Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- il sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN);
- b.
- il sistema d’informazione per i risultati di controlli e analisi (ARES);
- c.
- il sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko).
2 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:
- a.
- le responsabilità in materia di sistemi d’informazione;
- b.
- lo scopo e il contenuto dei sistemi d’informazione;
- c.
- i diritti di trattamento e di consultazione;
- d.
- la comunicazione dei dati;
- e.
- il collegamento con altri sistemi d’informazione;
- f.
- le competenze;
- g.
- il finanziamento dei sistemi d’informazione;
- h.
- la protezione dei dati e la sicurezza dei dati e informatica;
- i.
- la conservazione e l’archiviazione dei dati.
3 Essa disciplina inoltre la valutazione e l’analisi di dati nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).