930.111 OSPro
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    930.111

    Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

    (OSPro)

    del 19 maggio 2010 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 4 capoverso 1, 7, 9 e 14 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto

    Art. 1

    La presente ordinanza fissa:

    a.
    prescrizioni generali sull’esecuzione della LSPro;
    b.
    prescrizioni sull’immissione in commercio, applicabili ai prodotti a titolo sussidiario per quanto non siano state stabilite prescrizioni specifiche secondo l’articolo 4 LSPro o secondo prescrizioni di legge analoghe sulla sicurezza dei prodotti;
    c.3
    ...
    d.
    prescrizioni sulla sorveglianza del mercato dei seguenti prodotti:
    1.
    macchine,
    2.
    ascensori,
    3.
    apparecchi a gas,
    4.
    attrezzature a pressione e recipienti semplici a pressione,
    5.
    prescrizioni sull’immissione in commercio di apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale (DPI);
    6.
    altri prodotti, per quanto non rientrino nel campo d’applicazione di altre regolamentazioni di diritto federale.

    3 Abrogata dall’art. 7 dell’O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU 2017 5865).

    Sezione 2: Prescrizioni generali sull’esecuzione della LSPro

    Art. 2 Principio

    Se un organo di esecuzione è incaricato dell’esecuzione di un altro atto normativo federale sulla sicurezza dei prodotti, esso attua nel suo ambito di competenza anche la LSPro e le relative disposizioni d’esecuzione.

    Art. 3 Coordinamento dell’esecuzione

    1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) coordina l’esecuzione della LSPro d’intesa con gli organi di esecuzione. A tal fine tiene conto delle prescrizioni nazionali e degli accordi internazionali in materia di sicurezza dei prodotti e di libera circolazione delle merci.

    2 La SECO può partecipare a sistemi d’informazione e di esecuzione nazionali e internazionali. A tal fine può avvalersi della collaborazione degli organi di esecu­zione e di altre autorità federali.

    3 Per lo scambio nazionale e internazionale di dati secondo l’articolo 13 capoverso 1 LSPro, gli organi di esecuzione possono rendere accessibile dati ad altre autorità mediante una procedura di richiamo.

    Art. 4 Servizio di comunicazione e d’informazione per la sicurezza dei prodotti

    1 La SECO e l’Ufficio federale del consumo (UFDC) gestiscono in comune un servizio di comunicazione e d’informazione per la sicurezza dei prodotti. A tal fine si avvalgono degli organi incaricati dell’esecuzione della LSPro.

    2 Gli organi di esecuzione trasmettono senza indugio al servizio di comunicazione e d’informazione le indicazioni secondo l’articolo 8 capoverso 5 LSPro e le decisioni di portata generale secondo l’articolo 10 capoverso 5 LSPro.

    Art. 5 Controlli e misure amministrative

    1 Gli organi di vigilanza competenti della Confederazione adottano misure amministrative secondo l’articolo 10 capoverso 5 LSPro sotto forma di una decisione di portata generale.

    2 La decisione è pubblicata nel Foglio federale una prima volta dopo la procedura amministrativa e una seconda volta dopo essere passata in giudicato.

    Sezione 3: Prescrizioni sull’immissione in commercio applicabili a titolo sussidiario

    Art. 6 Campo d’applicazione

    Le prescrizioni della presente sezione si applicano a tutti i prodotti per quanto non siano state stabilite prescrizioni specifiche secondo l’articolo 4 LSPro o secondo prescrizioni di legge sulla sicurezza dei prodotti analoghe.

    Art. 7 Eccezioni per esposizioni e presentazioni

    I prodotti che non soddisfano le condizioni per l’immissione in commercio possono essere esposti o presentati se:

    a.
    una targhetta indica chiaramente che la loro conformità con i requisiti legali non è dimostrata e che pertanto non possono essere immessi in commercio; e
    b.
    sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute delle persone.
    Art. 8 Lingua delle istruzioni

    1 Le istruzioni per l’esercizio, l’uso e la manutenzione nonché gli opuscoli informativi sono redatti nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.

