1Nuovo testo giusta l’art. 2 lett. r dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).
Il Consiglio federale svizzero,
visti l’articolo 11 della legge federale del 20 giugno 19862 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia); e l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPNP),
Le bandite federali servono alla protezione ed alla conservazione di specie rare e minacciate di mammiferi e di uccelli selvatici, nonché dei loro biotopi; servono inoltre alla conservazione di effettivi sani, in numero adeguato alle circostanze locali, di specie cacciabili.
1 Sono bandite federali gli oggetti elencati nell’Appendice 1.
2 L’inventario federale delle bandite federali (inventario) comprende per ogni zona protetta:
a.
una rappresentazione cartografica del perimetro ed una descrizione della zona;
b.
lo scopo protettivo;
c.
provvedimenti particolari riguardanti la protezione delle specie e dei biotopi e la relazione degli effettivi delle specie cacciabili, nonché la durata di validità dei provvedimenti;
d.
eventualmente un perimetro all’esterno della bandita, nel quale sono indennizzati i danni della selvaggina.
3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)4 (art. 5 della L del 18 giu. 20045 sulle pubblicazioni ufficiali).6
4www.bafu.admin.ch> Temi > Zone protette > Bandite di caccia > Descrizione degli oggetti
D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi:
a.
la modifica del perimetro per un massimo del cinque per cento della superficie dell’oggetto;
b.
la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell’oggetto se il perimetro viene ampliato con una superficie nuova almeno equivalente;
c.
le misure adottate per la regolazione degli effettivi appartenenti a specie cacciabili.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 1265).
Nelle zone riaperte alla caccia i Cantoni provvedono affinché l’attività venatoria sia dapprima praticata con moderazione, e proseguita poi appieno soltanto dopo un periodo transitorio appropriato.
i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d’utilità impiegati nell’agricoltura;
d.
è vietato portar seco, conservare o adoperare armi e trappole. I Cantoni possono consentire eccezioni per persone che abitano all’interno della bandita e per zone parzialmente protette. Le persone legittimate alla caccia o i militari hanno il diritto, rispettivamente nei periodi venatorio o di servizio (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di traversare la bandita con armi scariche. I guardiacaccia sono legittimati ad adoperare armi e trappole;
e.
è vietato piantare tende o campeggiare. È fatto salvo l’uso di campeggi ufficiali. I Cantoni possono accordare eccezioni;
sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 maggio 201412 sugli atterraggi esterni;
la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata;
g.
è vietata l’attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati;
h.
è vietato circolare su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli fuori delle strade e dei percorsi agricoli o forestali, fatta eccezione per il loro uso da parte dei guardiacaccia oppure per lavori agricoli o selvocolturali. I Cantoni possono accordare altre eccezioni;
i.
sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio. È fatto salvo l’uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d’impianti militari speciali. Sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d’armi per compiti di controllo del corpo delle guardie delle fortificazioni e del corpo delle guardie di frontiera.
2 Le competizioni sportive o altre manifestazioni collettive sono ammesse soltanto se non compromettono gli scopi protettivi della bandita. Gli organizzatori delle manifestazioni debbono ottenere preliminarmente il relativo permesso cantonale.
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.14
8 Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
9 Introdotta dal n. IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
10 Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
11 Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
1 Nell’adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza.
1bis Se sono competenti per l’esecuzione autorità federali diverse dall’UFAM15, la collaborazione di quest’ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.17
2 Nell’allestimento dei piani direttori e d’utilizzazione si terrà conto delle esigenze delle bandite.
3 Nelle bandite va rivolta particolare attenzione alla conservazione dei biotopi a tenore dell’articolo 18 capoverso 1bisLPNP, segnatamente come spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli selvatici indigeni e migratori. I Cantoni provvedono in particolare affinché tali biotopi:
a.
siano usati adeguatamente a fini agricoli e forestali;
b.
non siano frazionati;
c.
dispongano di un’offerta di pastura sufficiente per la selvaggina.
4 Restano salvi altri provvedimenti di più ampia portata o d’altro tenore intesi alla protezione delle specie nel senso dell’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza e degli articoli 18 e seguenti LPNP.
5 La promozione di provvedimenti intesi alla protezione dei biotopi è retta dagli articoli 18 e seguenti LPNP.
15 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4537). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
17 Introdotto dal n. II 20 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
1 I Cantoni provvedono ad informare in merito alle bandite il pubblico ed i titolari di una patente di caccia.
2 Essi provvedono a segnalare in loco le bandite.
3 Alle entrate principali delle bandite e nel caso di biotopi particolarmente degni di protezione, all’interno di tali zone, si debbono collocare cartelli che forniscano indicazioni in merito alla zona protetta, allo scopo protettivo ed ai principali provvedimenti protettivi.
4 L’Ufficio federale di topografia iscrive nelle carte nazionali per attività sulla neve le bandite federali di caccia nonché i percorsi utilizzabili al loro interno.18
18 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
1 I Cantoni provvedono affinché nelle bandite la selvaggina non causi danni intollerabili. Il ringiovanimento naturale delle foreste dev’essere assicurato.
