916.443.112 Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione della dermatite nodulare contagiosa ( Lumpy skin disease ) da taluni Stati membri dell’Unione europea
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    916.443.112

    Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) da taluni Stati membri dell’Unione europea

    del 10 aprile 2017 (Stato 3  aprile 2019)

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

    ordina:

    1 RS 916.40

    2 RS 916.443.11

    Art. 1 Scopo e oggetto

    1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

    2 Essa disciplina l’importazione da taluni Stati membri dell’Unione europea (UE):

    a.
    di bovini ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera r dell’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali e di ruminanti selvatici;
    b.
    dei seguenti prodotti animali ottenuti da animali di cui alla lettera a:
    1.
    cuoi, pelli e sottoprodotti di origine animale,
    2.
    sperma, ovuli ed embrioni,
    3.
    colostro, latte e prodotti a base di latte destinati all’utilizzazione nell’ali­men­tazione animale.
    Art. 2 Importazione di animali vivi

    L’importazione di bovini e ruminanti selvatici dalle zone di vaccinazione e dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata.

    Art. 3 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni

    1 L’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici dalle zone di vaccinazione e dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata.

    2 È possibile l’importazione di sperma, ovuli ed embrioni dalle zone di vaccinazione, se:

    a.
    gli animali donatori sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa secondo il capoverso 3 oppure è dimostrato che sono indenni dalla dermatite nodulare contagiosa secondo il capoverso 4;
    b.
    gli animali donatori sono rimasti, per un periodo di almeno 60 giorni precedente la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni, in un’azienda secondo il capoverso 5;
    c.
    gli animali donatori sono stati sottoposti a controllo clinico 28 giorni prima della data di raccolta e al momento della raccolta e non presentavano sintomi della dermatite nodulare contagiosa;
    d.
    agli animali donatori è stato prelevato un campione ematico per il rilevamento dell’agente patogeno mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) il giorno di raccolta e inoltre, per lo sperma, ogni 14 giorni per tutto il periodo di raccolta e l’esito negativo ha dimostrato che gli animali sono indenni dall’agente patogeno;
    e.
    l’esito negativo del rilevamento dell’agente patogeno mediante PCR ha dimostrato che lo sperma è indenne dall’agente patogeno;
    f.
    gli animali donatori soddisfano tutte le altre garanzie sanitarie necessarie secondo una valutazione dei rischi dell’autorità competente del Paese di esportazione per evitare la diffusione della dermatite nodulare contagiosa;
    g.
    l’autorità competente del Paese di esportazione ha attuato e portato a termine un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conformemente alle condizioni stabilite nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2016/20084;
    h.5
    la partita è accompagnata da un certificato sanitario che contiene la seguente dicitura:
    «Sperma, ovuli e/o embrioni (indicare la dicitura appropriata) conformi all’articolo 7, paragrafo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».

    3 La prima vaccinazione deve essere stata effettuata almeno 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni e devono essere state eseguite le altre vaccinazioni secondo le istruzioni del fabbricante del vaccino.

    4 Il giorno della raccolta e 28 giorni dopo devono essere svolti due test sierologici per individuare anticorpi specifici. Gli animali sono da considerarsi indenni dalla dermatite nodulare contagiosa se entrambi i risultati dei test sono negativi.

    5 In un raggio di 20 km intorno alle aziende di detenzione di animali non devono essere stati riscontrati casi di dermatite nodulare contagiosa almeno nei 3 mesi precedenti la data di raccolta. Nel caso in cui la malattia si sia manifestata prima di tale periodo all’interno di tale raggio, tutti gli animali sensibili devono essere abbattuti ed eliminati.

    6 La valutazione dei rischi secondo il capoverso 2 lettera f deve essere approvata da tutti i Paesi di transito e dall’USAV prima della spedizione dello sperma, degli ovuli o degli embrioni.

    4 Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri, versione della GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 5 lug. 2017, in vigore dal 7 lug. 2017 (RU 2017 3677).

    Art. 4 Importazione di cuoi e pelli: principio

    L’importazione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici dalle zone di vaccinazione e dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata. È possibile l’importazione secondo gli articoli 5 e 6.

