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    916.443.14

    Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia

    (OITEAc)

    del 28 novembre 2014 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE); in esecuzione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,3

    ordina:

    1 RS 916.40

    2 RS 0.916.026.81

    3 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia che:

    a.
    accompagnano il detentore o una persona autorizzata dal detentore; e
    b.
    non sono destinati a essere oggetto di un passaggio di proprietà.

    2 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano:

    a.
    l’ordinanza del 18 novembre 20154 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi;
    b.
    l’ordinanza del 18 novembre 20155 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.6

    3 Sono fatte salve le seguenti ordinanze:

    a.
    ordinanza del 23 aprile 20087 sulla protezione degli animali;
    b.
    ordinanza del 4 settembre 20138 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

    4 RS 916.443.10

    5 RS 916.443.11

    6 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    7 RS 455.1

    8 RS 453.0

    Art. 2 Definizioni

    Nella presente ordinanza si intende per:

    a.
    animali da compagnia: gli animali di cui all’allegato 1 tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia;
    b.
    detentore: persona fisica che ha, effettivamente e non soltanto temporaneamente, il potere di disporre dell’ani­male, iscritta come proprietario nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario;
    c.
    veterinario abilitato: veterinario che, secondo il rispettivo diritto nazionale, è autorizzato a esercitare le attività previste nella presente ordinanza;
    d.
    importazione: introduzione permanente o temporanea di animali da compagnia nel territorio d’importazione;
    e.
    territorio d’importazione: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir), nonché le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);
    f.
    Paesi terzi: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell’Unione Europea (UE), l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

    Capitolo 2: Disposizioni per l’importazione

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 3 Numero massimo di animali da compagnia autorizzati all’importazione provenienti da Paesi terzi

    1 Nell’importazione di animali di compagnia da Paesi terzi possono essere portati con sé al massimo cinque animali da compagnia secondo le disposizioni della presente ordinanza. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 20159 concernente l’impor­tazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.10

    2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) autorizza, su richiesta, l’importazione di oltre cinque animali da compagnia se:

    a.
    l’importazione è temporanea;
    b.
    il detentore o una persona autorizzata porta con sé gli animali per farli parte­cipare a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive oppure per allenarli in vista di simili eventi; e
    c.
    il detentore o la persona autorizzata dimostra che gli animali:
    1.
    sono stati iscritti per tali scopi o sono stati registrati presso un’asso­ciazione che organizza simili eventi, e
    2.
    hanno raggiunto almeno sei mesi di vita; è fatto salvo il requisito di un’età superiore per determinati animali per ragioni di polizia sanitaria.

    3 L’USAV può, mediante l’autorizzazione, limitare il numero degli animali che possono essere importati e stabilire la durata massima del soggiorno.

    4 L’autorizzazione va portata con sé al momento dell’entrata nel territorio d’impor­tazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.

    9 RS 916.443.10

    10 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    Sezione 2: Cani, gatti e furetti

    Art. 6 Suddivisione degli Stati e dei territori

    1 Al fine di disciplinare l’importazione di cani, gatti e furetti, gli Stati e i territori sono stati suddivisi in:

    a.
    Stati membri dell’UE e altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE;
    b.
    altri Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia; e
    c.
    Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa.

    2 Gli Stati e i territori di cui al capoverso 1 sono elencati nell’allegato 3.

    Art. 7 Numero massimo

    1 Per l’importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri UE, dall’Islanda e dalla Norvegia, il numero massimo fissato nell’articolo 3 capoversi 1 e 2 e i rispet­tivi requisiti per le deroghe si applicano per analogia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 201512 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.13

    2 Non è richiesta nessuna autorizzazione.

    12 RS 916.443.11

    13 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    Art. 8 Identificazione

    1 Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip che soddisfa i requisiti conformemente all’allegato 4 numero 1.

    2 Gli animali per i quali può essere dimostrato che sono stati contrassegnati, prima del 3 luglio 2011, con un tatuaggio leggibile non necessitano di un microchip.

    3 L’identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica conformemente all’articolo 11 e prima di un’eventuale titolazione conformemente all’articolo 14 capoverso 2 lettera b.

    4 Essa deve essere annotata nel passaporto per animali da compagnia o nel certifi­cato veterinario e nel rapporto di analisi del laboratorio in cui è definita la titola­zione.

    Art. 9 Passaporto per animali da compagnia

    1 Il passaporto per animali da compagnia per cani, gatti e furetti deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 2.

    2 Le annotazioni nel passaporto per animali da compagnia devono essere effettuate da un veterinario abilitato.

    3 I passaporti per animali da compagnia rilasciati prima del 29 dicembre 2014 continuano a essere validi fino alla morte dell’animale per il quale sono stati rilasciati.

