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    916.403

    Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale

    (OSSAn)

    del 7 ottobre 2020 (Stato 1° dicembre 2020)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto larticolo 11a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto larticolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto

    Art. 1

    1 La presente ordinanza disciplina le condizioni per lerogazione degli aiuti finanziari della Confederazione ai seguenti servizi di sanità animale:

    a.
    servizio sanitario per piccoli ruminanti;
    b.
    servizio sanitario suino;
    c.
    servizio sanitario bovino;
    d.
    servizio sanitario apistico.

    2 Essa disciplina inoltre le modalità del sostegno fornito dalla Confederazione e dai Cantoni.

    Sezione 2: Condizioni per lerogazione degli aiuti finanziari della Confederazione

    Art. 3 Forma giuridica dei servizi di sanità animale

    1 I servizi di sanità animale sono organizzati in forma di associazione o cooperativa oppure sono retti da unassociazione o da una cooperativa (organizzazione responsabile).

    2 Più servizi di sanità animale possono costituirsi collettivamente in associazione o cooperativa oppure essere retti da unorganizzazione responsabile.

    Art. 4 Adesione

    I servizi di sanità animale prevedono in particolare le seguenti categorie di membri:

    a.
    detentori di animali;
    b.
    associazioni e cooperative di detentori di animali che hanno come scopo la promozione della salute degli animali;
    c.
    veterinari;
    d.
    associazioni e cooperative di veterinari;
    e.
    organizzazioni e imprese private che sostengono gli obiettivi principali dei servizi di sanità animale.
    Art. 5 Obiettivi principali

    I servizi di sanità animale orientano le proprie prestazioni nell’ambito del mutuo soccorso in modo tale da promuovere quanto segue:

    la salute e il benessere degli animali della specie di competenza;

    la detenzione adeguata degli stessi;

    una produzione di derrate alimentari da essi ricavate qualitativamente ineccepibili.

    Art. 6 Prestazioni

    1 I servizi di sanità animale stabiliscono le loro prestazioni in un catalogo delle prestazioni. Esse inviano per conoscenza quest’ultimo e le relative modifiche allʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), allʼUfficio federale dell’agricoltura (UFAG) e ai veterinari cantonali.

    2 Il catalogo include almeno le seguenti prestazioni:

    a.
    riconoscimento delle aziende detentrici di animali nonché requisiti igienici e aziendali minimi per lottenimento del riconoscimento;
    b.
    assegnazione di una particolare qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali nonché definizione dei requisiti per lottenimento di tale qualifica;
    c.
    programmi di promozione della salute degli animali;
    d.
    prestazioni di consulenza;
    e.
    accertamenti diagnostici;
    f.
    formazione e formazione continua;
    g.
    monitoraggio della salute animale;
    h.
    informazioni.

    3 I servizi di sanità animale stabiliscono le prestazioni incluse nellofferta di base che sono coperte dal contributo associativo dei membri del servizio di sanità animale.

    4 Essi fissano inoltre tariffe a copertura dei costi:

    a.
    per le prestazioni ai non membri;
    b.
    per le prestazioni non incluse nellofferta di base.
    Art. 7 Riconoscimento delle aziende detentrici di animali e attribuzione di una particolare qualifica sanitaria

    1 I servizi di sanità animale registrano ogni azienda detentrice di animali dei membri che soddisfa i requisiti minimi del relativo servizio. Tali aziende sono considerate «aziende detentrici di animali riconosciute». Se rispetta i requisiti supplementari previsti dal servizio di sanità animale, lazienda detentrice di animali riconosciuta ottiene la corrispondente qualifica sanitaria.

    2 I servizi di sanità animale revocano il riconoscimento o la qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali che non soddisfano più i requisiti.

    Art. 9 Prestazioni di consulenza

    1 I servizi di sanità animale forniscono prestazioni di consulenza ai membri, a scuole e centri di consulenza agricoli, alle autorità cantonali e ai veterinari.

    2 Le prestazioni di consulenza sono gratuite per le scuole e i centri di consulenza agricoli e per le autorità cantonali, a condizione che i costi non superino in modo significativo il livello abituale.

    Art. 10 Accertamenti diagnostici

    1 I servizi di sanità animale dispongono ove necessario, nellambito di programmi e consulenze, accertamenti diagnostici presso le aziende detentrici di animali dei membri qualora si sospetti la presenza di malattie.

    2 Stabiliscono i laboratori per la diagnosi delle malattie.

    3 Come laboratori per la diagnostica delle epizoozie secondo l’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie (OFE) sono presi in considerazione soltanto laboratori riconosciuti conformemente all’articolo 312 OFE.

    Art. 11 Formazione e formazione continua

    1 I servizi di sanità animale tengono corsi di formazione e formazione continua per i membri, per le scuole e i centri di consulenza agricoli nonché per i veterinari

    2 Collaborano gratuitamente ai corsi di formazione e formazione continua per il personale del servizio veterinario pubblico.

