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    930.11

    Legge federale sulla sicurezza dei prodotti

    (LSPro)

    del 12 giugno 2009 (Stato 1° luglio 2010)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a e 118 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20082,

    decreta:

    Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

    Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

    1 Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci.

    2 Essa si applica all’immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale.

    3 Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

    4 La presente legge non si applica all’immissione in commercio di prodotti usati se questi:

    a.
    sono ceduti quali pezzi d’antiquariato; oppure se
    b.
    prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna.
    Art. 2 Definizioni

    1 È considerato prodotto ai sensi della presente legge una cosa mobile pronta per l’uso, anche se incorporata in un’altra cosa mobile o immobile.

    2 Un prodotto è considerato pronto per l’uso anche se consegnato al destinatario sotto forma di componenti staccate da montare o assemblare.

    3 È considerata immissione in commercio ai sensi della presente legge la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest’ulti­mo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato. Sono equiparati all’immissione in commercio:

    a.
    l’uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale;
    b.
    l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio;
    c.
    la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi;
    d.
    l’offerta di un prodotto.

    4 È considerato produttore ai sensi della presente legge anche chi:

    a.
    si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
    b.
    rappresenta il produttore, se quest’ultimo non ha sede in Svizzera;
    c.
    ricondiziona il prodotto o esercita un’attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto.

    Sezione 2: Condizioni per l’immissione in commercio

    Art. 3 Principi

    1 I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi.

    2 I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.

    3 Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare:

    a.
    la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto;
    b.
    l’effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile;
    c.
    il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori;
    d.
    la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane).

    4 Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante:

    a.
    l’etichettatura e la presentazione;
    b.
    l’imballaggio e le istruzioni per l’assemblaggio, l’istallazione e la manutenzione;
    c.
    avvertenze e consigli di prudenza;
    d.
    istruzioni per l’uso e indicazioni relative allo smaltimento;
    e.
    tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto.

    5 Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro.

    6 Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono:

    a.
    al produttore;
    b.
    a titolo sussidiario all’importatore, al distributore o al prestatore di servizi.
    Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

    1 Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio.

    2 Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

    3 Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all’articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

    4 Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

    Art. 6 Norme tecniche

    1 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicu­rezza e di tutela della salute di cui all’articolo 4.

    2 Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

    3 L’Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute.

    4 Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.

    Art. 7 Valutazione della conformità

    1 Il Consiglio federale disciplina:

    a.
    la procedura di controllo della conformità dei prodotti con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
    b.
    l’uso di marchi di conformità.

    2 Per i prodotti che presentano un rischio elevato può prescrivere che la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute debba essere certificata da un organo di valutazione.

    Sezione 3: Obblighi consecutivi all’immissione in commercio

    Art. 8

    1 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori.

    2 Il produttore o l’importatore che immette un prodotto in commercio deve, nell’ambito della sua attività, adottare misure idonee per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione di un prodotto, per:

    a.
    individuare i pericoli che possono derivare dall’utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto;
    b.
    poter prevenire eventuali pericoli;
    c.
    poter tracciare il prodotto.

    3 Il produttore o l’importatore deve esaminare con la debita cura i reclami concernenti la sicurezza del prodotto e, se necessario, eseguire campionature.

    4 Il distributore deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Deve adottare misure che rendano possibile un’efficace collaborazione con il produttore o l’impor­tatore e con gli organi di esecuzione competenti.

    5 Il produttore o un altro responsabile dell’immissione in commercio che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi comunica senza indugio all’organo di esecuzione competente:

    a.
    tutte le informazioni che consentono un’identificazione precisa del prodotto;
    b.
    una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto;
    c.
    tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato;
    d.
    le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto.

    Sezione 4: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici

    Art. 10 Controlli e misure amministrative

    1 Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.

    2 Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l’organo di esecuzione dispone misure adeguate.

    3 Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l’organo di esecuzione può in particolare:

    a.
    proibire l’ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
    b.
    disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
    c.
    vietare l’esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
    d.
    confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.

    4 Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.

    5 Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capo­verso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L’organo cantonale di esecuzione o l’organizzazione incaricata dell’esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all’organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.

    6 Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

    Art. 11 Obbligo di collaborazione e di informazione

    Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

    Art. 12 Obbligo del segreto

    Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.

    Art. 13 Protezione dei dati e assistenza amministrativa

    1 Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all’articolo 18 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.

    2 Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.

    3 L’assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 della legge del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio.

    Art. 14 Emolumenti e finanziamento dell’esecuzione

    1 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell’esecuzione, nella misura in cui questa è di competenza della Confederazione.

    2 Gli organi di esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti e l’esecuzione di misure.

    Art. 15 Rimedi giuridici

    1 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

    2 Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

    Sezione 5: Disposizioni penali

    Art. 16 Delitti

    1 Chiunque immette intenzionalmente in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 e mette perciò in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

    2 Se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

    3 Se l’autore ha messo in pericolo per negligenza la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

    4 Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attesta­zioni, uso di attestazioni false o inesatte, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di conformità, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23–28 della legge del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio si applicano le pene comminate in tali articoli.

    Art. 17 Contravvenzioni

    1 È punito con la multa fino a 40 000 franchi, chiunque intenzionalmente:

    a.
    immette in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 4;
    b.
    viola l’obbligo di collaborazione e di informazione di cui all’articolo 11 o l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 8 capoverso 5;
    c.
    viola una disposizione d’esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

    2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

    3 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 21 Disposizioni transitorie

    1 I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011.

    2 Entro il 31 dicembre 2011 ogni produttore, importatore o distributore deve creare i presupposti per l’attuazione dell’articolo 8.

    Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

    1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell'entrata in vigore:12 1° luglio 201icure0

    12 DCF del 19 mag. 2010.

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