    2 Le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo contenuti nelle suddette istruzioni sono redatti in tutte le lingue ufficiali svizzere. Al posto del testo è permessa l’utilizzazione di simboli se garantisce un’informazione sufficiente.

    3 Se l’installazione e la manutenzione di un prodotto sono eseguite esclusivamente da personale specializzato del produttore o del suo rappresentante con sede in Svizzera, le istruzioni relative a questi lavori possono essere redatte nella lingua del personale specializzato. Le informazioni necessarie devono essere fornite agli organi di esecuzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

    Art. 9 Dichiarazione di conformità

    1 La dichiarazione di conformità certifica che:

    a.
    un prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; e
    b.
    la valutazione della conformità è stata eseguita in modo corretto.

    2 La dichiarazione di conformità è rilasciata dal produttore o dal suo rappresentante con sede in Svizzera.

    3 Se un prodotto sottostà a varie regolamentazioni che richiedono una valutazione della conformità, è possibile rilasciare un’unica dichiarazione.

    Art. 10 Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità

    1 Quale prova della conformità con i requisiti di cui agli articoli 3–5 LSPro, chi immette in commercio prodotti deve poter esibire la documentazione tecnica necessaria e la dichiarazione di conformità. Tale obbligo sussiste dalla data di immissione in commercio del prodotto e si estende per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione, ma almeno per dieci anni dalla fabbricazione. Nel caso di produzione in serie, il termine di dieci anni decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.

    2 La documentazione tecnica, le dichiarazioni di conformità e le informazioni necessarie alla loro valutazione devono essere presentate o fornite agli organi di esecuzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

    Art. 11 Lingue ufficiali

    Le lingue ufficiali svizzere ai sensi degli articoli 8–10 sono il tedesco, il francese e l’italiano.

    Sezione 4: ...

    Sezione 5: Sorveglianza del mercato

    Art. 19 Campo d’applicazione

    Le prescrizioni della presente sezione ai applicano:

    a.
    alle macchine ai sensi dell’ordinanza del 2 aprile 20085 sulle macchine;
    b.
    agli ascensori ai sensi dell’ordinanza del 23 giugno 19996 sugli ascensori;
    c.
    agli apparecchi a gas ai sensi dell’ordi­nanza del 25 ottobre 20177 sugli apparecchi a gas;
    d.
    alle attrezzature a pressione ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 20028 sulle attrezzature a pressione;
    e.
    ai recipienti semplici a pressione ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 20029 sui recipienti a pressione;
    f.
    ai dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi dell’ordi­nanza del 25 ottobre 201710 sui DPI;
    g.
    agli altri prodotti per quanto non rientrino nel campo d’applicazione delle prescrizioni di cui alle lettere a–f o di altre regolamentazioni di diritto fede­rale.

    5 RS 819.14

    6 [RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III. RU 2016 219 art. 9]. Vedi ora l’O del 25 nov. 2015 (RS 930.112).

    7 RS 930.116. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018.

    8 [RU 2003 38; 2010 2583 all. 4 n. II 5; 2015 1903 all. 6 n. 6. RU 2016 233 art. 7 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 25 nov. 2016 (RS 930.114).

    9 [RU 2003 107; 2010 2583 all n. II 6. RU 2016 227 art. 7]. Vedi ora l’O sui recipienti a pressione del 25 nov. 2015 (RS 930.113).

    10 RS 930.115. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018.

    Art. 20 Organi di controllo

    1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull’immissione in commercio spetta:

    a.
    all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
    b.
    all’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi);
    c.
    alle organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento federale dell’eco­nomia, della formazione e della ricerca (DEFR)11.

    2 Il DEFR disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l’entità e il finanziamento delle attività di controllo.

    11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 21 Collaborazione di altre autorità e organizzazioni

    1 Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 196412 sul lavoro vigilano, nell’ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino prodotti conformi alle prescrizioni di sicurezza.

    2 Gli organi di esecuzione notificano alla SECO e agli organi di controllo i prodotti che presentano o si presuppone presentino carenze in materia di sicurezza.

    3 Il DEFR può chiedere la collaborazione di altre autorità e organizzazioni e concludere con essi accordi in tal senso.

    4 Gli organi di controllo possono chiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini13, per un determinato periodo, informazioni sull’importazione di prodotti designati con precisione.

