Art. 12
1 La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti importati:
- a.
- carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina, ad eccezione dei cinghiali, di coniglio domestico, di pollame domestico, ad eccezione delle galline ovaiole, e di selvaggina da allevamento biungulata;
- b.
- preparati di carne e prodotti a base di carne con una quota di carne di almeno il 20 per cento della massa;
- c.
- uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus);
- d.
- preparazioni a base di uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus) (preparati di uova).
2 Essa non si applica agli insaccati scottati, crudi e cotti.
3 Per carne s’intendono tutte le parti commestibili delle carcasse degli animali enumerati nel capoverso 1 lettera a.
4 Per i preparati di carne e i prodotti a base di carne si applicano le definizioni determinanti del Dipartimento federale dell’interno (DFI) nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale.
5 Per le uova si applica la definizione determinante del DFI nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale.
6 Per preparati di uova s’intendono le uova al tegamino, le uova sode e le uova sode e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1827).