916.443.111 OITE-UE-DFI
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    916.443.111

    Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia

    (OITE-UE-DFI)

    del 18 novembre 2015 (Stato 1° luglio 2023)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 10 capoverso 4, 24 capoverso 3 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE),

    ordina:

    Art. 2 Garanzie sanitarie supplementari

    (art. 6 cpv. 2 OITE-UE)

    1 Per l’importazione devono essere presentate le seguenti garanzie sanitarie supplementari:

    a.
    per gli animali della specie bovina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);
    b.
    per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;
    c.
    per i gallinacei, palmipedi e gli struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
    d.
    per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:
    1.
    non sono stati vaccinati;
    2.
    sono stati vaccinati con un vaccino inattivato; oppure
    3.
    sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova da cova, qualora la vaccinazione sia stata effettuata con un vaccino vivo.

    2 Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b vengono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato 2.

    3 La presenza della garanzia sanitaria deve essere annotata dal veterinario ufficiale nel certificato sanitario mediante TRACES.

    Art. 3 Certificati sanitari

    (art. 10, 24 cpv. 3 lett. c e 25 cpv. 1 lett. b OITE-UE)

    I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 3.

    Allegato 12

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 288).

    (art. 1)

    Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario

    Atto normativo di base UE

    Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

    1.
    Regolamento (CE) n. 999/2001

    Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/2246, GU L 295 del 16.11.2022, pag. 1.

    2.
    Regolamento (CE) n. 852/2004

    Regolamento (UE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3.

    3.
    Regolamento (CE) n. 853/2004

    Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2023/166, GU L 24 del 26.1.2023, pag. 1.

    4.
    Regolamento (CE) n. 1/2005

    Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/625, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    5.
    Regolamento (CE) n. 1069/2009

    Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

    6.
    Regolamento (UE) n. 142/2011

    Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

    7.
    Regolamento (CE) n. 576/2013

    Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1933, GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4.

    8.
    Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2016, GU L 415 del 10.12.2020, pag. 39.

    9.
    Regolamento (UE) 2016/429

    Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/361, GU L 52 del 20.02.2023, pag. 1.

    10.
    Regolamento (UE) 2017/625

    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento relativo ai controlli uffiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/2292, GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1.

    11.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Regolamento di esecuzione (EU) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/925, GU L 160 del 15.6.2022, pag. 30.

    12.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/547, GU L 109 del 30.3.2021, pag. 60.

    13.
    Regolamento delegato (UE) 2019/2035

    Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova, GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/2168, GU L 438 dell’8.12.2021, pag. 38.

    14.
    Regolamento delegato (UE) 2020/686

    Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/880, GU L 194 del 2.6.2021, pag. 1.

    15.
    Regolamento delegato (UE) 2020/687

    Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

    16.
    Regolamento delegato (UE) 2020/688

    Regolamento delegato (EU) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/118, GU L 16 del 18.1.2023, pag. 1.

    17.
    Regolamento delegato (UE) 2020/689

    Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/881, GU L 194 del 2.6.2021, pag. 10.

    18.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione, l’ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 341.

    19.
    Regolamento delegato (UE) 2020/691

    Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345.

    20.
    Regolamento delegato (UE) 2020/990

    Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42.

    21.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/999

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/999 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, GU L 221 del 10.7.2020, pag. 99.

    22.
    Regolamento delegato (UE) 2020/2154

    Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5.

    23.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504, GU L 325 del 20.12.2022, pag. 62.

    24.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1471, GU L 326 del 15.9.2021, pag. 1.

    25.
    Decisione di esecuzione (UE) 2021/260

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione, GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1; modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1188, GU L 184 dell’11.7.2022, pag. 59.

    26.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE, GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/308, GU L 40 del 10.2.2023, pag. 1.

    27.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti, GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064, GU L 229 del 29.6.2021, pag. 8.

    28.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15  aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate, GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/150, GU L 20 del 23.1.2023, pag. 33.

    29.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali, GU L 213 del 16.6.2021, pag. 3.

    30.
    Regolamento delegato (UE) 2023/361

    Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate, GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1.

    Allegato 23

    3 Aggiornato dal n. I dell’O dell’USAV del 18 set. 2017 (RU 2017 5563) e del 3 dic. 2018, in vigore dal 15 dic. 2018 (RU 2018 4701).

    (art. 2 cpv. 2)

    Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

    1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina

    Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della decisione 2004/558/CE4.

    4 Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri, GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/888, GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27.

    2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina

    Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 1 della decisione 2008/185/CE5.

    5 Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia, GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/187, GU L 34 dell’8.2.2018, pag. 36.

    Allegato 36

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 65).

    (art. 3)

    Requisiti formali per i certificati sanitari

    1. Requisiti formali per i certificati sanitari in forma cartacea

    1.  I certificati sanitari devono recare la firma della persona autorizzata a firmare e un timbro ufficiale. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in stampatello e in maniera ben leggibile.

    2.  I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per lʼanimale o il prodotto animale e il Paese in questione. Devono essere compilati in ogni loro parte e rilasciati a un’unica azienda di destinazione. Le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dalla persona autorizzata a firmare oppure completamente eliminate dal certificato.

    3.  I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese, e per le partite in transito o di esportazione anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione; oppure devono essere accompagnati da una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.

    4.  I certificati sanitari devono essere composti di:

    a.
    un unico foglio;
    b.
    diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; oppure
    c.
    una serie di pagine numerate in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita (ad es. «pagina 2 di 4»).

    5.  I certificati sanitari devono recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero, la firma della persona autorizzata a firmare e il timbro ufficiale.

    6.  Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo la firma e il timbro della persona autorizzata a firmare.

    7.  I certificati sanitari devono essere rilasciati prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.

    2. Requisiti formali per i certificati sanitari in forma elettronica trasmessi mediante TRACES

    1.  I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione.

    2.  I certificati sanitari devono essere trasmessi mediante TRACES prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.

    3. Certificati sostitutivi

    1.  L’autorità competente può rilasciare un certificato sostitutivo se il certificato originale:

    a.
    contiene errori di scrittura;
    b.
    è danneggiato; oppure
    c.
    è stato smarrito.

    2.  Nel certificato sostitutivo non possono essere modificate le informazioni contenute nel certificato originale riguardanti l’identificazione, la tracciabilità e le garanzie sanitarie della partita.

    3.  Il certificato sostitutivo:

    a.
    fa chiaramente riferimento al numero di identificazione e alla data di rilascio del certificato originale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato originale;
    b.
    è dotato di un nuovo numero di identificazione diverso da quello del certificato originale;
    c.
    reca la data in cui è stato rilasciato; ed
    d.
    è presentato all’autorità competente nella sua versione originale in forma cartacea o trasmesso in via elettronica mediante TRACES.

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