Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le esigenze previste per la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle seguenti persone, che svolgono funzioni nell’ambito del settore veterinario pubblico:
- a.
- i veterinari cantonali;
- b.
- i veterinari ufficiali dirigenti;
- c.
- i veterinari ufficiali;
- d.
- gli esperti ufficiali;
- e.
- gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni;
- f.
- gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti.