Art. 1
1 La presente ordinanza stabilisce l’estensione delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l’esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali:
- a.
- pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e tutti gli altri uccelli in cattività;
- b.
- uova da cova;
- c.
- carne di pollame;
- d.
- uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;
- e.
- sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile.
2 Sono fatti salvi i provvedimenti di lotta ordinari secondo l’OFE.