    Art. 10 Certificato veterinario

    1 Il certificato veterinario deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3.

    2 Esso deve essere compilato e firmato da:

    a.
    un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente del Paese di provenienza; o
    b.
    un veterinario abilitato; in questo caso, tali annotazioni devono essere confermate, tramite visto, dall’autorità competente.

    3 Esso deve contenere una dichiarazione firmata dal detentore o dalla persona autorizzata e che attesta che l’animale da compagnia non è importato a scopo di un passaggio di proprietà.14

    4 In caso d’importazione per via aerea diretta, esso è valido fino al controllo eseguito in un aeroporto nazionale, ma al massimo per la durata di dieci giorni dalla data di rilascio.

    5 In caso d’importazione da un Paese terzo attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da uno di tali Stati. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente.

    14 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    Art. 11 Vaccinazione antirabbica

    1 La vaccinazione antirabbica deve essere effettuata con un vaccino che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 4 numero 4.

    2 La vaccinazione antirabbica è considerata valida a partire:

    a.
    dal 21° giorno successivo alla fine del protocollo di vaccinazione;
    b.
    dalla vaccinazione di richiamo se il vaccino viene somministrato durante il periodo di validità indicato dal fabbricante.

    3 La validità della vaccinazione corrisponde a quella indicata dal fabbricante se la data di scadenza è stata riportata nel passaporto o nel certificato veterinario da un veterinario abilitato. In caso contrario, la sua durata è di un anno.

    4 La vaccinazione primaria può essere effettuata solo a partire da un’età di 12 settimane. Una vaccinazione è considerata vaccinazione primaria in assenza di una prova attestante una vaccinazione precedente.

    5 La vaccinazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del fabbricante.

    Art. 12 Animali provenienti dall’UE e da altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE

    1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia.

    2 Gli animali devono essere vaccinati validamente contro la rabbia. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto.

    3 Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:

    a.
    viene portata con sé una dichiarazione del detentore conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, attestante che, dalla loro nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; o
    b.
    gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il passaporto per animali da compagnia, prima di partorire gli animali è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.

    4 L’USAV può, su richiesta e in casi motivati, autorizzare eccezioni all’obbligo di vaccinazione antirabbica, ad esempio nel caso di animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che, per motivi medici, non possono essere vaccinati.

    Art. 13 Animali provenienti da Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia

    1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

    2 Animali provenienti dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e che sono stati vaccinati in modo valido contro la rabbia, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato o in un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b.

    3 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere stati vaccinati in modo valido contro la rabbia. La vaccina­zione deve essere iscritta nel certificato veterinario.

    4 Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 let­tera a, se:

    a.
    viene portata con sé una dichiarazione del detentore, conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, attestante che, dalla loro nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscetti­bili alla rabbia; o
    b.
    gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il certificato veterinario, prima di partorire gli animali è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.
    Art. 14 Animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

    1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

    2 Il certificato veterinario deve attestare che:

    a.
    gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di vali­dità; e
    b.
    è stata effettuata una titolazione degli anticorpi contro la rabbia in un laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea; l’USAV pubblica in Inter­net15 una lista dei laboratori riconosciuti.

    3 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali:

    a.
    che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d’importazione o in uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a; e
    b.
    la cui vaccinazione e titolazione sono in corso di validità e sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificamente attestate.

    4 Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c che vengono importati per via aerea diretta è necessaria un’auto­rizzazione dell’USAV. Le domande devono essere presentate all’USAV al più tardi 21 giorni prima dell’arrivo degli animali e devono contenere i documenti necessari alla verifica del rispetto delle disposizioni per l’importazione.

    15 www.usav.admin.ch > Animali > Viaggiare con animali da compagnia > Cani, gatti e furetti

    Art. 15 Titolazione per animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

    1 La titolazione per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’arti­colo 6 capoverso 1 lettera c di anticorpi neutralizzanti, che deve essere di almeno 0,5 Ul/ml, è rilevata su un campione di sangue prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell’importazione.

    2 Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d’impor­tazione o il territorio di uno Stato membro dell’UE, dell’Islanda o della Norvegia.

    3 Nel caso di una vaccinazione di richiamo secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera b, non è necessario ripetere la titolazione.

    4 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b, non è necessaria una titolazione se:

    a.
    il detentore o la persona autorizzata presenta una dichiarazione, conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, firmata di proprio pugno attestante che, durante il transito attraverso lo Stato o il territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c, gli animali non sono entrati in contatto con animali di specie ricettive alla rabbia; e
    b.
    durante il trasporto gli animali non hanno mai abbandonato il mezzo di trasporto chiuso o il perimetro di un aeroporto internazionale.

