parte i costi della lotta.65

    2 ...66

    3 La Confederazione versa le indennità per perdite di animali dovute alle epizoozie fortemente contagiose.67

    64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    66 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    67 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    Art. 31a68 Finanziamento di programmi di lotta contro le epizoozie

    1 Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizoozie.

    2 Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l’indennità per le pre­stazioni fornite da terzi nell’ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi com­putabili, l’importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l’importo del­l’indennità per le prestazioni di terzi.

    3 Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l’economia.

    4 L’USAV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi.

    68 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    Art. 32 Indennità per perdita di ani­mali

    1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando:

    a.
    vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un’epizoozia;
    b.
    vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell’autorità;
    c.
    vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e elimi­nati per ordine dell’autorità per prevenire la propagazione di un’epi­zoozia;
    d.
    vi sono animali sani che soccombono o devono essere macel­lati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall’organo competente della polizia delle epizoozie.69

    1bis Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune per­dite di animali non diano diritto a un’indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell’epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70

    2 Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di ani­mali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell’in­dennità. Se l’infezione esisteva già al momento dell’importa­zione, tale diritto di regresso comprende l’intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Con­siglio federale come istanza unica.

    3 Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l’indennità prevista nella sua legi­sla­zione.

    69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    70 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    rt. 3371 Indennità in casi speciali

    1 I Cantoni possono versare indennità anche se queste ultime non sono previste dalla Confederazione. L’articolo 36 è applicabile per analo­gia.72

    2 I Cantoni possono pagare indennità per la perdita di animali, che, con l’autorizza­zione del veterinario cantonale, si trovano tempora­nea­mente all’estero, per l’alpeggio o scopi analoghi, e i cui proprietari sono do­mi­ciliati nella Svizzera. L’articolo 36 è appli­cabile per ana­lo­gia.

    71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

    72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    Art. 34 Limitazione dell’obbligo delle indennità

    1 L’indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una per­sona lesa è cor­responsabile dell’epizoozia, l’ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adem­piuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie.

    2 Nessuna indennità è pagata segnatamente:

    1.
    per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco va­lore;
    2.
    per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili;
    3.
    per gli animali da macello di provenienza estera;
    4.73
    ...
    5.
    per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all’estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l’alpeggio o lo svernamento;
    6.
    per gli animali da reddito di provenienza estera, che apparten­gono a persone do­miciliate in Svizzera, in quanto non sia pro­va­to che l’infe­zione è avvenuta dopo l’im­portazione.

    3 ...74

    73 Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    74 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    Art. 35 Premi per la selvag­gina

    Per la distruzione della selvaggina ordinata dall’autorità allo scopo di evitare la propagazione di una epizoozia, i Cantoni possono pagare premi.

    Art. 36 Stima degli ani­mali, importo della in­dennità e utilizza­zione

    1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effet­tuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L’USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabi­lire importi massimi.

    2 I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell’utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1.

    3 Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario.

    4 L’USAV, d’intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili.

    Art. 3876 Riduzione, diniego e restituzione di contributi

    1 I contributi posso essere ridotti o negati qualora l’avente diritto violi la presente legge, le disposizioni d’esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.

    2 Se i presupposti per l’assegnazione di contributi non sono più adempiuti o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

    3 I contributi ricevuti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall’applicazione delle disposizioni penali.

    76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2003 3930).

    Art. 4279 Ricerca, diagnosi, vaccini80

    1 La Confederazione:

    a.
    si procura per la ricerca le basi scientifiche necessarie all’appli­cazione della presente legge; può affidare simili com­piti a spe­cialisti e istituti che non fanno parte dell’ammini­stra­zione fede­ra­le;
    b.81
    gestisce l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose;
    c.
    designa il laboratorio nazionale di riferimento per la sorve­glianza della diagnosi di un’epizoozia; può affidare questo compito a la­boratori che non fanno parte dell’amministrazione federale;
    d.
    accorda ai laboratori l’autorizzazione per la diagnosi nel qua­dro della lotta contro le epizoozie;
    e.
    può prescrivere determinati metodi di esame per la diagnosi di epizoozie;
    f.82
    può procurarsi vaccini contro le epizoozie e distribuirli gratuitamente o a prezzo ridotto;
    g.83
    può gestire banche di vaccini.

    2 Il Consiglio federale può affidare all’IVI anche altri compiti in materia di lotta contro le epizoozie.

    3 L’IVI può offrire prestazioni commerciali. L’offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

    a.
    le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d’esecuzione dell’IVI;
    b.
    le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi pro­venienti dall’offerta di base.84

    79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    82 Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    83 Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    84 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

    Art. 44 Casse di assi­cura­zione del be­stiame

    Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura sia permesso, nei casi di epizoozie, di completare le indennità cantonali previste nel pre­sente capo mediante prestazioni delle casse di assicurazione del bestiame o di altri istituti assicurativi pubblici o privati.

