Art. 15
5 Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
922.01
del 29 febbraio 1988 (Stato 1° luglio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 20 giugno 19861 sulla caccia (Legge sulla caccia); visto l’articolo 29f capoverso 2 lettere a, c e d della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali,4
ordina:
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
5 Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:
2 In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati:
2bis Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, per i mezzi ausiliari seguenti i Cantoni disciplinano:
2ter L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può emanare direttive per l’impiego di mezzi ausiliari e sistemi.9
3 I Cantoni possono vietare l’impiego di altri mezzi ausiliari.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
1 I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:
2 Allestiscono un elenco delle persone autorizzate.
3 L’UFAM può autorizzare per ricerche scientifiche e azioni di marcatura l’uso di mezzi ausiliari vietati.11
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
11 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 17 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).
1 Le specie cacciabili secondo l’articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitate o estese come segue:
2 I periodi di protezione secondo l’articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitati o estesi come segue:
12 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 708). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:13
2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:
3 Comunicano annualmente all’UFAM18 il luogo, il momento e il risultato degli interventi.
4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento)19 stabilisce in un’ordinanza la regolazione dell’effettivo degli stambecchi. Consulta previamente i Cantoni.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
15 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
16 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
18 Nuova espr. giusta l’all. 5 n. 17 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).
19 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
1 I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell’anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione avviene abbattendo giovani animali. Può essere abbattuto al massimo un numero di lupi non superiore alla metà dei giovani animali nati nell’anno in questione. Nelle regioni in cui sono presenti più branchi di lupi, possono essere abbattuti al massimo due terzi dei giovani animali nati nell’anno in questione.21
1bis Negli anni in cui non avviene la riproduzione, nelle regioni in cui sono presenti più branchi di lupi può essere abbattuto un giovane animale nato nell’anno precedente.22
1ter Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 1, da novembre a gennaio può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso. Segnatamente, un genitore è considerato particolarmente dannoso se nell’arco di diversi anni causa annualmente almeno i due terzi dei danni di cui al capoverso 2.23
1quater L’abbattimento dei lupi deve avvenire, per quanto possibile, in prossimità di insediamenti e di greggi e mandrie di animali da reddito.24
2 In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi sono stati uccisi almeno otto animali da reddito nell’arco di quattro mesi oppure se è stato ucciso o gravemente ferito un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo. Per valutare i danni è applicabile per analogia l’articolo 9bis capoverso 4.25
3 In caso di grave pericolo per le persone, la regolazione è autorizzata in particolare se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti delle persone.26
4 Le autorizzazioni di abbattimento devono essere limitate all’areale abituale di attività del branco di lupi. Devono essere rilasciate entro il 31 dicembre dell’anno in questione e la loro validità non può andare oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
20 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2207).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021 (RU 2021 418). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
23 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021 (RU 2021 418). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
24 Introdotto dal n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
1 Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.
2 Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.
3 L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni nell’informazione alla popolazione in merito a tali zone.
4 L’Ufficio federale di topografia definisce nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.
27 Originario art. 4bis . Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
1 Gli animali delle specie protette possono essere imbalsamati solo se sono stati trovati morti oppure sono stati uccisi o catturati in virtù di un’autorizzazione cantonale.
2 Chi vuole imbalsamare animali di specie protette deve farsi registrare nel proprio Cantone.
3 Chi vuole imbalsamare un animale delle seguenti specie protette deve dichiararlo all’amministrazione della caccia del Cantone da cui proviene l’animale:
4 La dichiarazione deve essere fatta entro quattordici giorni dal momento in cui l’animale è portato nel laboratorio dell’imbalsamatore.
5 Il commercio a scopo lucrativo di animali protetti imbalsamati e la pubblicità relativa sono vietati. I Cantoni possono prevedere eccezioni per il commercio di vecchi prodotti imbalsamati restaurati.
1 L’autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.
2 L’autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se queste cure sono destinate ad animali che ne hanno un bisogno provato e se sono prodigate da una persona qualificata e nelle installazioni adeguate. La durata dell’autorizzazione è limitata.
3 Se necessario e previa consultazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l’UFAM emana direttive sulla cura di animali protetti.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).
