Art. 1 Divieto d’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno
L’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
916.443.102.1
del 15 ottobre 2021 (Stato 13 giugno 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 23 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 (RU 2023 22).
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,
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L’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
1 L’importazione di carni di pollame dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
2 È autorizzata l’importazione di carni di pollame sottoposte a un trattamento termico ai sensi dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6874 che elimina l’agente patogeno dell’influenza aviaria.
4 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.
L’importazione di uova da consumo, di trasformazione e da cova dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
È autorizzata l’importazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni stabilite nellʼallegato se le uova sono sottoposte a un trattamento termico ai sensi dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6875 che elimina l’agente patogeno dell’influenza aviaria.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
L’importazione di sottoprodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
Le carni di pollame e i prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 7 numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/22356.
6 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE; GU L 326 del 15.9.2021, pag. 1
L’ordinanza dell’USAV del 15 dicembre 20207 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord è abrogata.
7 [RU 2020 5779; 2021 90, 204]
La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2021.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 9 giu. 2023, in vigore dal 13 giu. 2023 (RU 2023 279).
(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3–5)
Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nellʼUE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
---|---|
Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 | Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1083, GU L 144 del 5.6.2023, pag. 63 |
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni:
Cechia
Danimarca
Francia
Germania
Italia
Polonia
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