    Art. 45 Restituzione

    1 Può essere chiesta la restituzione delle indennità indebitamente riscos­se.86

    2 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui gli organi compe­tenti ne hanno avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto.87

    3 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costi­tuisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termi­ne di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estin­gue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.88

    86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

    87 Nuovo testo giusta l’all. n. 26 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

    88 Nuovo testo giusta l’all. n. 26 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

    Va.89 Contributi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

    89 Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

    Art. 45a

    1 In relazione alle misure di eliminazione ordinate in situazioni straordinarie, la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, con­cedere contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

    2 I contributi sono versati ai detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di pollame, nonché ai macelli.

    3 Il Consiglio federale definisce l’importo dei contributi per animale. Nel far ciò tiene conto dello sviluppo delle possibilità di riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale e adegua i contributi di conse­guenza.

    4 I contributi ai macelli sono versati soltanto se i sottoprodotti di origi­ne animale sono stati eliminati in stabilimenti di eliminazione ricono­sciuti. Il macello deve attestarlo sulla scorta di contratti ed esibendo le fatture degli stabilimenti di eliminazione.

    5 La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti dalla vendita all’asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell’articolo 48 della legge del 29 aprile 199890 sull’agricoltura.

    Vb.91 Sistemi d’informazione

    91 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, art. 45b cpv. 4 dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5749; 2021 680; FF 2019 3451).

    Art. 45b Banca dati sul traffico di animali

    1 Per la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali è gestita una banca dati sul traffico di animali.

    2 La banca dati sul traffico di animali contiene i dati sugli animali e sul traffico di animali secondo gli articoli 14, 15a e 16.

    3 La gestione della banca dati sul traffico di animali è finanziata per il tramite degli emo­lumenti versati dai detentori di animali e da altre persone tenute al versamento di emolumenti. Il Consiglio federale determina l’importo degli emolumenti e chi è tenuto a versarli.

    4 I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema d’informazione di cui all’arti­colo 45c capoverso 1 lettera a per i propri compiti d’esecuzione nei settori della salute degli animali, della protezio­ne degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. Gli accessi in linea a dati cantonali sono disciplinati dal diritto cantonale.

    Art. 45c Altri sistemi d’informazione: gestione e finanziamento

    1 L’USAV gestisce altri sistemi d’informazione per sostenere l’esecuzione della le­gislazione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari nonché per valutare i dati raccolti nell’ambito del­l’esecuzio­ne, in particolare:

    a.
    il sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione;
    b.
    i sistemi d’informazione per il trattamento dei dati relativi all’importazione di animali e prodotti animali.

    2 I sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sono parte del sistema d’informa­zione centrale lungo la filiera alimentare comune all’UFAG e all’USAV, finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria inec­cepibile.

    3 I costi di gestione del sistema d’informazione di cui al capoverso 1 lettera a sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di licenze che consentono l’accesso al sistema d’informazione.

    4 Il Consiglio federale disciplina l’assun­zione dei costi per gli altri sistemi d’in­formazione; in particolare può prevedere che i Cantoni contribuiscano finanziariamente ai sistemi d’informazione che utiliz­zano per i loro compiti d’esecuzio­ne.

    Art. 45d Altri sistemi d’informazione: contenuto e trattamento dei dati

    1 I sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b contengono dati personali, compresi dati sui provvedimenti amministrativi e sulle sanzioni penali.

    2 Nell’ambito dei loro compiti legali, le persone e i servizi indicati di seguito pos­sono trattare i dati in linea nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b:

    a.
    l’USAV e l’UFAG, per garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
    b.
    l’Amministrazione federale delle dogane, per garantire la sicurezza e l’igie­ne delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile in relazione al trasporto di merci verso o dal territorio doganale svizzero;
    c.
    le autorità cantonali d’esecuzione e i terzi incaricati di compiti di esecu­zione, per adempiere i loro compiti nel rispettivo ambito di competenza.

    3 Il Consiglio federale può prevedere che altri servizi federali, nell’ambito dei loro compiti legali, possano richiamare in linea i dati registrati nei sistemi d’infor­mazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b.

    4 I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema d’informazione di cui all’arti­colo 45c capoverso 1 lettera a per i propri compiti d’esecuzione nei settori della salute degli animali, della protezio­ne degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. Gli accessi in linea a dati cantonali sono disciplinati dal diritto cantonale.

    Art. 45e Dati relativi ai controlli

    1 Ogni persona può consultare i dati relativi ai controlli e ai risultati riguardanti la sua azienda e i suoi animali.

    2 Il detentore di animali da reddito può autorizzare l’USAV a trasmettere a terzi i dati sulla protezione degli animali riguardanti i suoi animali da reddito e i dati sulla sua produzione primaria.

