916.443.107 Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
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    916.443.107

    Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

    del 6 agosto 2021 (Stato 5 novembre 2022)

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

    ordina:

    Art. 1 Scopo e oggetto

    1 La presente ordinanza si prefigge di prevenire la propagazione della peste suina africana.

    2 Essa disciplina l’importazione dagli Stati membri dell’Unione europea (UE), dall’Islanda e dalla Norvegia dei seguenti animali e prodotti di origine animale:

    a.
    animali della famiglia dei suidi (Suidae), compresi i cinghiali;
    b.
    animali della famiglia dei pecari (Tayassuidae);
    c.
    i seguenti prodotti derivati da animali di cui alle lettere a e b:
    1.
    sperma, ovuli ed embrioni,
    2.
    carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne,
    3.
    prodotti della macellazione di cui all’articolo 3 lettera h dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni,
    4.
    carcasse intere e parti di esse, comprese quelle provenienti da selvag­gina cacciata, e
    5.
    sottoprodotti di origine animale, compresi pelli e pelame.

    3 Essa disciplina il transito di cinghiali in libertà e l’esportazione di tali animali negli Stati membri dell’UE, in Islanda e in Norvegia.

    Art. 2 Divieto di importazione

    1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:

    a.4
    zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6055;
    b.
    zone infette e zone soggette a restrizioni stabilite secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6876.

    2 L’importazione di cinghiali vivi provenienti dall’intero territorio degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia è vietata.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 3 nov. 2022, in vigore dal 5 nov. 2022 (RU 2022 641).

    5 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2067, GU L 277 del 27.10.2022, pag. 106.

    6 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50

    Art. 3 Stati membri e zone interessati

    Gli Stati membri interessati sono stabiliti nell’allegato. Nell’allegato sono inoltre inseriti i rimandi agli atti normativi UE in cui sono stabilite le zone secondo l’arti­colo 2 capoverso 1 lettere a e b.

    Art. 4 Importazione dalle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6057

    In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, l’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale dalle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è ammessa se:

    a.
    sono soddisfatte le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per l’esportazione in Stati membri non interessati dalla peste suina africana; e
    b.
    l’autorità competente dello Stato membro interessato ha autorizzato l’espor­tazione.

    7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.

    Art. 58 Importazione da zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687
    In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6059 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta a fini di scambi intracomunitari secondo:
    a.
    il regolamento delegato (UE) 2020/68710; e
    b.
    gli atti normativi UE stabiliti nell’allegato numero 2.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 14 gen. 2022, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2022 9).

    9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.

    10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

    Art. 6 Importazione da zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/68711

    In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni ubicate al di fuori delle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/60512 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona soggetta a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687 a fini di scambi intracomunitari.

    11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

    12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.

    Allegato14

    14 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’USAV del 13 ott. 2022 (RU 2022 584). Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 3 nov. 2022, in vigore dal 5 nov. 2022 (RU 2022 641).

    (art. 3)

    Stati membri e zone interessati

    1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

    Gli Stati membri dell’UE e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

    Atto normativo di base UE

    Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2067, GU L 277 del 27.10.2022, pag. 106

    Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti:

    Parte I
    zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II).
    Parte II
    zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.
    Parte III
    zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette.

    Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I

    Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

    Estonia

    Germania

    Grecia

    Italia

    Lettonia

    Lituania

    Polonia

    Slovacchia

    Ungheria

    Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II

    Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

    Bulgaria

    Estonia

    Germania

    Italia

    Lettonia

    Lituania

    Polonia

    Slovacchia

    Ungheria

    Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte III

    Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

    Bulgaria

    Italia

    Lettonia

    Lituania

    Polonia

    Romania

    Slovacchia

    2 Altre zone infette

    Non vi sono Stati membri dell’UE con zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/68715 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

    15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

    3 Altre zone soggette a restrizioni

    Non vi sono Stati membri dell’UE con zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/68716 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

    16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

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