    Sezione 3: Uccelli

    Art. 16

    1 Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un certificato veterinario attestante l’avvenuta attuazione delle misure di cui all’allegato 5.

    2 Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati e fatti transitare esclusivamente attraverso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra.

    Capitolo 3: Disposizioni per il transito e l’esportazione

    Art. 17 Transito

    1 Per il transito di animali da compagnia per via aerea diretta si applicano i requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

    2 Le disposizioni sull’importazione sono applicabili al transito nei seguenti casi:

    a.
    gli animali da compagnia vengono introdotti per via aerea nel territorio d’importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d’importazione;
    b.
    gli animali da compagnia vengono fatti transitare via terra attraverso il territorio d’importazione.
    Art. 18 Esportazione

    1 Per l’esportazione di animali da compagnia verso Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia si applicano le disposizioni sull’importazione, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

    2 Per l’esportazione verso altri Stati si applicano i requisiti di polizia epizooziologica del Paese di destinazione.

    Capitolo 4: Obblighi al passaggio di confine

    Art. 19 Obbligo di esibire documenti

    Al momento dell’importazione e del transito di animali da compagnia per cui è prescritto l’obbligo di portare con sé un passaporto per animali da compagnia, un certificato veterinario o un’autorizzazione, il detentore o la persona autorizzata deve presentare all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)16 passaporto per animali da compagnia, il certificato veterinario o l’autorizzazione.

    16 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 20 Traduzione dei documenti

    Il passaporto per animali da compagnia o il certificato veterinario devono essere in una delle lingue ufficiali o in inglese, oppure devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.

    Capitolo 5: Controlli e misure

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 23a17 Comunicazione di dati

    In caso di sospetta infrazione alla legislazione sulle epizoozie o sulla protezione degli animali, le società di trasporto che trasportano animali da compagnia sono tenute a comunicare su richiesta alle autorità d’esecuzione i dati relativi al detentore o alla persona autorizzata.

    17 Introdotto dall’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    Sezione 2: Disposizioni supplementari per i controlli al momento dell’importazione e del transito di cani, gatti e furetti

    Art. 25 Annotazione del controllo

    In caso di importazione o di transito di cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b e c, l’UDSC annota il controllo nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario.

    Art. 26 Notifiche

    1 Per cani, gatti e furetti importati da Paesi terzi per via aerea diretta, l’UDSC rileva regolarmente:

    a.
    il numero dei controlli eseguiti;
    b.
    il numero di animali contestati.

    2 L’UDSC trasmette le cifre rilevate all’USAV.

    Sezione 3: Disposizioni supplementari relative ai controlli in caso di importazione e di transito di uccelli

    Art. 2718

    Per gli uccelli provenienti da Paesi terzi, il servizio veterinario di confine esegue un controllo veterinario di confine completo secondo l’ordinanza del 18 novembre 201519 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

    18 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    19 RS 916.443.10

    Sezione 4: Misure

    Art. 28 Misure da parte dell’UDSC

    Se constata che le condizioni per l’importazione o il transito di animali da compagnia non sono soddisfatte, l’UDSC lo comunica all’auto­rità veterinaria del Cantone in cui è avvenuto il controllo. Nel caso di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale, lo comunica al servizio veterinario di confine.

    Art. 29 Misure da parte dell’autorità veterinaria cantonale

    1 Se le condizioni per l’importazione o il transito di animali da compagnia non sono soddisfatte, l’autorità veterinaria cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali. Fanno eccezione gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale; a questi si applica l’articolo 30.

    2 Se gli animali importati o fatti transitare illegalmente vengono scoperti in Svizzera e notificati da parte di privati o di organi diversi dall’UDSC, l’autorità veterinaria cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali e avverte l’UDSC.

    3 L’autorità può ordinare in particolare il respingimento, il sequestro o l’abbatti­mento degli animali.

    Art. 30 Misure da parte del servizio veterinario di confine

    1 Se le condizioni per l’importazione o il transito attraverso un aeroporto nazionale di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi non sono soddisfatte, il servizio veterinario di confine respinge gli animali.

    2 Se non possono essere respinti immediatamente, gli animali devono essere posti in isolamento; il rischio di questa misura è a carico del detentore o della persona autorizzata.

    3 Se non sono riesportati entro dieci giorni, gli animali possono essere confiscati e abbattuti.

    Capitolo 6: Perseguimento penale

    Art. 31

    1 Il veterinario ufficiale del Cantone o del servizio veterinario di confine notifica alla competente autorità di perseguimento penale le infrazioni constatate alla legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali, in particolare quelle concernenti:

    a.
    l’identità e la provenienza degli animali;
    b.
    la tutela della salute umana e degli animali.

