916.443.117 Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione della malattia di Newcastle
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    916.443.117

    Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione della malattia di Newcastle

    del 16 marzo 2022 (Stato 18  marzo 2022)

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 88 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE); visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto

    Art. 1

    1 La presente ordinanza stabilisce l’estensione delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l’esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali:

    a.
    pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e tutti gli altri uccelli in cattività;
    b.
    uova da cova;
    c.
    carne di pollame;
    d.
    uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;
    e.
    sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile.

    2 Sono fatti salvi i provvedimenti di lotta ordinari secondo l’OFE.

    Sezione 2: Zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per tutti gli altri uccelli in cattività nonché esportazione da queste zone

    Art. 3 Esportazione di pollame da cortile vivo, di galline ovaiole giovani, di pulcini di un giorno, di tutti gli altri uccelli in cattività e di uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia

    1 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di pollame da cortile vivo, di galline ovaiole giovani, di pulcini di un giorno, di tutti gli altri uccelli in cattività e di uova da cova verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata.

    2 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione ai fini della macellazione diretta se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.

    Art. 4 Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, di prodotti ottenuti da uova di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia

    1 L’esportazione di carne di pollame dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata, a meno che essa non sia stata sot­toposta a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6874.

    2 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata. L’esportazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

    3 L’esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi lettiere e letame, dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata, a meno che:

    a.
    i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti a un metodo di trasfor­mazione ammesso secondo l’allegato IV capitolo III del regolamento (UE) n. 142/20115 o a un altro trattamento termico validato che uccide gli agenti patogeni della malattia di Newcastle; e
    b.
    l’autorità del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.

    4 L’esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi lettiere e letame, secondo i capoversi 1–3 necessita dell’autorizzazione del veterinario cantonale.

    4 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

    5 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1973, GU L 402 del 15.11.2021, pag. 4.

    Art. 5 Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia

    Il pollame da cortile destinato alla macellazione diretta, la carne di pollame, i prodotti ottenuti da uova di trasformazione e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza, al momento dell’esportazione verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia devono essere accompagnati da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

    Art. 6 Esportazione di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi

    1 L’esportazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi è vietata.

    2 Il veterinario cantonale autorizza l’esportazione di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere c–e dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi se:

    a.
    l’esportatore presenta i documenti che consentono la tracciabilità dei prodotti animali, incluse tutte le fasi di produzione;
    b.
    le aziende detentrici di pollame da cui l’esportatore ha acquistato i prodotti animali o i loro prodotti di base di origine animale si trovano al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza oppure sono state sottoposte all’esame per accertare la presenza della malattia di Newcastle e questʼultimo ha dato esito negativo;
    c.
    per i sottoprodotti di origine animale sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 3;
    d.
    sono rispettate le condizioni per l’importazione del Paese di destinazione;
    e.
    sono rispettate le condizioni per il transito di eventuali Paesi di transito; e
    f.
    sulla base dell’attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impediscono l’esportazione.

    Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità

    Art. 7

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 18 marzo 2022 alle 00.00.

    2 Ha effetto sino al 19 aprile 2022.

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