2 I guardiacaccia delle bandite possono, per ordine del servizio cantonale competente, adottare in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali cacciabili che causino danni notevoli.
1 I Cantoni provvedono affinché gli effettivi di ungulati cacciabili che vivono nelle bandite siano adeguati di continuo alle condizioni locali, e che vi sia una struttura naturale delle classi d’età e di sesso. Essi tengono conto, al riguardo, delle necessità dell’agricoltura, della protezione della natura, e del paesaggio e della conservazione della foresta.
2 A tal fine vengono delimitate:
a.
le zone nelle quali provvedimenti di regolazione possono essere ordinati solo in casi eccezionali (zone integralmente protette);
b.
le zone nelle quali gli effettivi di caprioli, camosci, cervi nobili e cinghiali possono essere regolati o ridotti periodicamente (zone parzialmente protette).
3 Prima di prendere provvedimenti di regolazione nelle zone integralmente protette dev’essere chiesto il parere dell’UFAM20.
4 Per le zone parzialmente protette i Cantoni allestiscono piani d’abbattimento concernenti le singole specie di selvaggina e li comunicano all’UFAM. Se le bandite di Cantoni diversi sono confinanti, i piani anzidetti vanno concordati reciprocamente.
5 Nella regolazione degli effettivi è proibito l’impiego di cani, sempre che non si tratti di bracchi addestrati alla ricerca. I Cantoni possono accordare eccezioni.
6 Per l’effettuazione dei piani di abbattimento i Cantoni possono far capo, oltre che agli organi di protezione della selvaggina, a cacciatori legittimati.
20 Nuova espr. giusta il n. II 20 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
1 Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite possono abbattere in qualsiasi momento animali malati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali.
1bis Prendono i provvedimenti contro gli animali non indigeni di cui all’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza del 29 febbraio 198822 sulla caccia.
2 Annunciano immediatamente tali abbattimenti e provvedimenti al servizio cantonale competente.
21 Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
1 I Cantoni designano uno o più guardiacaccia per ogni bandita. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria come all’articolo 26 della legge sulla caccia.
2 I guardacaccia delle bandite fanno parte del personale cantonale.24
3 Sono subordinati al servizio cantonale competente.
4 Sono nominati dal Cantone. L’UFAM dev’essere consultato preventivamente.25
5 Se le bandite sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia vanno affidati anche alle guardie di confine.
24 Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
25 Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori delle bandite;
f.
partecipazione alla pianificazione di provvedimenti preventivi dei danni causati dalla selvaggina e alla regolazione degli effettivi d’ungulati, come pure esecuzione di queste misure;
fbis.27 coordinamento e sorveglianza dei provvedimenti per la regolazione di ungulati cacciabili (art. 9);
g.
organizzazione ed esecuzione della ricerca di animali feriti nelle bandite;
h.
contatti, informazione e collaborazione con rappresentanti dei Comuni, dell’agricoltura e della selvicoltura, nonché della protezione della natura e del paesaggio e della caccia;
i.
difesa degli interessi della protezione delle specie in sede d’elaborazione dei piani direttori e d’utilizzazione comunali e regionali, in quanto concernono le bandite;
k.
contatti con i servizi regionali di coordinamento e con i comandi delle piazze di tiro circa l’occupazione delle piazze d’armi e di tiro, in quanto le loro attività tocchino le bandite, e consulenza a comandanti di truppe in loco;
l.
sostegno e collaborazione a ricerche scientifiche d’intesa con il servizio cantonale competente.
2 Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda dell’UFAM, affidare altri compiti ai guardiacaccia. Per la sorveglianza delle bandite può ricorrere ad altri specialisti.28
3 I guardiacaccia tengono un diario dei lavori eseguiti.
4 L’adempimento dei compiti suindicati è oggetto di rapporto annuo all’UFAM.
26 Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
27 Introdotta dal n. IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
28 Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
29 Nuovo testo giusta il n. I 22 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle bandite è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. È stabilito in base:
a.
alla superficie delle bandite;
b.
ai costi della formazione di base e dell’equipaggiamento, nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per i compiti di sorveglianza;
c.
all’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle bandite;
d.
ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell’UFAM e volti a prevenire disturbi rilevanti.
2 Il sussidio di base annuo è fissato come segue:
a.
per tutte le bandite con una superficie fino a 20 km2: 21 000 franchi;
b.
per le bandite con una superficie compresa tra 20 e 100 km2: fino a 21 000 franchi in più, proporzionalmente all’area che eccede i 20 km2.
1 Indennità globali sono accordate per coprire i costi:
a.
del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una bandita o all’interno di un perimetro designato secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d nel quale sono indennizzati i danni della selvaggina;
b.
della prevenzione di tali danni.
2 L’ammontare delle indennità è stabilito in base alla grandezza della superficie delle bandite.
3 L’ammontare delle indennità è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.30
30 Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
1 L’UFAM stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.
2 L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
3 Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l’adempimento parziale dell’obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio 199131 sulla protezione della natura e del paesaggio.
33 Aggiornata dal n. I dell’O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1265), dal n. II 1 dell’O del 20 nov. 2013 (RU 2013 4537) e dal n. III dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
34 Abrogata dal n. I dell’O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4537).
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