916.443.116 Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria
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    916.443.116

    Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria

    del 24 novembre 2022 (Stato 14 marzo 2023)

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visti gli articoli 88 capoverso 1 e 122f capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE); visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

    ordina:

    Sezione 1: Scopo

    Art. 1

    1 La presente ordinanza stabilisce il raggio delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l’esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali:

    a.
    pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno;
    b.
    uova da cova;
    c.
    carne di pollame;
    d.
    uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;
    e.
    sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi letame e liquame.

    1bis e 1ter 4

    2 Essa stabilisce la zona di controllo di cui all’articolo 122f capoverso 2 OFE e disciplina le misure in essa stabilite per proteggere il pollame da cortile dall’influenza aviaria.

    3 Sono fatte salve le misure di lotta ordinarie secondo l’OFE.

    4 Introdotti dal n. I dell’O dell’USAV dell’8 feb. 2023, in vigore dal 9 feb. all’8 mar. 2023 (RU 2023 58).

    Sezione 2: ...

    Art. 25

    5 In vigore fino al 21 dic. 2022 (art. 13 cpv. 4).

    Art. 2a6

    6 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV dell’8 feb. 2023, in vigore dal 9 feb. all’8 mar. 2023 (RU 2023 58).

    Sezione 3: Zona di controllo

    Art. 78 Estensione della zona di controllo

    La zona di controllo comprende tutta la Svizzera, inclusa l’enclave di Büsingen.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV dell’8 feb. 2023, in vigore dal 9 feb. al 15 mar. 2023 (RU 2023 58). Prorogato al 30 apr. 2023 (art. 13 cpv. 6).

    Art. 8 Misure per i detentori di animali

    1 I detentori di animali nella zona di controllo devono proteggere la loro azienda detentrice di pollame dall’introduzione dell’influenza aviaria. A tal fine, essi adottano una delle seguenti misure:

    a.
    limitano l’uscita del pollame da cortile all’area con clima esterno chiusa;
    b.
    assicurano che nell’area esterna le poste di foraggiamento e abbeveraggio siano inaccessibili agli uccelli selvatici e che le aree di uscita e i bacini d’acqua siano protetti dall’entrata di uccelli selvatici mediante recinzioni o reti con maglie di dimensioni non superiori a 4 cm;
    c.
    tengono il pollame da cortile in un pollaio chiuso o in un altro sistema di stabulazione chiuso non accessibile agli uccelli selvatici.

    2 Devono tenere separati gli uccelli degli ordini dei galliformi (Galliformes) dagli uccelli degli ordini degli anseriformi (Anseriformes) e dei ratiti (Struthioniformes).

    3 Devono impedire che il virus sia introdotto nell’azienda detentrice di pollame attraverso le persone e le attrezzature:

    a.
    limitando allo stretto necessario il numero di persone che hanno accesso all’azienda;
    b.
    allestendo una stazione igienizzante;
    c.
    provvedendo affinché:
    1.
    nell’azienda si entri esclusivamente con indumenti e scarpe utilizzati solo per lavorare in azienda e che questi siano regolarmente lavati o puliti, e
    2.
    tutte le persone si lavino e disinfettino le mani prima di entrare nell’azienda e dopo aver terminato il lavoro.
    Art. 9 Obblighi di notifica e di registrazione dei detentori di animali

    1 I detentori di animali devono notificare a un veterinario il verificarsi, nella loro azienda detentrice di pollame, di sintomi respiratori evidenti negli animali, di una diminuzione della produzione di uova o di una diminuzione dell’assunzione di cibo e acqua.

    2 I detentori che detengono 100 esemplari di pollame e oltre devono tenere anche un registro degli esemplari morti e dei segni particolari di malattia.

    Art. 10 Obblighi di notifica dei veterinari

    1 I veterinari devono notificare all’autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentrici di pollame in cui si verificano:

    a.
    animali con sintomi respiratori;
    b.
    una diminuzione della produzione di uova di oltre il 20 per cento per tre giorni;
    c.
    una diminuzione dell’assunzione di cibo e acqua di oltre il 20 per cento per tre giorni; oppure
    d.
    un aumento del tasso di mortalità a oltre il tre per cento in una settimana.

    2 In deroga al capoverso 1 lettera d, i veterinari devono notificare all’autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentrici di pollame con meno di 100 esemplari se in una settimana sono morti più di due esemplari.

    Art. 11 Mercati ed esposizioni

    Ai mercati, alle esposizioni e alle manifestazioni analoghe nella zona di controllo non può essere presentato pollame.

    Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità

    Art. 13

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 25 novembre 2022.

    2 Gli articoli 7–12 entrano in vigore il 28 novembre 2022.

    3 Fatto salvo il capoverso 4, la presente ordinanza ha effetto sino al 15 febbraio 2023.

    4 Gli articoli 2–6 e l’allegato hanno effetto sino al 21 dicembre 2022.

    5 Fatto salvo il capoverso 4, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 15 marzo 2023.9

    6 Fatto salvo il capoverso 4, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 aprile 2023.10

    9 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 3 feb. 2023, in vigore dal 7 feb. 2023 (RU 2023 48).

    10 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 10 mar. 2023, in vigore dal 14 mar. 2023 (RU 2023 125).

    Allegato11

    11 In vigore fino al 21 dic. 2022 (art. 13 cpv. 4).

    (art. 2)

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