916.443.118 Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Spagna
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    916.443.118

    Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Spagna

    del 12 ottobre 2022 (Stato 5 novembre 2022)

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

    ordina:

    Art. 1 Scopo e oggetto

    1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione in Svizzera del vaiolo degli ovini e dei caprini.

    2 Essa disciplina le importazioni dalla Spagna:

    a.
    di ovini e caprini;
    b.
    dei seguenti prodotti animali ottenuti da ovini e caprini:
    1.
    sperma, ovuli ed embrioni,
    2.
    carne e preparati di carne,
    3.
    prodotti a base di carne, nonché stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano,
    4.
    colostro, latte e prodotti a base di latte,
    5.
    prodotti contenenti prodotti di cui ai numeri 2–4,
    6.
    sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20113 concernente i sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.
    Art. 4 Importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3

    1 L’importazione di prodotti ottenuti da ovini e caprini di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

    2 In deroga al capoverso 1, l’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 è consentita se:

    a.
    i prodotti sono stati ottenuti da carcasse da cui sono stati rimossi i sottoprodotti secondo l’articolo 2 numero 8 del regolamento delegato (UE) 2020/6874; e
    b.
    l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

    4 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

    Art. 5 Importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte

    1 L’importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

    2 In deroga al capoverso 1, l’importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte è consentita se:

    a.
    non sono utilizzati per l’alimentazione animale;
    b.
    sono stati pastorizzati conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6875; e
    c.
    l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

    5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 2 lett. a.

    Art. 6 Importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5

    1 L’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5 dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

    2 In deroga al capoverso 1, l’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5 è consentita alle condizioni seguenti:

    a.
    per i prodotti contenenti prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3: se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4 capo­verso 2;
    b.
    per i prodotti contenenti prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 4: se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 2.
    Art. 7 Importazione di sottoprodotti di origine animale

    1 L’importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

    2 L’importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è consentita se:

    a.
    sono soddisfatti i requisiti di cui ai seguenti regolamenti:
    1.
    regolamento (CE) n. 1069/20096,
    2.
    regolamento (UE) n. 142/20117; e
    b.
    l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

    6 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

    7 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1720, GU L 386 del 18.11.2020, pag. 6.

    Art. 8 Certificato sanitario

    L’autorizzazione al movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni concessa dall’autorità competente in Spagna secondo gli articoli 4 capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 2 lettera c e 7 capoverso 2 lettera b si considera valida se la partita è accompagnata da un certificato sanitario.

    Allegato8

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 3 nov. 2022, in vigore dal 5 nov. 2022 (RU 2022 643).

    (art. 27)

    Zone soggette a restrizioni

    Le zone soggette a restrizioni sono definite nella seguente decisione di esecuzione:

    Atto normativo di base UE

    Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione, del 4 ottobre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, GU L 261 del 7.10.2022, pag. 53; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 GU L 274 del 24.10.2022, pag. 69

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