916.443.11 OITE-UE
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    916.443.11

    Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia

    (OITE-UE)

    del 18 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 9, 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 44 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari (LDerr); visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19663 sulle epizoozie (LFE); in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo),5

    ordina:

    1 RS 455

    2 RS 817.0

    3 RS 916.40

    4 RS 0.916.026.81

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Campo di applicazione

    1 La presente ordinanza si applica:

    a.
    all’importazione e al transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell’Unione europea (UE) e dalla Norvegia nonché all’esporta­zione di animali e prodotti animali verso tali Stati;
    b.
    all’importazione e al transito di animali d’acquacoltura nonché di prodotti animali, esclusi sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e all’espor­tazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda.6

    2 L’importazione e il transito di animali, esclusi quelli d’acquacoltura, nonché di sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e l’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda sono disciplinati nell’ordinanza del 18 novembre 20157 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT).8

    3 Si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia per quanto non sia applicabile l’ordinanza del 28 novembre 20149 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).

    7 RS 916.443.10

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).

    9 RS 916.443.14

    Art. 2 Applicabilità ad altri possibili vettori di agenti epizootici

    1 Per possibili vettori di agenti epizootici, che non siano animali né prodotti animali, quali paglia e fieno, sono applicabili le disposizioni concernenti i prodotti animali, purché per questi vettori vi siano condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario (art. 5 cpv. 1 e 2).

    2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza altri possibili vettori di agenti epizootici.

    Art. 3 Diritto applicabile

    1 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l’ordinanza del 27 giugno 199510 sulle epizoozie, l’ordinanza del 16 dicembre 201611 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e l’ordinanza del 16 dicembre 201612 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.13

    2 Sono fatti salvi in particolare i seguenti atti normativi:

    a.
    ordinanza del 23 aprile 200814 sulla protezione degli animali (OPAn);
    b.
    ordinanza del 4 settembre 201315 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

    10 RS 916.401

    11 RS 817.02

    12 RS 817.042

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    14 RS 455.1

    15 RS 453.0

    Art. 4 Definizioni

    Nella presente ordinanza si intende per:

    a.
    territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);
    b.
    Paesi terzi: tutti i Paesi, eccetto gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia;
    c.
    prodotti animali:
    1.
    derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale,
    2.
    sottoprodotti di origine animale,
    3.16
    sperma, ovuli ed embrioni animali destinati alla riproduzione;
    d.17
    sottoprodotti di origine animale:
    1.
    corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare,
    2.
    prodotti di origine animale e resti alimentari ai sensi dell’articolo 3 lettera p dell’ordinanza del 25 maggio 201118 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare,
    3.
    sperma, ovuli ed embrioni animali a destinazione diversa della riproduzione;
    e.
    certificato sanitario: documento che attesta la provenienza di una partita e l’ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
    f.19
    «Trade Control and Expert System» (TRACES): un sistema integrato nel sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/62520;
    fbis.21
    sistema «e-dec»: sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)22 per la dichiarazione doganale in virtù dell’articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200523 sulle dogane (LD);
    g.24
    partita: un numero di animali o una quantità di prodotti animali della stessa specie o classe o con la stessa descrizione, per i quali vale lo stesso certificato sanitario o lo stesso altro documento di accompagnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso luogo di provenienza, destinati alla stessa azienda di destinazione;
    h.
    importazione: trasferimento permanente o temporaneo di animali e prodotti animali nel territorio di importazione, eccetto il trasporto destinato al transito di cui all’articolo 6 lettera i della legge del 18 marzo 200525 sulle dogane (LD);
    i.
    importatore: persona fisica o giuridica responsabile dell’importazione e desi­gnata come tale nel certificato sanitario o nel documento commerciale;
    j.
    persona soggetta all’obbligo di dichiarazione: la persona di cui allʼarti­colo 26 LD;
    k.
    impresa che presta servizi di sdoganamento: impresa che, su incarico degli esercenti di aeroporti, garantisce il collegamento tra le compagnie aeree e le imprese di spedizione (handling agent);
    l.
    azienda di destinazione: azienda nella cui sede devono essere portati gli animali o i prodotti animali e designata come tale nel certificato sanitario o nel documento commerciale;
    m.
    esportatore: persona fisica o giuridica responsabile dell’esportazione e designata come tale nel certificato sanitario o nel documento commerciale.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    18 RS 916.441.22

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    20 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, p. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/478, GU L 82 del 25.3.2019, p. 4.