    Art. 45f Disposizioni d’esecuzione

    Per la banca dati sul traffico di animali e i sistemi d’informazione di cui all’arti­colo 45c capoverso 1 lettere a e b, il Consiglio federale disciplina:

    a.
    le strutture e i cataloghi dei dati;
    b.
    le responsabilità relative al trattamento dei dati;
    c.
    i diritti di accesso, segnatamente la portata degli accessi in linea;
    d.
    il collegamento dei sistemi d’informazione tra di loro e con altri sistemi di informazione gestiti sulla base del diritto pubblico;
    e.
    le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
    f.
    la collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finanziamento del sistema d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 let­tera a;
    g.
    l’obbligo di conservazione e di distruzione dei dati;
    h.
    l’archiviazione dei dati.

    VI. Disposizioni penali92

    92 Nuovo testo giusta l’all. n. 126 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

    Art. 4794 Contravvenzioni e delitti

    1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale95, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10–12, 20, 24, 25 e 27.

    2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

    3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

    94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    95 RS 311.0

    Art. 4896 Contravvenzioni

    1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capo­versi 1 e 2, 21, 23 e 30.

    2 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d’esecu­zione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

    3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

    96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    Art. 48b98 Infrazioni commesse nell’azienda

    Le disposizioni relative alle infrazioni commesse nell’azienda di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197499 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

    98 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    99 RS 313.0

    Art. 52102 Perseguimento penale

    1 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

    2 L’USAV persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005103 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009104 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC.105

    3 Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC.106

    4 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un’infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012107 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005108 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 20 giugno 2014109 sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986110 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991111 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumen­tata.112

    102 Nuovo testo giusta l’all. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3095; FF 2011 6219).

    103 RS 631.0

    104 RS 641.20

    105 Nuovo testo giusta il n. I 34 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

    106 Nuovo testo giusta il n. I 34 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

    107 RS 453

    108 RS 455

    109 RS 817.0

    110 RS 922.0

    111 RS 923.0

    112 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

    VII. Disposizioni esecutive, finali e transitorie

    Art. 53 Competenze del Consiglio fede­ra­le

    1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.113

    1bis Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.114

    2 Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

    3 Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.115

    113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    114 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012 (RU 2013 907; FF 2011 6259). Nuovo testo giusta l’all. n. 41 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

    115 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    Art. 53a116 Recepimento di prescrizioni e di norme internazionali armonizzate

    1 Nell’emanare disposizioni, il Consiglio federale tiene conto di direttive, raccomandazioni, prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello interna­zio­nale.

    2 Nell’ambito della presente legge, il Consiglio federale può dichiarare applicabili determinate prescrizioni e norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. Può autorizzare l’Ufficio federale di veterinaria ad adeguare aspetti tecnici d’importanza minore alle prescrizioni e norme dichiarate applicabili.

    3 Il Consiglio federale può eccezionalmente stabilire una modalità di pubblicazione particolare delle prescrizioni e norme dichiarate applica­bili e decidere di rinunciare alla traduzione nelle lingue ufficiali.

    116 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

    Art. 53b117 Collaborazione internazionale

    1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di infor­mazioni nel settore della salute animale.

    2 Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell’Unione europea trattati internazionali sul riconoscimento dell’equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali.

    117 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    Art. 54 Esecuzione

    1 L’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l’im­portazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.118

    1bis Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l’esecuzione sporgono denuncia penale.119

    1ter Nei casi poco gravi, l’autorità competente per l’esecuzione può rinunciare a spor­gere denuncia penale.120

    2 Nessun Cantone può prendere provvedimenti riguardanti il traffico con altri Cantoni senza il consenso del Dipartimento federale del­l’interno (DFI)121.

    118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    119 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    120 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    121 Nuova espr. giusta il n. I 29 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 55 Procedura disci­pli­nare

    Indipendentemente dall’avvio o dall’esito di un procedimento penale, la competente autorità cantonale può punire disciplinarmente funzio­nari che hanno violato prescri­zioni di polizia delle epizoozie.

    Art. 56 Tasse

    1 Il Consiglio federale stabilisce le tasse per gli esami, le visite, le auto­rizzazioni e i controlli effettuati al confine e nel Paese.

    2 Le tasse riscosse per le visite degli animali, della carne e di altre mate­rie animali al confine e per l’esame di prodotti conformemente all’ar­ti­colo 27 capoverso 3 sono de­stinate a coprire le spese cagio­nate alla Confederazione dall’applicazione della presente legge.

    3 I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza dell’effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali abbiano dato adito a contestazioni.123

    123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2003 3930).

    Art. 56a124 Tassa di macellazione

    1 Chi conduce al macello animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.125

    2 Il Consiglio federale determina le tasse tenendo conto del valore di macellazione, graduandole a seconda della categoria di animali. Disciplina la riscossione.

