Art. 1 Scopo e oggetto
1 La presente ordinanza si prefigge di prevenire la propagazione della peste suina africana.
2 Essa disciplina l’importazione dagli Stati membri dell’Unione europea (UE), dall’Islanda e dalla Norvegia dei seguenti animali e prodotti di origine animale:
- a.
- animali della famiglia dei suidi (Suidae), compresi i cinghiali;
- b.
- animali della famiglia dei pecari (Tayassuidae);
- c.
- i seguenti prodotti derivati da animali di cui alle lettere a e b:
- 1.
- sperma, ovuli ed embrioni,
- 2.
- carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne,
- 3.
- prodotti della macellazione di cui all’articolo 3 lettera h dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni,
- 4.
- carcasse intere e parti di esse, comprese quelle provenienti da selvaggina cacciata, e
- 5.
- sottoprodotti di origine animale, compresi pelli e pelame.
3 Essa disciplina il transito di cinghiali in libertà e l’esportazione di tali animali negli Stati membri dell’UE, in Islanda e in Norvegia.