    Art. 13 Informazioni

    1 I servizi di sanità animale pubblicano informazioni tecniche.

    2 Informano inoltre periodicamente:

    a.
    sulle misure di promozione della salute degli animali;
    b.
    sull’impiego corretto di medicamenti veterinari e di altre sostanze ausiliarie;
    c.
    sugli effetti di modifiche legislative riguardanti la salute degli animali.
    Art. 14 Altri beneficiari di prestazioni e fornitura di prestazioni

    1 I servizi di sanità animale forniscono, a titolo oneroso, le proprie prestazioni di cui agli articoli 7−11 anche ai detentori di animali che non sono membri del servizio di sanità animale, ma che desiderano avvalersene.

    2 Per quanto possibile, i servizi di sanità animale forniscono, a titolo oneroso, le prestazioni di cui agli articoli 9 e 11 anche ad altre persone e organizzazioni.

    3 Offrono le loro prestazioni in tutta la Svizzera e ovunque secondo i medesimi principi tecnici.

    Art. 15 Collaborazione

    1 I servizi di sanità animale collaborano in particolare con lUSAV, lUFAG, i veterinari cantonali e i centri di formazione.

    2 I servizi di sanità animale sfruttano le sinergie ed evitano i doppioni, soprattutto nella registrazione e gestione dei dati sulla salute degli animali.

    Art. 16 Autofinanziamento

    I servizi di sanità animale garantiscono un adeguato autofinanziamento, in particolare tramite i contributi associativi e le rimunerazioni delle prestazioni.

    Sezione 3: Modalità di erogazione degli aiuti finanziari

    Art. 17 Calcolo dellaiuto finanziario della Confederazione

    1 Laiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 40 per cento dei costi computabili per un adempimento efficiente dei compiti del servizio di sanità animale.

    2 Esso corrisponde al massimo al contributo complessivo dei Cantoni.

    3 I costi per le infrastrutture messe a disposizione sono computati come aiuto finanziario.

    Art. 18 Costi computabili

    Sono computabili:

    a.
    i costi per i salari e le prestazioni sociali dei collaboratori del servizio di sanità animale e quelli per la loro formazione e formazione continua;
    b.
    le spese per fornire le prestazioni di cui alla presente ordinanza e alla convenzione sulle prestazioni;
    c.
    le pigioni dei locali necessari ai servizi di sanità animale e i costi delle rispettive attrezzature;
    d.
    le spese di viaggio e di ufficio nonché i costi amministrativi dei servizi di sanità animale.
    Art. 19 Contributi dei Cantoni

    Il contributo di un Cantone rispetto al contributo globale di tutti i Cantoni (quota cantonale) viene calcolato come segue:

    a.
    per il servizio sanitario apistico la quota cantonale corrisponde alla percentuale di apiari presenti sul territorio del Cantone rispetto al totale degli apiari presenti in Svizzera;
    b.
    per gli altri servizi di sanità animale la quota cantonale corrisponde alla percentuale delle aziende detentrici di animali della stessa specie presenti sul territorio del Cantone rispetto al totale delle aziende detentrici di animali corrispondenti presenti in Svizzera.
    Art. 22 Convenzioni sulle prestazioni

    1 LUSAV, coinvolgendo i veterinari cantonali, stipula convenzioni sulle prestazioni con i servizi di sanità animale. Tali convenzioni stabiliscono in particolare le prestazioni da fornire e gli obiettivi da raggiungere.

    2 Le convenzioni sulle prestazioni possono essere stipulate al massimo per quattro anni.

    3 Nelle convenzioni è necessario inserire una riserva relativa alle domande di credito e ai decreti di stanziamento annuali degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario.

    Art. 23 Vigilanza

    1 I servizi di sanità animale sottostanno alla vigilanza dellUSAV.

    2 Gli organi dei servizi di sanità animale forniscono allUSAV le informazioni necessarie.

    3 I servizi di sanità animale invitano lUSAV e una rappresentanza dei Cantoni alle sedute e alle assemblee dei loro organi supremi. Le organizzazioni responsabili invitano tali autorità se durante le sedute e le assemblee dei loro organi supremi sono trattate tematiche relative ai servizi di sanità animale.

    Art. 24 Rendicontazione

    I servizi di sanità animale riferiscono annualmente allUSAV, allUFAG e ai Cantoni sulla propria attività, in particolare sullutilizzo dei contributi federali e cantonali. A tale scopo trasmettono loro i documenti seguenti:

    a.
    relazione sulla gestione;
    b.
    conto annuale;
    c.
    preventivo annuale;
    d.
    programma annuale delle attività;
    e.
    relazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi fissati nella convenzione sulle prestazioni;
    f.
    programma pluriennale delle attività.

    Sezione 4: Disposizioni finali

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 I servizi di sanità animale includono e offrono entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza le prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere a−c nel loro catalogo delle prestazioni.

    2 Il servizio sanitario bovino soddisfa entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza i requisiti relativi alla forma giuridica e all’organizzazione dell’adesione.

    Art. 26 Abrogazione di altri atti normativi

    Sono abrogate:

    1.
    lordinanza del 27 giugno 19844 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per lallevamento porcino;
    2.
    lordinanza del 13 gennaio 19995 sullaiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti;
    3.
    lordinanza del 23 maggio 20126 sul sostegno al Servizio sanitario apicolo.

    4 [RU 1984 787, 1999 611 art. 15 cpv. 2, 2003 956 all. n. 1, 2007 4525 n. II 11]

    5 [RU 1999 611, 2003 956 all. n. 2, 2007 4525 n. II 12]

    6 [RU 2012 3143]

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