Art. 1 Contributi
Onde sostenere i costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell’ordinanza del 25 maggio 20113 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), sono assegnati i seguenti contributi:4
- a.5
- per ogni animale della specie bovina, ogni bufalo e ogni bisonte: 25 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
- abis.6
- per ogni animale delle specie ovina e caprina: 4.50 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
- b.
- per ogni animale della specie bovina macellato: 25 franchi al macello;
- c.
- per ogni animale della specie ovina, caprina o suina macellato: 4.50 franchi al macello;
- d.7
- per ogni equide macellato: 25 franchi al macello;
- e.8
- per il pollame macellato: 12 franchi la tonnellata di peso vivo al macello.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).
6 Introdotta dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4003).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4003).