    21 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).

    22 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    23 RS 631.0

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    25 RS 631.0

    Sezione 2: Importazione

    Art. 5 Condizioni di importazione

    1 Per l’importazione di animali e prodotti animali si applicano le condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, segnatamente per quanto concerne:

    a.
    le aziende dalle quali si possono importare animali e prodotti animali;
    b.
    i requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
    c.
    i documenti di accompagnamento richiesti, segnatamente i certificati sanitari e i documenti commerciali.

    2 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) designa gli atti normativi determinanti dell’UE.

    3 Per gli animali e i prodotti animali per i quali non esistono condizioni armonizzate dell’UE per il traffico intracomunitario, l’USAV può stabilire condizioni d’impor­tazione in materia di polizia sanitaria, diritto sulla protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari oppure emettere decisioni per i singoli casi.

    4 In caso di elevati rischi di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari, l’USAV può stabilire condizioni supplementari o vietare l’importazione.

    5 Sono fatte salve le misure emanate dall’USAV in virtù dell’articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE volte a impedire la propagazione di un’epizoozia.

    Art. 5a26 Divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi

    1 L’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi è vietata.

    2 È consentita:

    a.
    l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi che:
    1.
    provengono dalla caccia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1007/200927, e
    2.28
    sono accompagnati da un certificato in formato cartaceo secondo l’arti­colo 4 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/185029 emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea;
    b.
    l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi destinati al consumo privato;
    c.
    l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi come masserizie di trasloco;
    d.
    l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi per scopi espositivi o di ricerca.

    26 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).

    27 Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1.

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    29 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, versione della GU L 271 del 16.10.2015, p. 1.

    Art. 6 Documenti di accompagnamento

    1 Gli animali e i prodotti animali possono essere importati soltanto se i certificati sanitari, prescritti dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, sono allegati alla partita in formato cartaceo o elettronico.30

    2 Il DFI stabilisce le garanzie sanitarie supplementari da presentare in aggiunta al certificato sanitario prescritto dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traf­fico intracomunitario per gli animali e i prodotti animali indicati qui appresso e stabilisce a quali condizioni siano riconosciute queste garanzie sanitarie:

    a.
    gli animali della specie bovina;
    b.
    gli animali della specie suina;
    c.
    i gallinacei (Galliformes), i palmipedi (Anseriformes) e gli struzioniformi (Struthioniformes) nonché le uova da cova di questi uccelli.

    3 Se non è prescritto un certificato sanitario, la partita deve essere provvista di un documento commerciale in formato cartaceo o elettronico.31

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    Art. 7 Autorizzazioni

    1 È necessaria un’autorizzazione dell’USAV per l’importazione di:

    a.
    animali e prodotti animali che non soddisfano le condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, segnatamente per quanto concerne la reimportazione di animali ad unghia fessa dopo brevi soggiorni nell’ambito di esposizioni o manifestazioni analoghe;
    b.32
    sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn33, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201134;
    c.
    animali e prodotti animali per i quali non vi sono condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario.

    2 L’USAV rilascia l’autorizzazione se:

    a.
    la situazione epizooziologica nel territorio di provenienza lo consente oppure sono state prese misure appropriate contro l’introduzione di epizoozie; e
    b.
    sono soddisfatti i requisiti posti dalla presente ordinanza.