    3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per indennizzare i Cantoni per l’esecuzione del programma nazionale di sorveglianza di cui all’articolo 57a.126

    124 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2008 2269, 2013 943; FF 2006 5815).

    125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    Art. 57127 Competenze dell’USAV

    1 L’USAV è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico.

    2 Esso può in caso di urgenza:

    a.
    emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un’epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento;
    b.128
    ordinare provvedimenti temporanei secondo l’articolo 10 capoverso 1 nume­ri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un’epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.129

    3 L’USAV:

    a.
    assume i compiti che gli incombono nel quadro della collabo­ra­zione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere le informazioni necessarie, assicura l’assistenza amministrativa e partecipa alle ispezioni ufficiali;
    b.130
    promuove la prevenzione delle epizoozie; in particolare realizza progetti e altre attività finalizzati al rafforzamento della salute degli animali nonché al riconoscimento precoce e alla sorveglianza delle epizoozie;
    c.131
    insieme ai Cantoni definisce ogni anno un programma nazionale di sorveglianza degli effettivi di animali svizzeri.

    4 Per il programma nazionale di sorveglianza, d’intesa con i Cantoni determina le aziende che devono essere da questi controllate e le epizoozie per le quali gli animali devono essere esaminati. Fissa i criteri dei controlli e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.132

    127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

    128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2003 3930).

    130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    131 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4237; FF 2003 3930). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    132 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012 (RU 2013 907; FF 2011 6259). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

    Art. 57a133 Indennità per l’esecuzione del programma nazionale di sorveglianza

    1 Per le prestazioni di cui all’articolo 57 capoversi 3 lettera c e 4 i Cantoni sono indennizzati con un importo forfettario a parziale copertura dei costi per l’ese­cuzione del programma nazionale di sorveglianza.

    2 L’indennità è versata entro i limiti dei crediti stanziati. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di ripartizione delle indennità tra i singoli Cantoni e determina la procedura per il versamento.

    133 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, il cpv. 2 dal 1° nov. 2022 (RU 2020 5749; 2022 486; FF 2019 3451).

    Art. 58 Prescrizioni mili­tari

    Le prescrizioni federali concernenti gli animali adoperati o condotti in corsi mili­tari, manovre o chiamate di truppe sono riservate.

    Art. 59 Emanazione di pre­scrizioni cantonali

    1 Nella misura in cui l’esecuzione della presente legge esige disposi­zioni completi­ve cantonali, i Cantoni sono tenuti a emanarle e pos­sono prov­vedervi per via di ordinanza.

    2 Se un Cantone non emana per tempo le disposizioni necessarie, esse sa­ranno provvi­soriamente emanate, in sua vece, dal Consiglio federa­le.

    Art. 59a134 Sostituzione

    1 Il DFI emana, in luogo dei Cantoni che non vi hanno provvisto, le disposizioni d’obbligatorietà generale che sono neces­sarie secondo il diritto federale per la lotta contro le epizoozie.

    2 L’USAV dispone, in luogo degli organi ese­cu­tivi cantonali che non vi hanno provvisto, le misure necessarie nel sin­go­lo caso.

    134 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

    Art. 59b135 Opposizione

    1 Le decisioni dell’USAV possono essere impugnate con opposizione.

    2 L’opposizione non ha effetto sospensivo; quest’ultimo può essere accordato su doman­da.

    3 Il termine di opposizione è di dieci giorni.

    135 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    Art. 60136 Comunicazione

    I Cantoni comunicano le disposizioni d’esecuzione al DFI.

    136 Nuovo testo giusta il n. II 53 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

    Art. 61 Entrata in vigo­re, abro­gazione del diritto prece­dente

    1 Il Consiglio federale stabilisce l’entrata in vigore della presente legge.

    2 Alla stessa data sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie a essa, segnatamente la legge federale del 13 giugno 1917137 sulle misure per combattere le epizoozie e la legge federale del 28 settembre 1962138 concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini.

    3 Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti avvenuti durante la loro validi­tà.

    137 [CS 9 264; RU 1950 II 1493 art. 12 cpv. 2 1527, 1954 455 n. I 1 857 art. 1 cpv. 1, 1956 142 art. 1 1299, 1959 622]

    138 [RU 1963 189]

    Art. 62a140 Disposizione di coordinamento

    Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 2012141 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 2012 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 52 LFE sarà modi­ficato come segue:

    ...142

    Data dell’entrata in vigore:

    art. 53 cpv. 1: 1° gennaio 1967143 le altre disposizioni: 1° gennaio 1968144

    140 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

    141 RS 453

    142 La mod. può essere consultata alla RU 2013 907.

    143 Art. 1 cpv. 2 DCF del 16 dic. 1966.

    144 Art. 1 DCF del 15 dic. 1967 (RU 1967 2092).

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