1 L’autorizzazione di tenere in cattività rapaci è accordata solamente se:
2 I rapaci in cattività per falconeria possono essere tenuti:
3 La durata dell’uso della pastoia deve essere documentata.
4 Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana una direttiva sulla tenuta in cattività di rapaci per falconeria.
29 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).
1 È vietato offrire e vendere animali vivi delle specie protette. Sono eccettuati gli animali nati in cattività per i quali esiste un attestato di allevamento oppure che sono adeguatamente contrassegnati nonché gli stambecchi catturati giusta l’articolo 4 capoverso 4.
2 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 4 settembre 201330 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette relative all’importazione, al transito e all’esportazione.31
31 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).
1 Il Dipartimento può, con l’approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che:
2 L’UFAM può, con l’approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d’estinzione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3 Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
1 Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene.
2 L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’allegato 1 sono soggette ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.
3 L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’allegato 2 sono vietate. Per le detenzioni esistenti e per l’importazione e la detenzione a scopo di ricerca può essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico. L’autorizzazione per le detenzioni esistenti deve avere durata limitata.
4 Sono competenti:
5 I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si propaghino; nella misura del possibile, li allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene. Essi ne informano l’UFAM. Per quanto necessario, l’UFAM coordina detti provvedimenti.
33 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
34 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014.
1 Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli.35
2 I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
1 Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi non appartenenti a un branco che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono gravemente in pericolo le persone.37
2 Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:
3 In caso di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide o ferisce gravemente almeno un animale da reddito.40
4 Per valutare il danno di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una zona in cui, malgrado i danni risalenti a più di quattro mesi prima, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile di cui all’articolo 10quinquies.41
5 I danni verificatisi sul territorio di due o più Cantoni devono essere valutati in modo coordinato dai Cantoni interessati.
6 L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni ad animali da reddito o altri pericoli gravi per le persone causati da un singolo lupo.42 La sua validità deve essere limitata a un massimo di 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest’ultimo corrisponde al perimetro dell’alpeggio, se al suo interno non può essere adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile.
36 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2207).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
Se un lupo di un branco rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può, in deroga all’articolo 4 capoverso 1, ordinarne l’abbattimento senza l’approvazione dell’UFAM.
43 Introdotto dal n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:
2 I Cantoni determinano l’entità e la causa dei danni da selvaggina.
3 La Confederazione paga l’indennità per gli animali da reddito alle seguenti condizioni:
4 La Confederazione promuove misure per prevenire danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.48
5 L’UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.49
6 ...50
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1005).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2003, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 269).
50 Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:
51 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2207).
1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM partecipa nella misura dell’80 per cento ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti:
2 L’UFAM può partecipare al massimo nella misura dell’80 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:
3 L’UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.
4 I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.
5 L’UFAM può sostenere organizzazioni d’importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.
53 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418).
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418).
1 L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.
2 L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:
3 Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana direttive concernenti l’idoneità, l’allevamento, l’addestramento, la tenuta e l’impiego dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario.59
4 Esso registra ogni anno nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 196660 sulle epizoozie i cani per la protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2.61
56 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).
58 Abrogata dal n. II 2 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
59 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
61 Introdotto dal n. II 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
1 Per proteggere gli animali da reddito contro i grandi predatori nei pascoli l’adozione delle seguenti misure è considerata esigibile ai sensi dell’articolo 9bis capoverso 4:
2 I Cantoni definiscono i perimetri degli alpeggi al cui interno l’adozione di misure di protezione di cui al capoverso 1 non è considerata esigibile.
3 Animali da reddito su un’area aziendale che si trovano in stalle o aree di uscita recintate sono considerati protetti.
62 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418
1 La Confederazione può garantire aiuti finanziari a centri di ricerca e a istituti d’importanza nazionale per attività d’interesse pubblico. Gli aiuti possono essere vincolati a condizioni.
2 Nell’ambito dei crediti accordatigli, l’UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d’ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.
3 Per promuovere la ricerca scientifica, l’UFAM può, d’intesa con gli organi cantonali della caccia, rivolgersi a guardacaccia o a persone autorizzate alla caccia.
Il Dipartimento stabilisce i compiti del Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina.
1 I Cantoni possono autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli che possono essere cacciati purché queste campagne servano a scopi scientifici, alla pianificazione della caccia o alla conservazione della diversità della specie.
2 L’UFAM, sentiti i Cantoni, può autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli protetti purché queste campagne servano a scopi scientifici o alla conservazione della diversità delle specie.
3 L’UFAM designa gli organi che coordinano le campagne di marcatura. Questi stabiliscono il tipo di marcatura, disciplinano l’informazione reciproca sugli animali marcati e informano i servizi e le persone partecipanti. Allestiscono annualmente un rapporto per l’UFAM.
4 Tutti gli animali marcati e messi in libertà devono essere annunciati agli organi di coordinazione.
La somma minima di copertura dell’assicurazione per la responsabilità civile del cacciatore è di 2 milioni di franchi.
1 I Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge sulla caccia.
2 Nei loro piani direttori e di utilizzazione, essi tengono conto delle esigenze della protezione delle specie e dei biotopi.64
63 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.
64 Introdotto dal n. I 6 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. Esse consultano i Cantoni prima di prendere una decisione. La collaborazione dell’UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199766 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
65 Introdotto dal n. II 19 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
1 Ogni anno entro il 30 giugno i Cantoni comunicano all’UFAM l’effettivo delle più importanti specie animali cacciabili e protette, il numero degli animali uccisi e morti nonché gli animali protetti imbalsamati annunciati. Inoltre danno indicazioni sul numero dei cacciatori, sui mezzi ausiliari di caccia vietati che sono stati usati e sui mezzi impiegati per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.
2 In casi particolari, soprattutto quando l’effettivo di una specie aumenta o diminuisce fortemente, l’UFAM può esigere dai Cantoni altre informazioni statistiche ed emanare direttive sul censimento degli effettivi. Consulta previamente i Cantoni.
L’UFAM consegna ogni anno ai Cantoni un elenco delle persone cui è stata ritirata l’autorizzazione di caccia giusta l’articolo 20 capoverso 1 della legge sulla caccia.
1 L’UFAM vigila sull’esecuzione della legge sulla caccia.
2 Esso emana le disposizioni secondo l’articolo 10 capoversi 1 e 3 e l’articolo 11 capoverso 1.67
3 Esso stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200868 sulla geoinformazione.69
67 Introdotto dal n. I 28 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).
69 Introdotto dall’all. 2 n. 14 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).
Se acquisisce nuove conoscenze sull’invasività delle specie animali o sulla loro propagazione naturale, dopo aver sentito i servizi federali coinvolti e gli ambienti interessati il Dipartimento adegua gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2.
70 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
L’ordinanza d’esecuzione, del 7 giugno 197171, della legge federale su la caccia e la protezione degli uccelli è abrogata.
…72
72 Le mod. possono essere consultate alla RU 1988 517
73 Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1988.
74 Introdotto dall’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
(art. 8bis cpv. 2)
Nome scientifico | Nome italiano |
---|---|
Sylvilagus spec. | Coniglio coda di cotone |
Tamias sibiricus | Tamia striato |
Ondatra zibethicus | Topo muschiato |
Myocastor coypus | Nutria |
Castor canadensis | Castoro canadese |
Nyctereutes procyonoides | Cane procione |
Procyon lotor | Procione lavatore |
Neovison vison | Visone americano |
Dama dama | Daino |
Cervus nippon | Cervo Sika |
Cervus canadensis | Wapiti |
Odocoileus virginianus | Cervo coda bianca |
Ovis aries | Muflone |
Alectoris chukar | Pernice chukan |
Alectoris rufa | Pernice rossa |
Tadorna ferruginea | Casarca |
Alopochen aegyptiaca | Oca egiziana |
Branta canadensis | Oca del Canada |
Cygnus atratus | Cigno nero |
Myiopsitta monachus | Parrocchetto monaco |
Psittacula krameri | Parrocchetto dal collare |
Ibridi fra animali selvatici e animali domestici che secondo l’articolo 86 dell’ordinanza del 23 aprile 200875 sulla protezione degli animali sono equiparati agli animali selvatici. |
76 Introdotto dall’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
(art. 8bis cpv. 2)
Nome scientifico | Nome italiano |
---|---|
Sciurus carolinensis | Scoiattolo grigio |
Oxyura jamaicensis | Gobbo della Giamaica |
Ibridi di rapace |
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