    2 In caso di importazione e di transito illegali, la competente autorità cantonale di perseguimento penale o l’USAV promuove un perseguimento penale. Qualora siano simultaneamente commesse infrazioni alle disposizioni doganali, l’UDSC promuove un perseguimento penale.

    3 L’UDSC notifica ed esegue, su richiesta dell’USAV o dell’autorità cantonale competente, i decreti penali e le decisioni penali per infra­zioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte dello stesso.

    Capitolo 7: Tasse e assunzione dei costi

    Art. 32

    1 Le tasse per le autorizzazioni e i controlli dell’USAV sono disciplinate dall’ordi­nanza del 30 ottobre 198520 sulle tasse dell’USAV. Esse sono addossate al detentore o alla persona autorizzata.

    2 Il detentore o la persona autorizzata deve inoltre farsi carico di tutti i costi generati dai controlli delle autorità veterinarie cantonali, nonché dalle misure disposte dalle autorità veterinarie cantonali o dal servizio veterinario di confine.

    Capitolo 8: Passaporto svizzero per animali da compagnia

    Art. 33 Emissione e distribuzione

    1 Per lʼemissione e la distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia è competente l’USAV. A tale scopo l’USAV può fare ricorso a terzi.

    2 Il passaporto per animali da compagnia deve essere emesso secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale. Può essere fornito unicamente a veterinari attivi in Svizzera dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione.

    3 Le tasse per l’emissione e la distribuzione del passaporto per animali da compagnia sono rette dall’ordinanza del 23 novembre 200521 sugli emolu­menti per le pubblicazioni. Esse sono addos­sate ai veterinari.

    21 [RU 2005 5433. RU 2014 4329 art. 8].Vedi ora l’O del 19 nov. 2014 (RS 172.041.11).

    Art. 34 Rilascio

    1 Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull’animale e sul suo detentore. 22

    2 Al momento del rilascio di un passaporto per animali da compagnia, il veterinario vi deve registrare i seguenti dati:

    a.
    la data dell’impianto, nonché il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell’animale da compagnia;
    b.
    il nominativo e le informazioni di contatto del detentore;
    c.
    il numero del passaporto per animali da compagnia consegnato.

    2bis Per i cani, i veterinari devono registrare nella banca dati centrale i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE.23

    3 I dati sono conservati per tre anni.

    4 Essi sono comunicati, su richiesta, all’USAV e alle autorità d’esecuzione can­tonali.

    22 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

    23 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

    Capitolo 9: Informazione e formazione

    Art. 35

    1 L’USAV provvede a informare i viaggiatori e a formare gli organi di controllo. Pubblica le disposizioni per l’importazione su Internet.

    2 L’USAV provvede a formare gli organi di controllo.

    Capitolo 10: Disposizioni finali

    Allegato 124

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 16 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU 2021 96).

    (art. 2)

    Elenco degli animali da compagnia

    1.
    cani;
    2.
    gatti;
    3.
    furetti;
    4.
    conigli domestici;
    5.
    roditori;
    6.
    uccelli, ad eccezione di galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e uccelli corridori (ratiti);
    7.
    rettili;
    8.
    anfibi;
    9.
    pesci d’acquario e animali acquatici tenuti per scopi ornamentali;
    10.
    animali invertebrati, ad eccezione di api e crostacei.

    Allegato 225

    25 Abrogato dall’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    Allegato 326

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 16 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU 2021 96).

    (art. 6 cpv. 2)

    Suddivisione degli Stati e dei territori

    Si applica la seguente suddivisione degli Stati e dei territori:

    a. Stati membri dell’UE e altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE:

    1.
    gli Stati membri dell’UE, inclusi:
    1.1
    Azzorre e Madeira
    1.2
    Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla
    1.3
    Faeröer
    1.4
    Guyana Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte e Riunione
    1.5
    Groenlandia
    2.
    i seguenti altri Stati e territori europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE:
    2.1
    Andorra
    2.2
    Gibilterra
    2.3
    Islanda
    2.4
    Monaco
    2.5
    Irlanda del Nord
    2.6
    Norvegia
    2.7
    San Marino
    2.8
    Città del Vaticano

    b. i seguenti Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia:

