Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
- all’importazione e al transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell’Unione europea (UE) e dalla Norvegia nonché all’esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati;
- b.
- all’importazione e al transito di animali d’acquacoltura nonché di prodotti animali, esclusi sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e all’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda.6
2 L’importazione e il transito di animali, esclusi quelli d’acquacoltura, nonché di sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e l’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda sono disciplinati nell’ordinanza del 18 novembre 20157 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT).8
3 Si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia per quanto non sia applicabile l’ordinanza del 28 novembre 20149 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).