916.443.105 Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire la propagazione dell’anemia infettiva equina dalla Romania
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    916.443.105

    Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire la propagazione dell’anemia infettiva equina dalla Romania

    del 15 giugno 2020 (Stato 15  luglio 2020)

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

    ordina:

    Art. 1 Scopo, oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza mira a impedire la propagazione dell’anemia infettiva equina dalla Romania.

    2 Essa disciplina:

    a.
    l’importazione di equidi e dei loro sperma, ovuli, embrioni e prodotti a base di sangue dalla Romania;
    b.
    la riesportazione di equidi di cui alla lettera a dalla Svizzera verso gli Stati membri dell’Unione europea (UE) o la Norvegia entro 90 giorni dall’importazione.

    3 Essa non si applica all’importazione di equidi provenienti dalle aziende situate al di fuori della Romania e che transitano senza interruzioni attraverso la Romania sulle strade principali o autostrade.

    Art. 2 Divieto di importazione

    1 È vietata l’importazione di equidi addomesticati o selvatici dalle regioni della Romania stabilite nell’allegato.

    2 È vietata l’importazione dalla Romania dei seguenti prodotti animali:

    a. sperma di equidi;
    b. ovuli ed embrioni di equidi;
    c. prodotti a base di sangue di equidi.
    Art. 3 Deroghe

    1 L’USAV può autorizzare l’importazione di equidi di cui all’articolo 2 capoverso 1 se l’importatore prova che sono rispettate le condizioni degli articoli 2–4 della decisione 2010/346/UE3.

    2 Esso può autorizzare l’importazione di prodotti animali di cui all’articolo 2 capoverso 2, se l’importatore prova che sono rispettate le condizioni dell’articolo 5 della decisione 2010/346/UE.

    3 Le domande per un’autorizzazione di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere inoltrate per scritto all’USAV almeno 10 giorni prima della data d’importazione prevista.

    3 Decisione della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania (2010/346/UE), GU L 155 del 22.06.2010, pag. 48; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1886, GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 26.

    Art. 4 Provvedimenti dopo l’importazione

    1 Dopo l’importazione, gli equidi importati in virtù di un’autorizzazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono essere trasportati direttamente nell’azienda di destinazione.

    2 Gli equidi da allevamento e da reddito devono essere isolati nell’azienda di destinazione per almeno 30 giorni sotto il controllo di un veterinario ufficiale. Gli animali devono essere tenuti a una distanza di almeno 200 metri dagli altri equidi o nel rispetto di requisiti specifici per la lotta contro gli insetti (in condizioni tali da garantire la protezione contro i vettori di infezione).

    3 Gli equidi da allevamento e da reddito devono essere sottoposti a un test di Coggins per rilevare l’eventuale presenza di anticorpi. Il test deve essere effettuato su un campione di sangue prelevato non prima del 28° giorno dall’inizio del periodo di isolamento. L’isolamento deve essere mantenuto fino a quando non sarà disponibile il risultato del test. In caso di esito positivo si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 206 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie, in caso di esito negativo è possibile sospendere l’isolamento.

    4 Sono esentati dai provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 3 i cavalli di cui la competente autorità rumena ha autorizzato l’esportazione conformemente all’articolo 3 della decisione 2010/346/UE5 per partecipare in Svizzera a manifestazioni internazionali di sport equestre.

    4 RS 916.401

    5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.

    Art. 5 Riesportazione entro 90 giorni

    1 Durante un periodo di 90 giorni dall’importazione, la riesportazione di equidi importati in virtù di un’autorizzazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 in uno Stato membro dell’UE o in Norvegia è permessa solo se nei 10 giorni precedenti la riesportazione gli equidi sono stati sottoposti a un test di Coggins con risultato negativo. ­

    2 La riesportazione deve essere notificata all’autorità veterinaria competente del Paese di destinazione, mediante il sistema dʼinformazione TRACES, almeno 36 ore prima dell’ora di arrivo.

    3 L’animale deve essere accompagnato da un certificato sanitario conformemente al modello riprodotto nell’allegato III della direttiva 2009/156/CEE6.

    6 Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1840, GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33.

    Allegato

    (art. 2 cpv. 1)

    Regioni della Romania da cui sono vietate le importazioni di equidi

    Le regioni della Romania da cui sono vietate le importazioni di equidi sono stabilite nell’allegato dell’atto normativo seguente:

    Atto normativo di base UE

    Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

    Decisione 2010/346/UE

    Decisione 2010/346/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania, GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1886, GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 26.

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