    3 L’USAV può negare o revocare l’autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera b se:

    a.
    esiste un elevato rischio di introdurre un’epizoozia tramite sottoprodotti di origine animale; oppure
    b.
    la capacità complessiva degli impianti di eliminazione interessati è necessaria per l’eliminazione dei relativi sottoprodotti di origine animale nazionali.

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    33 RS 916.441.22

    34 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla fron­tiera, GU L 54 del 26.2.2011, p. 1; da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177, GU L 185 dell’11.7.2019, p. 26.

    Art. 8 Registrazione in TRACES

    1 Chi vuole importare, in qualità di azienda di destinazione, importatore o impresa di spedizione, animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sani­tari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, deve farsi precedentemente registrare in TRACES.

    2 A chi vuole farsi registrare quale azienda di destinazione viene attribuita in TRACES sia la proprietà di «azienda di destinazione» sia quella di «importatore». A chi vuole farsi registrare quale importatore o impresa di spedizione viene attribuita la proprietà di «importatore» rispettivamente di «impresa di spedizione».

    3 La registrazione va richiesta all’autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati senza indugio all’autorità rispettiva.

    4 Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione della competente autorità cantonale.

    5 Per l’importazione di una partita per cui è obbligatorio emettere certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, l’importatore, l’azienda di destinazione o l’impresa di spedizione deve farsi registrare in TRACES con la relativa proprietà.

    6 Le persone registrate hanno accesso ai dati relativi alle partite inviate da loro o su loro incarico e possono trattare i dati relativi alla partita prima di firmare il certifi­cato sanitario.

    Art. 9 Notifica preventiva di determinate partite

    L’importatore è tenuto a notificare preventivamente al veterinario cantonale, al più tardi dieci giorni prima, l’importazione delle partite dei seguenti animali e prodotti animali:

    a.
    sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina;
    b.
    animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi;
    c.
    api mellifere europee (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.).
    Art. 10 Certificati sanitari

    1 I certificati sanitari devono essere emessi dall’autorità competente mediante TRACES prima dell’importazione, purché sia previsto dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario per la rispettiva categoria animale o per il rispettivo prodotto animale.

    2 I certificati sanitari devono essere validi per l’intera partita. Devono essere allegati alla partita in originale cartaceo o elettronico e accompagnarla fino all’azienda di destinazione.35

    3 L’autorità competente deve firmare i certificati sanitari in formato cartaceo o elet­tro­nico. Là dove previsto, i certificati possono essere firmati anche da un’impresa autorizzata a emetterli.36

    4 Il DFI stabilisce i requisiti formali dei certificati sanitari.

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    Art. 11 Documenti commerciali

    Se le condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario non prevedono requisiti per i documenti commerciali, questi devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

    a.
    quantità e specie animale o tipo di prodotto animale;
    b.
    azienda di provenienza o di fabbricazione;
    c.
    azienda di destinazione; e
    d.
    requisiti di trasporto particolari.
    Art. 12 Modelli

    L’USAV mette a disposizione in Internet i modelli per i certificati sanitari e i documenti commerciali richiesti.

    Art. 13 Dichiarazione di partite e presentazione dei documenti di accompagnamento

    1 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione garantiscono che all’ufficio doganale siano presentati i documenti di accompagnamento, in caso di richiesta, durante un controllo a campione delle partite.

    2 In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del certificato sanitario secondo TRACES oppure dell’autorizza­zione dell’USAV.37

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).

    Art. 14 Importazione di derrate alimentari nel traffico turistico

    Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale che vengono portate con sé nel traffico turistico per il consumo privato non sono necessari, per l’importazione, né certificati sanitari né documenti commerciali.

    Art. 15 Condizioni d’igiene nel trasporto

    1 I mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati.

    2 La paglia e altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale d’imballaggio nonché strame e fieno provenienti da mezzi di trasporto degli animali e aeromobili devono essere eliminati senza indugio e in maniera innocua dopo il trasporto.

