Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia che:
- a.
- accompagnano il detentore o una persona autorizzata dal detentore; e
- b.
- non sono destinati a essere oggetto di un passaggio di proprietà.
2 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano:
- a.
- l’ordinanza del 18 novembre 20154 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi;
- b.
- l’ordinanza del 18 novembre 20155 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.6
3 Sono fatte salve le seguenti ordinanze:
- a.
- ordinanza del 23 aprile 20087 sulla protezione degli animali;
- b.
- ordinanza del 4 settembre 20138 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
6 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).
7 RS 455.1
8 RS 453.0