Art. 1 Scopo
Le riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori hanno per scopo la protezione e la conservazione degli uccelli migratori e degli uccelli acquatici che vivono tutto l’anno in Svizzera.
922.32
del 21 gennaio 1991 (Stato 1° luglio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 della legge federale del 20 giugno 19861 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia) e l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio, nonché in applicazione della Convenzione del 2 febbraio 19713 sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri,
ordina:
Le riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori hanno per scopo la protezione e la conservazione degli uccelli migratori e degli uccelli acquatici che vivono tutto l’anno in Svizzera.
1 Sono riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori quelle enumerate nell’allegato 1.
2 L’inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (inventario) comprende per ogni zona protetta:
3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)5 (art. 5 della L del 18 giu. 20046 sulle pubblicazioni ufficiali).7
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
5
7 Nuovo testo giusta il n. I e III dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta.9 Sono considerate lievi:
8 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 1265).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
Nelle zone riaperte alla caccia, i Cantoni provvedono affinché l’attività venatoria sia in un primo tempo praticata con moderazione e espletata appieno soltanto dopo un periodo di transizione appropriato.
1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
2 L’organizzazione di gare sportive o altre manifestazioni collettive è ammessa soltanto se non compromette lo scopo della protezione. Gli organizzatori necessitano di un’autorizzazione cantonale.
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.20
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
11 Introdotta dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
14 Nuova esp. giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209
17 Introdotta dall’all. n. 7 dell’O del 14 mag. 204 sugli atterraggi esterni (RU 2014 1339). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209
18 Introdotta dal n. I dell’O del 13 mag. 2009 (RU 2009 2525). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209
19 Introdotta dal n. I dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209
1 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia tenuto conto degli obiettivi della protezione delle riserve di uccelli acquatici e migratori. Se, nel caso concreto, vi sono altri interessi, la decisione è presa ponderando i diversi interessi in causa.
1bis Se l’esecuzione compete ad autorità federali diverse dall’UFAM, la collaborazione di quest’ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199721 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.22
2 Le riserve di uccelli acquatici e migratori devono essere prese in considerazione durante l’elaborazione dei piani direttori e dei piani di utilizzazione.
3 Sono fatte salve le disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi di cui all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 196623 sulla protezione della natura e del paesaggio.24
22 Introdotto dal II 21 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
1 I Cantoni provvedono affinché i titolari di una patente di caccia e il pubblico siano informati sulle riserve di uccelli acquatici e migratori.
2 Essi provvedono a segnalare in loco le riserve d’uccelli acquatici e migratori.
3 Alle entrate principali delle riserve come pure, nel caso di biotopi particolarmente degni di protezione all’interno di queste zone, vanno collocati pannelli con indicazioni sulla zona protetta, sullo scopo della protezione e sui principali provvedimenti.
1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli.
2 Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.
1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25
1bis Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri:
1ter Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l’articolo 2 capoverso 2, devono essere:
2 Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28
3 Per l’esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209(.
26 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
27 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209)-
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209
Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell’ambito della pesca professionale, l’UFAM emana, su domanda dei Cantoni e in collaborazione con gli stessi, un aiuto all’esecuzione per la prevenzione dei danni, la stima dei danni, la regolazione delle colonie nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, nonché per il coordinamento intercantonale.
29 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
1 I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori possono abbattere in qualsiasi momento animali malati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali.
1bis Prendono i provvedimenti contro gli animali non indigeni di cui all’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza del 29 febbraio 198831 sulla caccia.
2 Annunciano immediatamente tali abbattimenti e provvedimenti al servizio cantonale competente.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
I Cantoni presentano ogni anno all’UFAM un rapporto sui provvedimenti adottati secondo gli articoli 8–10.
32 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
1 I Cantoni designano uno o più sorveglianti per ogni riserva d’uccelli acquatici e migratori. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria secondo l’articolo 26 della legge sulla caccia.
2 I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.33
3 Sono subordinati al servizio cantonale competente.
4 Sono nominati dal Cantone. L’UFAM dev’essere consultato preventivamente.34
5 Se le riserve di uccelli acquatici e migratori sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia devono essere affidati anche alle guardie di confine.