    Art. 16 Temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento38

    1 Per tutta la durata del trasporto di prodotti animali devono essere rispettati i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario.

    2 Nei veicoli e nei depositi la temperatura interna deve essere conforme ai livelli di temperatura indicati.

    3 Negli aerei occorre garantire, mediante provvedimenti tecnici, che la partita sia conservata a una temperatura conforme ai livelli di temperatura indicati e che non sia interrotta la catena del freddo.

    4 Le partite per cui il certificato sanitario prevede un trasporto a livello di temperatura ambiente possono anche essere conservate o trasportate refrigerate.

    38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    Art. 17 Condizioni di trasporto

    1 Dopo l’immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati direttamente nell’azienda di destinazione.

    2 Dopo l’immissione in libera pratica, gli animali devono essere trasportati direttamente e senza trasbordo nell’azienda di destinazione.

    3 Se vengono trasportati animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi, non possono essere caricati altri animali.

    Art. 1839 Bestiame da macello

    Il bestiame da macello può unicamente essere trasferito in una grande azienda ai sensi dell’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 16 dicembre 201640 concernente la macellazione e il controllo delle carni.

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    40 RS 817.190

    Art. 19 Obbligo di notifica dell’azienda di destinazione

    L’azienda di destinazione deve notificare entro 24 ore al veterinario cantonale l’arrivo degli animali e dei prodotti animali seguenti:

    a.
    sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina;
    b.
    animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi;
    c.
    api mellifere europee e bombi.
    Art. 21 Obblighi dell’importatore

    1 L’importatore è responsabile del rispetto dei requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari, della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagnamento.

    2 Nel caso dei prodotti animali, l’importatore deve notificare alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione la temperatura alla quale tali prodotti devono essere immagazzinati (art. 16).

    3 Egli deve fornire in tempo utile all’impresa che presta servizi di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari. Egli può anche incaricare un’impresa di spedizione di fornirglieli in tempo utile.

    Art. 22 Obblighi dell’impresa che presta servizi di sdoganamento

    1 Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono considerate persone soggette all’obbligo di dichiarazione.

    2 Devono provvedere affinché gli animali siano curati durante la loro permanenza all’aeroporto.

    3 Per le imprese che prestano servizi di sdoganamento di animali vivi valgono per analogia i requisiti applicabili alle pensioni per animali fissati nella legislazione sulla protezione degli animali, in particolare gli articoli 101–102 OPAn41.

    Art. 23 Obblighi degli esercenti di aeroporti

    1 Gli esercenti di aeroporti devono notificare all’USAV le imprese che prestano servizi di sdoganamento da essi incaricate. Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente all’USAV.

    2 Essi devono richiamare l’attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sugli obblighi ai sensi dell’articolo 22.

    Sezione 3: Transito

    Art. 24

    1 Per il transito di partite per via aerea diretta a destinazione di Paesi terzi si appli­cano le condizioni di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

    2 In caso di transito, alle seguenti partite si applicano per analogia le disposizioni valide per l’importazione:

    a.
    partite trasportate per via aerea nel territorio d’importazione e che transitano attraverso il territorio d’importazione con un altro mezzo di trasporto o trasportate di nuovo per via aerea a destinazione di Stati membri dell’UE, Islanda o Norvegia;
    b.
    partite trasportate per via terrestre attraverso il territorio d’importazione.

    3 Si applicano per analogia le seguenti disposizioni:

    a.
    articoli 5 e 6 capoversi 1 e 3 (condizioni di importazione e documenti di accompagnamento);
    b.
    articolo 8 (registrazione);
    c.
    articoli 10–13 (documenti di accompagnamento);
    d.
    articolo 14 (importazione di derrate alimentari nel traffico turistico);
    e.
    articolo 15 capoverso 1 (condizioni d’igiene nel trasporto);
    f.42
    articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento);
    g.
    articoli 21–23 (obblighi delle persone interessate).

