Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,2
visto l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 20 giugno 19863 sulla caccia (LCP); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 29 febbraio 19884 sulla caccia (OCP),
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2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Ogni cinque anni i Cantoni designano su carte in scala 1:25 000, o 1:50 000, il territorio occupato (d’estate e d’inverno) da ogni gruppo di stambecchi (comunità di riproduzione).
2 I gruppi così delimitati sono denominati «colonie».
1 I Cantoni rilevano annualmente l’effettivo, la struttura rispetto al sesso e all’età, le nascite, le morti e lo sviluppo della colonia.
2 Va annunciato l’effettivo estivo, compresi i nuovi nati, che vien determinato sia mediante il conteggio diretto degli individui in estate sia mediante calcolo sulla base dell’effettivo invernale (modulo I).
3 Il rapporto fra i sessi è determinato in base agli individui che hanno superato i tre anni di età.
4 Si distinguono le seguenti classi d’età e di sesso:
a.
nuovi nati;
b.
giovani individui di entrambi i sessi (uno e due anni di età);
1 Gli effettivi vanno notificati entro la fine dell’anno all’Ufficio federale dell’am-biente (UFAM)5.
2 L’UFAM elabora i moduli per la notificazione e li mette a disposizione dei Cantoni.
5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Per ogni colonia di stambecchi i Cantoni devono indicare al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni le ripercussioni della colonia stessa sul bosco, sulle zone agricole e sulle altre specie di animali (concorrenza), nonché fornire dati riguardanti lo stato generale e di salute.
2 I provvedimenti regolativi (abbattimenti o catture) che si intendono adottare e il loro scopo (stabilizzare o ridurre gli effettivi) vanno giustificati.
1 Il piano di abbattimento per colonie che vivono sul territorio di due o più Cantoni va elaborato in comune dai Cantoni interessati, secondo i criteri dell’articolo 6.
2 I Cantoni interessati stabiliscono in comune, secondo il piano, le rispettive quote di abbattimento.
3 In difetto di un accordo spetta all’UFAM fissare le quote di abbattimento corrispettive.
4 La procedura anzidetta va possibilmente applicata, per analogia, anche alle colonie che vivono su un territorio a cavallo dei confini nazionali.
1 Entro la fine dell’anno i Cantoni inviano all’UFAM i piani completi di abbattimento concernenti le singole colonie.
2 L’UFAM approva i piani di abbattimento. Esso può far dipendere da oneri l’approvazione quando:6
a.
detti piani non sono conformi all’articolo 6;
b.
i controlli mostrano un’esecuzione insufficiente dei piani di abbattimento dell’anno precedente;
c.
i danni provocati dagli stambecchi interessano progetti forestali sovvenzionati dalla Confederazione e intesi a proteggere strade o zone abitative da frane, alluvioni o valanghe.
3 I piani di abbattimento approvati valgono per l’anno successivo.
4 In casi particolari, come malattie o un numero importante di morti durante l’inverno, i Cantoni possono derogare ai piani di abbattimento approvati.
6Nuovo testo giusta il n. I 29 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).
1 I Cantoni regolano e organizzano detta caccia, istruendo i cacciatori.
2 I Cantoni sono autorizzati a riscuotere tasse.
3 Invece degli abbattimenti i Cantoni possono organizzare catture.
4 I Cantoni sono autorizzati a punire, sulla scorta dell’articolo 18 capoverso 5 della LCP, gli abbattimenti sbagliati per quanto riguarda la classe di età o il sesso (art. 2 cpv. 4).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.
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