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
1 Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:
2 °Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda dell’UFAM, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve. Per la sorveglianza delle riserve può ricorrere ad altri specialisti.38
3 I sorveglianti delle riserve tengono un diario sui lavori eseguiti.
4 Sull’adempimento di questi compiti viene fatto rapporto ogni anno all’UFAM.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
36 Introdotta dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
1 I Cantoni si occupano della formazione di base dei sorveglianti delle riserve.
2 L’UFAM organizza corsi di perfezionamento sui problemi particolari relativi alle riserve degli uccelli acquatici e migratori.
39 Nuovo testo giusta il n. I 23 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. È stabilito in base:
2 Il sussidio di base annuo è fissato come segue:
1 Indennità globali sono accordate per coprire i costi:
2 L’ammontare delle indennità è stabilito in base:
3 L’ammontare delle indennità è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.40
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
Abrogato
1 L’UFAM stipula gli accordi programmatici con l’autorità cantonale competente.
2 L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
3 Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l’adempimento parziale dell’obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio 199141 sulla protezione della natura e del paesaggio.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.
42 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2209). Aggiornato dal n. II dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
(art. 2 cpv. 1)
N. | Località | Cantone(i) | Iscrizione | Revisione(i) | |
1 | Ermatingerbecken | TG | 1991 | ||
2 | Stein am Rhein | SH, TG | 1991 | 2001/2009 | |
3 | Klingnauerstausee | AG | 1991 | 2009 | |
4 | Fanel – Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin | BE, FR, VD, NE | 1991 | 2001/2009/2015 | |
5 | Chevroux jusqu’à Portalban | FR, VD | 1991 | 2001/2015/2023 | |
6 | Yvonand jusqu’à Cheyres | FR, VD | 1991 | 2001/2015 | |
7 | Grandson jusqu’à Champ-Pittet | VD | 1991 | 2001/2015 | |
8 | Les Grangettes | VD, VS | 1991 | 2001/2009 | |
9 | Rade et Rhône genevois | GE | 1991 | 2001/2009 | |
11 | Rive droite du Petit-Lac | GE, VD | 2001 | 2015 |
N. | Località | Cantone(i) | Iscrizione | Revisione(i) | |
---|---|---|---|---|---|
101 | Col de Bretolet | VS | 1991 | 2001 | |
102 | Witi | BE, SO | 1992 | 2001 | |
103 | Alter Rhein: Thal | SG | 2001 | 2015 | |
104 | Rorschacher Bucht/Arbon | SG | 2001 | ||
105 | Zürich – Obersee: Guntliweid bis Bätzimatt | SZ | 2001 | ||
106 | Reuss: Bremgarten – Zufikon bis Brücke Rottenschwil | AG | 2001 | 2009 | |
108 | Kanderdelta bis Hilterfingen | BE | 2001 | ||
109 | Wohlensee (Halenbrücke bis Wohleibrücke) | BE | 2001 | ||
110 | Stausee Niederried | BE | 2001 | ||
111 | Hagneckdelta und St. Petersinsel | BE | 2001 | 2009 | |
112 | Häftli bei Büren | BE | 2001 | ||
113 | Aare bei Solothurn und Naturschutzreservat Aare Flumenthal | SO | 2001 | ||
114 | Plaine de l’Orbe – Chavornay | VD | 2001 | 2015 | |
115 | Salavaux | VD | 2001 | ||
117 | Pointe de Promenthoux | VD | 2001 | 2009 | |
118 | Rive gauche du Petit-Lac | GE | 2001 | 2015 | |
119 | Bolle di Magadino | TI | 2001 | 2015 | |
120 | Pfäffikersee | ZH | 2009 | 2015 | |
121 | Greifensee | ZH | 2009 | 2015 | |
122 | Neeracher Ried | ZH | 2009 | 2015 | |
123 | Wauwilermoos | LU | 2009 | ||
124 | Lac de Pérolles | FR | 2009 | 2015 | |
125 | Lac de la Gruyère à Broc | FR | 2009 | ||
126 | Chablais (Lac de Morat) | FR | 2009 | ||
127 | Benkner-, Burger- und Kaltbrunner-Riet | SG | 2009 | 2015 |
43 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 13 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
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