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    Sezione 4: Esportazione

    Art. 25 Principio

    1 Per l’esportazione di animali e prodotti animali dal territorio d’importazione valgono per analogia le seguenti disposizioni per l’importazione:

    a.
    articoli 5 e 6 capoversi 1 e 3 (condizioni di importazione e documenti di accompagnamento);
    b.
    articoli 10–13 (documenti di accompagnamento);
    c.
    articolo 14 (importazione di derrate alimentari nel traffico turistico);
    d.
    articolo 15 capoverso 1 (condizioni d’igiene nel trasporto);
    e.43
    articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento).

    2 Valgono inoltre eventuali altre condizioni di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

    3 Se previsto dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, per le partite destinate all’esportazione l’autorità cantonale competente rilascia un certificato sanitario mediante TRACES oppure l’azienda di provenienza emette un documento commerciale.

    43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    Art. 26 Uova da cova

    Le uova da cova possono solamente essere esportate se le uova stesse e gli imballaggi sono muniti di un codice di provenienza «CH-… (numero dell’azienda di provenienza)».

    Art. 27 Autorizzazione per sottoprodotti di origine animale

    1 I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un’autorizzazione dell’USAV:

    a.
    i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OESA44, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201145;
    b.
    i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell’articolo 7 OESA, eccettuati i prodotti di cui all’articolo 39 capoverso 3 OESA.

    2 L’USAV rilascia l’autorizzazione se:

    a.
    allʼesportazione non si oppongono motivi di polizia sanitaria;
    b.
    l’azienda esportatrice garantisce il rispetto delle condizioni dʼimportazione del Paese di destinazione;
    c.
    l’azienda esportatrice prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale in Svizzera conformemente all’articolo 39 capoverso 2 OESA; e
    d.
    il Paese di destinazione ha approvato l’importazione dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2.

    3 Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’USAV sottopone la domanda di esportazione al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione che si occuperebbe dell’eliminazione secondo il capoverso 2 lettera c.

    44 RS 916.441.22

    45 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1 lett. b.

    Art. 28 Documenti di accompagnamento per sottoprodotti di origine animale

    I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto se la partita è provvista di un certificato sanitario in formato cartaceo o elettronico emesso mediante TRACES:46

    a.
    sottoprodotti di origine animale ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 let­tera a;
    b.47
    proteine animali trasformate ai sensi dell’articolo 3 lettera hbis OSOAn48.

    46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    48 RS 916.441.22

    Art. 29 Disposizioni per l’eliminazione di determinati sottoprodotti di origine animale

    Per i sottoprodotti di origine animale ai sensi degli articoli 27 e 28 destinati a essere eliminati all’estero si applicano, per quanto attiene alla loro raccolta, alla loro identificazione e ai documenti di accompagnamento, ad integrazione degli articoli 19 e 20 OESA49, le disposizioni di cui all’allegato VIII capi I–III del regolamento (UE) n. 142/201150.

    49 RS 916.441.22

    50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1 lett. b.

    Art. 31 Registrazione in TRACES

    1 Per l’esportazione di animali e prodotti animali per cui è obbligatorio emettere certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, le seguenti persone fisiche o giuridiche devono farsi preventivamente registrare in TRACES:

    a.
    le aziende di provenienza degli animali e dei prodotti animali destinati all’esporta­zione;
    b.
    gli esportatori; e
    c.
    le imprese di spedizione.

    2 A chi vuole farsi registrare quale azienda di provenienza viene attribuita in TRACES sia la proprietà di «azienda di provenienza» sia quella di «importatore». A chi vuole farsi registrare quale esportatore o impresa di spedizione viene attribuita la proprietà di «esportatore» rispettivamente di «impresa di spedizione».

    3 Per la registrazione e l’accesso a TRACES si applica l’articolo 8 capoversi 3–6.

    Art. 32 Responsabilità per le partite e i documenti

    L’esportatore è responsabile del rispetto dei requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari, della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagnamento.