    Art. 5 Importazione di cuoi e pelli trattati

    L’importazione di cuoi e pelli trattati dalle zone di vaccinazione e dalle zone sog­gette a restrizioni elencate nell’allegato è possibile se:

    a.
    provengono da animali di aziende di detenzione non soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE6 riguardante la dermatite nodulare contagiosa;
    b.
    hanno subito uno dei seguenti trattamenti:
    1.
    un trattamento secondo l’allegato I numero 28 lettere b, c, d, o e del regolamento (UE) n. 142/20117, oppure
    2.
    un trattamento secondo l’allegato III, sezione XIV capitolo I numero 4 lettera b cifra ii del regolamento (CE) n. 853/20048; e
    c.
    sono stati trattati con tutte le precauzioni atte a evitare la ricontaminazione dei cuoi e delle pelli da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.

    6 Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, GU L 62 del 15.3.1993, p 69, modificata da ultimo della Decisione 2009/470/CE, GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    7 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla fron­tiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/172, GU L 28 del 2.2.2017, pag. 1.

    8 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificata da ultimo del regolamento (UE) 2017/185, GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21.

    Art. 6 Importazione di cuoi e pelli non trattati

    1 L’importazione di cuoi e pelli non trattati dalle zone di vaccinazione e dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è possibile se:

    a.
    provengono da animali di aziende di detenzione che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE9 riguardante la dermatite nodulare contagiosa;
    b.
    sono stati trasportati mediante una procedura di incanalamento di cui agli articoli 11 e 12 della decisione di esecuzione (UE) 2016/200810;
    c.
    soddisfano tutte le garanzie sanitarie necessarie secondo una valutazione dei rischi dell’autorità competente del Paese di esportazione per evitare la diffusione della dermatite nodulare contagiosa.

    2 Il trasporto mediante procedura di incanalamento deve avvenire sotto il controllo coordinato delle autorità competenti del Paese di esportazione, di tutti i Paesi di transito e dell’USAV ed essere sdoganato da parte di un veterinario ufficiale del cantone di destinazione.

    3 La valutazione dei rischi secondo il capoverso 1 lettera c deve essere approvata da tutti i Paesi di transito e dall’USAV prima della spedizione dei cuoi e delle pelli.

    9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 lett. a.

    10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2 lett. g.

    Art. 7 Importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte

    1 L’importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata se sono destinati all’alimentazione animale.

    2 L’importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte di cui al capoverso 1 è possibile se:

    a.
    sono stati sottoposti a un trattamento secondo l’allegato IX parte A numeri da 1.1 a 1.5 della direttiva 2003/85/CE11;
    b.
    la partita è accompagnata da un certificato sanitario secondo l’allegato del regolamento (CE) n. 599/200412 che contiene la seguente dicitura:
    «Colostro, latte o prodotti lattiero-caseari (indicare la dicitura appropriata) conformi all’articolo 10 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».

    11 Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE, GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1358, GU L 209 del 6.8.2015, pag. 11.

    12 Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale, versione della GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

    Art. 8 Importazione di sottoprodotti di origine animale

    1 L’importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di bovini e ruminanti selvatici dalle zone di vaccinazione e dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata.

    2 Per l’importazione di sottoprodotti di origine animale trasformati di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato si applica l’ordinanza del DFI del 18 novembre 201513 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.

    Allegato15

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 1° apr. 2019, in vigore dal 3 apr. 2019 (RU 2019 1083).

    (art. 28)

    Stati membri e zone interessate

    Gli Stati membri dellʼUE interessati e le zone di vaccinazione e soggette a restrizioni sono istituite nella decisione di esecuzione seguente:

    Atto normativo di base UE

    Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri, GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/81, GU L 18 del 21.1.2019, pag. 43.

    1 Stati membri dellʼUE in cui sono stabilite zone di vaccinazione

    Le zone di vaccinazione sono le regioni con vaccinazione preventiva contro la der­matite nodulare contagiosa stabilite nellʼallegato I parte I della decisione di esecuzione sopra citata. Tali zone sono denominate «Zone immuni grazie a vaccinazione» e sono stabilite nei seguenti Stati membri dellʼUE:

    Bulgaria

    Grecia

    2 Stati membri dellʼUE in cui sono stabilite zone soggette a restrizioni

    Le zone soggette a restrizione sono le regioni interessate della dermatite nodulare contagiosa stabilite nellʼalle­gato I, parte II della decisione di esecuzione sopra citata. Tali zone sono denominate «Zone infette» e sono stabilite nei seguenti Stati membri dellʼUE:

    Bulgaria

    Grecia

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