    1.
    Antigua e Barbuda
    2.
    Argentina
    3.
    Aruba
    4.
    Ascensione
    5.
    Australia
    6.
    Bahrein
    7.
    Barbados
    8.
    Belarus
    9.
    Bermuda
    10.
    Bonaire, Sint Eustatius e Saba
    11.
    Bosnia e Erzegovina
    12.
    Isole Vergini Britanniche
    13.
    Cile
    14.
    Curaçao
    15.
    Isole Falkland
    16.
    Figi
    17.
    Polinesia francese
    18.
    Guernsey
    19.
    Hong Kong
    20.
    Isola di Man
    21.
    Giamaica
    22.
    Giappone
    23.
    Jersey
    24.
    Isole Cayman
    25.
    Canada
    26.
    Malaysia
    27.
    Maurizio
    28.
    Messico
    29.
    Montserrat
    30.
    Nuova Caledonia
    31.
    Nuova Zelanda
    32.
    Macedonia del Nord
    33.
    Russia
    34.
    Singapore
    35.
    Sant’Elena
    36.
    Saint Kitts e Nevis
    37.
    Saint Lucia
    38.
    Sint Maarten
    39.
    Saint Pierre e Miquelon
    40.
    Saint Vincent e Grenadine
    41.
    Taiwan (Taipei cinese)
    42.
    Trinidad e Tobago
    43.
    Vanuatu
    44.
    Emirati Arabi Uniti
    45.
    Stati Uniti d’America (inclusi Guam, Isole Vergini Americane, Marianne settentrionali, Porto Rico e Samoa americane)
    46.
    Regno Unito eccetto l’Irlanda del Nord
    47.
    Wallis e Futuna

    c. i seguenti Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa:

    tutti gli Stati e i territori che non sono elencati nelle lettere a e b.

    Allegato 4

    (art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1, 12 cpv. 3, 13 cpv. 4, 15 cpv. 4)

    Disposizioni speciali per cani, gatti e furetti

    1. Identificazione

    1.1
    Requisiti tecnici:
    1.1.1
    chip passivo RFID;
    1.1.2
    tecnologia HDX o FDX-B conforme alla norma ISO 11784:1996/Amd 2:201027;
    1.1.3
    leggibile mediante un lettore conforme alla norma ISO 11785:1996/Cor 1:200828.
    1.2
    Se un animale è munito di un altro microchip, il detentore o la persona autorizzata deve fornire a ogni controllo i mezzi necessari per la lettura dello stesso.

    27 Il testo di tale norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    28 Il testo di tale norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    2. Passaporto per animali da compagnia per animali provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a

    2.1
    Il passaporto per animali da compagnia destinato agli animali provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201329.
    2.2
    Nei passaporti per animali da compagnia rilasciati da Stati non comunitari, l’emblema dell’UE e i dati che rinviano a essa devono essere sostituiti dai dati concernenti il Paese in questione.

    29 Cfr. nota a piè di pagina nell’all. 3.

    3. Certificato veterinario per gli animali provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b e c

    Il il certificato veterinario destinato agli animali provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b e c deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201330.

    30 Cfr. nota a piè di pagina nell’all. 3.

    4. Vaccinazione antirabbica

    4.1
    Categorie di vaccino ammesse:
    4.1.1
    vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS); o
    4.1.2
    principio attivo ricombinato esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo.
    4.2
    Requisiti per il vaccino, se viene somministrato:
    4.2.1
    in Svizzera: omologazione conformemente alla legge del 15 dicembre 200031 sugli agenti terapeutici;
    4.2.2
    in uno Stato membro dell’UE: approvazione per la commercializza­zione conformemente alle prescrizioni europee;
    4.2.3
    in un Paese terzo: il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli 1.1.8 e 2.1.13 del Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres32 dell’Organizzazione mondiale per la salute animale.

    31 RS 812.21

    32 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, versione 2011; www.oie.int > Français > Normes internationales > Manuel terrestre > Accès en ligne

    5. Dichiarazioni

    Per le dichiarazioni conformemente agli articoli 12 capoverso 3 lettera a, 13 capoverso 4 lettera a e 15 capoverso 4 lettera a si applicano i requi­siti di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201333.

    33 Cfr. nota a piè di pagina nell’all. 3.

    Allegato 534

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 16 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU 2021 96).

    (art. 16 cpv. 1)

    Misure prima dell’importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario

    Si applicano i requisiti di cui agli allegati II e III della decisione 2007/25/CE35.

    35 Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2107, GU L 425 del 16.12.2020, pag. 103.

    Allegato 6

    (art. 37)

    Abrogazione e modifica di altri atti normativi

    I

    L’ordinanza del 18 aprile 200736 concernente l’importazione di animali da compagnia è abrogata.

    II

    Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

    37F

    37 Le mod. possono essere consultate alla RU 2014 4521.

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