    Sezione 5: Pascolo transfrontaliero

    Art. 33

    Il pascolo transfrontaliero per l’estivazione, lo svernamento e il pascolo giornaliero sono disciplinati dalle disposizioni dell’allegato 11 appendice 5 dell’Accordo agri­colo.

    Sezione 6: Controlli e misure

    Art. 3451 Controllo dell’importazione e del transito

    1 In caso di partite importate di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi notificate al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e‑dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE (art. 42a). Con il confronto dei dati si verifica se esistono il certificato sanitario oppure l’autorizzazione richiesti.

    2 In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi non notificate tramite il sistema «e—dec», l’UDSC controlla in funzione dei rischi se sono provviste dei certificati sanitari o dalle autorizzazioni richiesti.52

    3 Nelle restanti partite importate e in transito, l’UDSC può controllare a campione se sono provviste dei documenti di accompagnamento necessari.53

    51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).

    52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    Art. 35 Sorveglianza veterinaria ufficiale

    1 Si effettua una sorveglianza veterinaria ufficiale basata sui rischi per:

    a.
    animali ad unghia fessa importati;
    b.
    gallinacei, palmipedi e struzioniformi importati;
    c.
    api mellifere europee e bombi importati;
    d.
    i suini per cui sono stati impiegati sperma, ovuli ed embrioni provenienti dall’estero.

    2 L’USAV emana direttive tecniche sulla modalità di stabilire casi in cui è necessaria la sorveglianza veterinaria ufficiale e sullo svolgimento della sorveglianza.

    3 Il veterinario cantonale ordina la sorveglianza. Egli è responsabile dello svolgimento dei controlli nel quadro della sorveglianza.

    Art. 36 Misure dell’UDSC in caso di importazione, transito ed esportazione illegali

    1 Se l’UDSC constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, lo comunica all’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.

    2 L’UDSC fornisce, su richiesta, all’autorità cantonale competente informazioni riguardo a tutti i fatti importanti e le consente di esaminare gli atti.

    Art. 37 Misure dell’autorità cantonale

    1 Se gli animali e i prodotti animali non soddisfano le condizioni per l’importazione, il transito o l’esportazione, l’autorità cantonale competente adotta le misure necessarie per proteggere la salute dell’uomo e dell’animale.

    2 Se privati o organi diversi dall’UDSC notificano animali o prodotti animali importati o fatti transitare all’interno del territorio d’importazione illegalmente, l’autorità cantonale competente ne informa l’UDSC.

    3 L’autorità può decidere in particolare il respingimento e il sequestro degli animali o dei prodotti animali o l’abbattimento degli animali. L’autorità che ha ordinato un sequestro di animali ricovera gli animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dell’autore dell’infrazione.

    Sezione 7: Sistema informatico TRACES

    Art. 38 Registrazione

    1 Devono essere registrate in TRACES le seguenti autorità e persone:

    a.
    l’USAV;
    b.
    l’UDSC;
    c.
    gli uffici dei veterinari cantonali;
    d.
    gli uffici dei chimici cantonali;
    e.
    i veterinari ufficiali designati dai veterinari cantonali;
    f.
    gli ispettori cantonali delle derrate alimentari designati dai chimici cantonali.

    2 La registrazione e il trattamento dei dati in relazione alla registrazione sono effettuate dall’USAV.

    3 Le autorità e le persone registrate devono comunicare senza indugio all’USAV i cambiamenti d’indirizzo.

    Art. 39 Accesso

    Le autorità e le persone registrate hanno accesso a TRACES nella misura in cui sia necessario per l’adempimento dei loro compiti.

    Art. 40 Formazione

    1 Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso base TRACES.

    2 Le autorità e le persone registrate devono frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento.

    3 L’USAV organizza il corso base e i corsi di aggiornamento per l’UDSC e i responsabili TRACES degli uffici cantonali. La frequentazione di questi corsi è gratuita.

    4 I responsabili TRACES degli uffici cantonali organizzano il corso base e i corsi di aggiornamento per i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell’ambito della loro attività utilizzano TRACES.

