Art. 1 Scopo
1 La presente ordinanza persegue lo scopo di evitare la diffusione della febbre catarrale ovina del sierotipo 8.
2 Essa disciplina:
- a.
- l’estensione della zona delimitata per la febbre catarrale ovina;
- b.
- lo spostamento di animali ricettivi dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina; e
- c.
- lo spostamento di sperma, ovuli ed embrioni di animali ricettivi dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina.