916.472 Ordinanza sulle tasse dell’USAV
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    916.472

    Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

    (Ordinanza sulle tasse dell’USAV)1

    del 30 ottobre 1985 (Stato 1° gennaio 2023)

    1 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° set. 2010 concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 45 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 56 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie; visto l’articolo 46a della legge­ del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20006 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 20127 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette; in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 20109 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali,10

    ordina:

    2 RS 455

    3 RS 817.0

    4 RS 916,40

    5 RS 172.010

    6 RS 812.21

    7 RS 453

    8 RS 0.916.026.81

    9 RS 0.916.443.961.41

    10 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 111 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nei settori della salute animale, delle derrate alimentari, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

    11 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760).

    Art. 314 Calcolo della tassa

    1 La tassa è calcolata secondo le aliquote di cui al capitolo 2. Se è previsto un quadro tariffario, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo e prendendo in considerazione l’interesse finanziario delle persona tenuta a pagarla.

    2 Per le prestazioni di servizi non espressamente menzionate nel capitolo 2, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo.

    3 La tariffa oraria per la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo è di 140 franchi.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

    Art. 415 Supplemento

    Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’USAV16 può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

    16 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 517 Spese

    Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm18 sono fatturati:

    a.
    gli onorari secondo l’ordinanza del 12 dicembre 199619 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari;
    b.
    le spese per l’assunzione di prove, le perizie scientifiche, gli esami speciali o la ricerca di materiale o documentazione;
    c.
    i costi per esami effettuati in laboratori dell’USAV o affidati ad altri laboratori.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

    18 RS 172.041.1

    19 [RU 1997 167. RU 2009 6137n. II 2]. Vedi ora l’O del 25 nov. 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1).

    Art. 620 Tasse per le visite veterinarie di confine

    1 L’ufficio doganale fissa la tassa per la visita veterinaria di confine (art. 1518) secondo le prescrizioni doganali vigenti. Gli articoli 12 e 14 OgeEm21 non sono applicabili.

    2 Per le visite veterinarie di confine effettuate fuori dall’orario di lavoro ordinario sono riscosse in aggiunta alla tassa forfetaria secondo le aliquote del capitolo 2, la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo e i costi di viaggio.

    3 La tassa per la visita veterinaria di confine è riscossa per tutti gli invii accettati alla visita indipendentemente dal fatto che siano ammessi all’importazione, respinti o contestati in altro modo.

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

    21 RS 172.041.1

    Art. 722 Riscossione delle tasse

    1 La tassa è riscossa dall’ufficio che l’ha fissata.

    2 Le tasse per l’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione e gli eventuali supplementi (art. 4) sono riscossi dall’ufficio doganale secondo le vigenti prescrizioni doganali, contemporaneamente alla tassa per la visita veterinaria di confine.

    3 Le tasse fino a 200 franchi possono essere riscosse contro rimborso.

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

    Art. 823 Rimedi giuridici

    1 Contro la decisione riguardante la tassa è ammesso il ricorso secondo le disposizioni della procedura amministrativa federale.

    2 Se la tassa riscossa dall’ufficio doganale (art. 6) e i dazi sono impugnati contemporaneamente o se il ricorso concerne unicamente un errore di calcolo, la competenza e la procedura sono disciplinate dall’articolo 109 della legge federale del 1° ottobre 192524 sulle dogane.

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

    24 [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).

    Capitolo 2: Tariffa delle tasse

    Sezione 1:26 Controllo in caso d’importazione o transito

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 apr. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2785).

    Art. 15 Partite d’importazione

    1 In caso d’importazione di partite di animali e prodotti animali, le tasse per i controlli da parte del servizio veterinario di confine ammontano a:27

    Fr.

    a.
    per le partite con un peso fino a 6 tonnellate

      88.—

    b.
    per ogni ulteriore tonnellata

      14.70

    c.
    per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate

    676.—

    1bis Le tasse per i controlli di prodotti animali importati dalla Nuova Zelanda ammontano a:

    Fr.

    a.
    per le partite con un peso fino a 6 tonnellate

     68.20

    b.
    per ogni ulteriore tonnellata

     11.40

    c.
    per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate

    523.90.28

    1ter Le tasse per i controlli di importazioni di sperma, ovuli ed embrioni animali provenienti dalla Nuova Zelanda solo rette dal capoverso 1.29

    2 Il peso determinante è il peso lordo (massa lorda) conformemente alla legge del 9 ottobre 198630 sulla tariffa delle dogane. Il calcolo proporzionale delle tasse è basato sull’unità «per 100 kg lordi».

    3 Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 settembre 201331 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) all'importazione di esemplari di animali sono rette dai capoversi 1 e 2.32

    4 Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 O-CITES all'importazione di esemplari di piante ammontano a:

    a.
    per le piante vive: 30 franchi per partita per il controllo documentale e 30 franchi per partita per il controllo dʼidentità e il controllo fisico;
    b.
    per parti di piante e prodotti derivati di origine vegetale: 60 franchi per partita.33

    5 Se in caso di importazione di piante vive è riscossa una tassa per il controllo secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 31 ottobre 201834 sulla salute dei vegetali, si rinuncia alla riscossione della tassa di cui al capoverso 4 lettera a.35

    27 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).

    28 Introdotto dall’all. n. II 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    29 Introdotto dall’all. n. II 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    30 RS 632.10

    31 RS 453.0

    32 Introdotto dall’all. n. II 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).

    33 Introdotto dall’all. n. II 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).

    34 RS 916.20

    35 Introdotto dall’all. n. II 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RU 2013 3111). Nuovo testo giusta l’all. 8 n. 6 dell’O del 31 ott. 2018 sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4209).

    Art. 17a36 Partite in entrata o in transito senza notificazione preventiva

    Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notificazione preventiva di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 18 novembre 201537 concernente l’impor-tazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.

    36 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2008 (RU 2008 4193). Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    37 RS 916.443.10

    Art. 17b38 Disposizione di misure in caso di partite non conformi

    Per le disposizioni circa il respingimento, la trasformazione o la confisca di partite in entrata o in transito, l’USAV riscuote una tassa di 120 franchi.

    38 Introdotto dall’all. n. II 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    Art. 1839 Autorizzazioni

    1 La tassa per un’autorizzazione secondo l’ordinanza del 28 novembre 201440 concernente l’impor­tazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia ammonta a 40 franchi.

    1bis La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 18 novembre 201541 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi ammonta a 40 franchi se, in base a questa autorizzazione, la partita non è soggetta al controllo veterinario di confine.42

    1ter La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 18 novembre 201543 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia ammonta a 40–100 franchi.44

    2 Le tasse per altre autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.

    39 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 6 all’O del 28 nov. 2014 concernente l’importazione’ il transito e l’esportazione di animali da compagnia, in vigore dal 29 dic. 2014 (RU 2014 4521).

    40 RS 916.443.14

    41 RS 916.443.10

    42 Introdotto dall’all. n. II 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    43 RS 916.443.11

    44 Introdotto dall’all. n. II 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    Sezione 2:45 Autorizzazioni e certificati di esportazione

    45 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    Art. 19

    1 Le tasse per le autorizzazioni di cui all’articolo 52 dell’ordinanza del 18 novembre 201546 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi e di cui all’articolo 27 dell’ordinanza del 18 novembre 201547 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia ammontano a 40–100 franchi.

    2 Le tasse per altre autorizzazioni e certificati di esportazione ammontano a 10-60 franchi.

    Sezione 3: Autorizzazione di sistemi di stabulazione e impianti di stabu­lazione

    Art. 20

    1 Per l’esame di una domanda d’autorizzazione concernente i sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione sono riscosse le tasse seguenti:

    Fr.

    a.
    una tassa di base per autorizzazioni che possono essere rilasciate senza esami particolari

      20.– a  50.–

    b.
    una tassa per esami suppletivi non comportanti più di una mezza giornata di la­vo­ro, senza visita dell’azienda

    100.–

    c.
    una tassa per esami suppletivi non comportanti più di mezza giornata di lavoro, con visita all’azienda

    150.–

    d.
    una tassa per esami suppletivi, per giorno, con o senzavisita all’azienda

    350.–

    2 Oltre alle tasse sono computate le spese seguenti:

    a.
    spese per pernottamenti in caso di visite di più giorni all’azienda giusta il rego­la­mento dei funzionari (1) del 10 novembre 195948;
    b.
    le spese per il materiale;
    c.49
    le spese per l’esame pratico (art. 82 cpv. 2 dell’O del 23 apr. 200850 sulla protezione degli animali).

    48 [RU 1959 1137, 1962 288 1283, 1964 600, 1968 115 1619, 1971 74, 1973 139, 1974 5, 1976 2699, 1977 1413 2155, 1979 1287, 1982 938, 1984 394, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 12171990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 all. n. 1 1565 art. 13 cpv. 1 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 3867 all. n. 8 5067, 1997 230 299, 1998 726, 1999 577, 2000 419 all. n. 1 2953. RU 2001 2197 all. n. I 2]

    49 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° set. 2010 concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953).

    50 RS 455.1

    Sezione 3a: ...

    Art. 20a51

    51 Introdotto dall’all. 3 n. 5 dell’O del 17 mag. 1995 sull’igiene delle carni (RU 1995 1666). Abrogato dall’all. n. 5 dell’O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    Sezione 4: ...

    Art. 21a53

    53 Introdotto dall’art. 89 n. 6 dell’O del 20 aprile 1988 concernente l’importazione’ il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (RU 1988 800). Abrogato dall’all. n. II 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

    Sezione 5: ...

    Sezione 6:55 Laboratori di diagnostica

    55 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

    Art. 23

    Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconoscimento, l’USAV riscuote una tassa di 200–500 franchi.

    Sezione 7: ...

    Sezione 8:57 Perfezionamento ed esami degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico58

    57 Introdotta dall’all. 3 n. 5 dell’O del 17 mag. 1995 sull’igiene delle carni (RU 1995 1666). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 6 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

    58 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

    Art. 24a

    1 Per il perfezionamento degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico, l’USAV riscuote la seguente tassa massima:59

    Fr.

    a.
    per i veterinari ufficiali

    4000.–

    b.
    per i veterinari ufficiali dirigenti

    2500.–

    c.
    per gli esperti ufficiali

    2500.–

    d.60
    per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni

    1000.–

    e.61
    per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti

    1000.–

    2 Per l’esame, esso riscuote le tasse seguenti:

    Fr.

    a.
    per i veterinari ufficiali

    800.–

    b.
    per i veterinari ufficiali dirigenti

    600.–

    c.
    per gli esperti ufficiali

    600.–

    d.62
    per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni

    400.–

    e.63
    per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti

    400.–

    3 Per il rilascio dell’attestato di capacità ai candidati che hanno superato l’esame, esso riscuote una tassa di 50 franchi.

    59 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

    60 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

    61 Introdotta dall’all. 2 n. II 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

    62 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinariopubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

    63 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

    Sezione 9:64 Utilizzo del sistema d’informazione animex-ch65

    64 Introdotta dall’all. 2 n. 2 dell’O del 1° set. 2010 concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 3953).

    65 Nuova espr. giusta il n. III 2 dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 24b

    1 Per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch l’Ufficio federale riscuote dai Cantoni le tasse seguenti:

    Fr.

    a.
    rilascio dell’autorizzazione di eseguire un esperimento sugli animali o di gestire un centro di detenzione di animali da laboratorio, inclusa la redazione di rapporti

    200.– fino a 300.–

    b.
    rilascio dell’autorizzazione dicompletare un esperimento sugli animali o un centro di detenzione di animali da laboratorio

      60.– fino a   80.–

    c.
    rilascio di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn)

    200.– fino a 300.–

    d.
    complementi di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn)

      60.– fino a   80.–

    e.
    annualmente per l’accreditamento di una persona, inclusa la gestione continua della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento

    60.– fino a   80.–

    2 Se l’USAV svolge i compiti di un Cantone che non lavora con il sistema d’informazione animex-ch, la tassa ammonta al doppio dell’importo di cui al capoverso 1.

    Sezione 10:66 Omologazione di prodotti fitosanitari

    66 Introdotta dall’all. n. 4 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760).

    Art. 24c

    Per gli esami e i controlli secondo l’ordinanza del 12 maggio 201067 sui prodotti fitosanitari (OPF), l’USAV riscuote le seguenti tasse:

    Fr.

    a.
    trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati i documenti secondo gli allegati 5 e 6 OPF (art. 21 cpv. 1–5 OPF)

    2500.–

    b.
    trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati tutti i documenti secondo l’allegato 6 OPF (art. 21 cpv. 1–4 OPF)

    1400.–

    c.
    trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale deve essere presentata solo una parte dei documenti secondo l’allegato 6 OPF (art. 21 cpv. 7 OPF)

    da 400.– a 1000.–

    d.
    rilascio di un’autorizzazione con l’utilizzazione di dati di un precedente richiedente, previo consenso di quest’ultimo, per un prodotto fitosanitario identico (art. 22 OPF)

    400.–

    e.
    esperimenti e analisi nell’ambito dell’esame di una domanda (art. 24 cpv. 3 OPF):

    1.
    analisi chimiche e fisico-chimiche

    da 30.– a 500.–

    2.
    esperimenti biologici

    da 1900.– a 11 000.–

    f.
    rilascio di certificati (art. 20 OPF)

    60.–

    g.
    rilascio di un permesso di vendita (art. 43 OPF)

    200.–

    h.
    trattamento di una domanda d’omologazione di prodotti fi­tosanitari omologati all’estero che corrispondono a prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera (art. 36 cpv. 3 OPF)

    50.–

    Capitolo 3: Disposizioni finali

    Art. 25 Diritto previgente: abrogazioni

    Sono abrogate:

    1.
    La tariffa del 13 giugno 197768 delle tasse dell’Ufficio federale di vete­rina­ria;
    2.
    La tariffa delle tasse del 1° aprile 197269 per la visita veterinaria di confine del be­stiame esportato temporaneamente nella Repubblica federale di Ger­mania o in Austria a scopo d’alpeggio o di svernamento.

    68 [RU 1977 1230, 1979 2633 art. 2 n. 7, 1981 572 art. 72 n. 5 1248 art. 24 n. 2]

    69 [RU 1972 715]

    Allegato71

    71 Introdotto dal n. II dell’O dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1422). Abrogato dal n. I dell’O del 18 apr. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2785).

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