Art. 1 Scopo e oggetto
1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione in Svizzera del vaiolo degli ovini e dei caprini.
2 Essa disciplina le importazioni dalla Spagna:
- a.
- di ovini e caprini;
- b.
- dei seguenti prodotti animali ottenuti da ovini e caprini:
- 1.
- sperma, ovuli ed embrioni,
- 2.
- carne e preparati di carne,
- 3.
- prodotti a base di carne, nonché stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano,
- 4.
- colostro, latte e prodotti a base di latte,
- 5.
- prodotti contenenti prodotti di cui ai numeri 2–4,
- 6.
- sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20113 concernente i sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.