Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni conformemente all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113.
916.404.2
del 28 ottobre 2015 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 15b della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie,
ordina:
La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni conformemente all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.
Chi domanda una prestazione menzionata nell’allegato è tenuto a pagare un emolumento.
1 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l’allegato.
2 Se un emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo, si applica una tariffa oraria di 75–200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
Il gestore della banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti su incarico dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all’UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di pronunciare una decisione sugli emolumenti.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6153). Aggiornato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2091), dai n. I e II dell’O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4697), dal n. II dell’O del 23 nov. 2019 (RU 2019 3673) e dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5757).
(art. 3 e 4 cpv. 1)
Franchi | |
1 Fornitura di marche auricolari | |
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare: | |
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia) | 3.60 |
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina: | |
1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip | –.75 |
1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip | 1.75 |
1.1.2.3 | –.25 |
1.1.2.4 | 1.25 |
1.1.2.5 | 2.10 |
1.1.3 per animali della specie suina: | |
1.1.3.1 marca auricolare singola senza microchip | –.25 |
1.1.3.2 | 1.80 |
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi | –.25 |
1.2 Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare: | |
1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché bufali e bisonti | 1.80 |
1.2.2 marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e caprina | 2.80 |
1.3 Spese di spedizione, per invio: | |
1.3.1 costi forfettari | 1.50 |
1.3.2 spese di spedizione | |
1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore | 7.50 |
2 Registrazione di equidi | |
2.1 Registrazione di un equide | 28.50 |
2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011. | 43.– |
3 Notifica di animali macellati | |
Notifica della macellazione di un animale: | |
3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti | 3.60 |
3.2 animali della specie suina | –.07 |
3.3. animali delle specie ovina e caprina | –.40 |
3.4 equidi | 3.60 |
4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose | |
4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti: | |
4.1.1 notifica mancante secondo l’articolo 5 capoversi 2 e 4 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20118 | 5.— |
4.1.2 indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del sesso dell’animale, del numero BDTA dell’azienda di provenienza dell’animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica | 2.— |
4.1.3 indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale, del numero d’identificazione dell’animale, del numero d’identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d’entrata, d’uscita, di decesso o di macellazione dell’animale, per cartolina di notifica | 5.— |
4.2 Animali della specie suina: | |
4.2.1 notifica mancante secondo l’articolo 6 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza BDTA | 5.— |
4.2.2 indicazioni mancanti o lacunose della data d’entrata, di macellazione o del numero di animali, per cartolina di notifica | 5.— |
4.3 Animali delle specie ovina e caprina: notifica mancante secondo l’articolo 7 capoversi 1bis e 2 dell’ordinanza BDTA | 5.— |
4.4 Equidi: | |
4.4.1 notifica mancante secondo l’articolo 8 capoversi 1 lettera c, 2, 4 lettera c e 5 lettere d ed e dell’ordinanza BDTA | 5.— |
4.4.2 notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011 | 10.— |
5 Consegna di dati | |
5.1 Elenco dei numeri d’identificazione degli animali di un effettivo all’attenzione delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi d’igiene veterinaria di cui all’articolo 14 dell’ordinanza BDTA; costi forfettari per anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l’importo complessivo è inferiore a 20 franchi per anno civile | 2.— |
5.2 Estratti specifici o valutazioni di dati che devono essere allestiti dal gestore; ai servizi e alle ditte, organizzazioni e organi di controllo da essi coinvolti viene detratto dall’importo complessivo un importo di 500 franchi per estratto specifico o valutazione di dati | In funzione del dispendio di tempo |
6 Emolumenti per solleciti | |
Sollecito per ogni mancato pagamento | 20.— |
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