Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
- all’importazione e al transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi nonché all’esportazione di animali e prodotti animali verso tali Paesi;
- b.6
- all’importazione e al transito di animali, esclusi quelli d’acquacoltura, nonché di sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e all’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda.
2 Essa si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia per quanto non sia applicabile l’ordinanza del 28 novembre 20147 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia.
3 Essa non si applica al transito di derrate alimentari di origine animale nel traffico aereo internazionale destinate alla ristorazione di bordo e il cui trasporto prosegue a bordo dello stesso aeromobile.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1661).