Art. 1 Scopo e oggetto
1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.
2 Essa disciplina l’importazione da taluni Stati membri dell’Unione europea (UE):
- a.
- di bovini ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera r dell’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali e di ruminanti selvatici;
- b.
- dei seguenti prodotti animali ottenuti da animali di cui alla lettera a:
- 1.
- cuoi, pelli e sottoprodotti di origine animale,
- 2.
- sperma, ovuli ed embrioni,
- 3.
- colostro, latte e prodotti a base di latte destinati all’utilizzazione nell’alimentazione animale.
3 RS 455.1