    5 Inoltre, svolgono corsi per le persone di cui agli articoli 8 capoverso 1 e 31 capo­verso 1.

    Art. 41 Obblighi delle autorità cantonali

    1 Le autorità cantonali sono responsabili della registrazione delle persone di cui agli articoli 8 e 31 nonché del trattamento dei dati in relazione a queste registrazioni.

    2 Ogni ufficio cantonale registrato deve designare un responsabile TRACES.

    Art. 42 Coordinamento

    1 L’USAV coordina la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti per quanto concerne TRACES.

    2 Può emanare direttive tecniche relative a TRACES.

    Sezione 7a:57 Sistema informatico OITE

    57 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).

    Art. 42a

    1 Per l’importazione e l’esportazione di animali e prodotti animali di cui alla pre­sente ordinanza il sistema informatico OITE contiene i dati di cui all’articolo 102b OITE-PT58 nonché i dati sull’esportatore.

    2 Per il rimanente sono applicabili gli articoli 102° e 102c–102i OITE-PT.

    Sezione 8: Tasse e costi

    Art. 43 Tasse e costi

    La totalità delle le tasse e dci costi legati all’importazione, al transito e all’esporta­zione è a carico del richiedente.

    Sezione 9: Disposizioni procedurali

    Art. 46 Decisioni e rimedi giuridici

    1 Per le autorizzazioni e le altre decisioni dell’USAV si applica la legge federale del 20 dicembre 196860 sulla procedura amministrativa. Per le opposizioni si applica inoltre l’articolo 59b LFE.

    2 Le opposizioni e i ricorsi rientranti nel campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 67–71 LDerr.61

    3 La procedura delle autorità cantonali d’esecuzione è retta dal diritto procedurale del rispettivo Cantone.

    60 RS 172.021

    61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    Art. 47 Notifica di infrazioni

    Il veterinario cantonale o il chimico cantonale notifica all’autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari, in particolare quelle concernenti:62

    a.
    l’identità e la provenienza degli animali o dei prodotti animali;
    b.
    la tutela della salute umana e animale; o
    c.
    il rispetto dei valori limite di sostanze estranee.

    62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).

    Art. 48 Perseguimento penale

    1 In caso di importazione o transito illegali l’autorità cantonale competente per il perseguimento penale promuove un’azione penale. Se simultaneamente è commessa un’infrazione alla LD63 o alla legge del 12 giugno 200964 sull’IVA, è l’UDSC a promuovere un’azione penale.

    2 Su richiesta dell’autorità cantonale competente per il perseguimento penale, l’UDSC notifica ed esegue i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte di quest’ultimo.

    3 In caso di esportazione illegale l’autorità cantonale competente per il perseguimento penale promuove un’azione penale.

    4 È fatto salvo l’articolo 37 LDerr.65

    63 RS 631.0

    64 RS 641.20

    65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).

    Sezione 10: Disposizioni finali

    Art. 49 Esecuzione

    1 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, l’esecuzione compete ai Cantoni.

    2 L’UDSC esegue la presente ordinanza al confine doganale.

    3 L’USAV emana le direttive tecniche necessarie per un’esecuzione adeguata e uniforme.

    Art. 50 Adeguamento delle prescrizioni tecniche

    1 L’USAV è autorizzato a inserire successivamente adeguamenti degli atti normativi determinanti dell’UE che riguardano dettagli tecnici d’im­portanza secondaria, relativamente alle condizioni di importazione, transito ed esportazione (art. 5 cpv. 2, 24 cpv. 3 lett. a e 25 cpv. 1 lett. a).

    2 Il DFI può autorizzare l’USAV a effettuare adeguamenti tecnici per quanto riguarda le garanzie sanitarie supplementari da presentare (art. 6 cpv. 2).

    Art. 51 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

    2 L’articolo 22 capoverso 3 entra in vigore il 1° luglio 2016.

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