    12 RS 822.11

    13 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

    Art. 22 Compiti e competenze degli organi di controllo

    1 Gli organi di controllo effettuano controlli per campionatura in merito al rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai prodotti. Procedono inoltre a un con­trollo se vi sono indizi giustificati secondo cui i prodotti non sono conformi alle prescrizioni.

    2 Il controllo di cui al capoverso 1 comprende:

    a.
    l’esame formale inteso a stabilire se:
    1.
    la dichiarazione di conformità, qualora richiesta, è disponibile ed è conforme alle prescrizioni legali, e
    2.
    la documentazione tecnica necessaria è completa;
    b.
    ove necessario, un controllo visivo e funzionale;
    c.
    ove necessario, un controllo successivo del prodotto contestato.

    3 Nell’ambito dei controlli gli organi di controllo sono autorizzati in particolare a:

    a.
    chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dei prodotti;
    b.
    prelevare campioni;
    c.
    ordinare verifiche;
    d.
    accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.

    4 Gli organi di controllo possono ordinare una verifica tecnica del prodotto se sussistono dubbi sul fatto che questi:

    a.
    corrisponda alla documentazione inoltrata; oppure
    b.
    nonostante sia stata inoltrata una documentazione corretta, sia conforme alle prescrizioni vigenti.

    5 Gli organi di controllo ordinano le misure necessarie secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4 LSPro se:

    a.
    chi immette in commercio un prodotto non esibisce o esibisce in modo incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3 entro il termine fissato dagli organi di controllo; oppure
    b.
    il prodotto non è conforme alle prescrizioni della LSPro e della presente ordinanza.

    6 Prima di ordinare le misure, gli organi di controllo accordano al responsabile dell’immissione in commercio la possibilità di prendere posizione in merito.

    Art. 24 Coordinamento e informazione degli organi di controllo

    1 Gli organi di controllo si informano reciprocamente e comunicano le loro informazioni alla SECO.

    2 Gli organi di controllo segnalano alla SECO i prodotti che non soddisfano le prescrizioni di sicurezza indicando le misure pertinenti.

    3 Se emanano una decisione, gli organi di controllo ne inviano una copia alla SECO.

    Art. 25 Autorità di vigilanza

    1 La vigilanza sull’esecuzione delle prescrizioni della presente sezione spetta alla SECO.

    2 La SECO coordina l’attività degli organi di controllo.

    3 La SECO può emanare istruzioni sulla sorveglianza del mercato.

    Art. 27 Emolumenti

    Le autorità riscuotono emolumenti per:

    a.
    i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
    b.
    le decisioni relative all’edizione di dichiarazioni di conformità e di docu­menti tecnici;
    c.
    altre decisioni e misure secondo l’articolo 10 LSPro occasionate dal responsabile dell’immissione in commercio.
    Art. 28 Calcolo degli emolumenti in funzione del dispendio di tempo

    1 I seguenti emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo:

    a.
    gli emolumenti secondo l’articolo 27;
    b.
    gli emolumenti per la designazione e i controlli di organismi di valutazione della conformità secondo gli articoli 24–33 OAccD15 in relazione a prodotti conformemente alla presente sezione.

    2 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

    3 Per i controlli urgenti o effettuati al di fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 31 Disposizioni transitorie

    I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011.

    Allegati 1 a 317

    17 Abrogati dall’art. 7 dell’O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU 2017 5865).

    Allegato 4

    (art. 30)

    Abrogazione e modifica del diritto vigente

    I

    Le seguenti ordinanze sono abrogate:

    1.
    ordinanza del 12 giugno 199518 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici;
    2.
    ordinanza del DFE del 12 giugno 199519 sulle procedure di valutazione della conformità di apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale;
    3.
    ordinanza del DFE del 16 giugno 200620 concernente gli emolumenti per le installazioni e gli apparecchi tecnici.

    II

    Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

    ...21

    18 [RU 1995 2770; 1996 1867; 2000 187; 2002 853; 2008 1785 all. 2 n. 1]

    19 [RU 1995 2783; 2009 2571]

    20 [RU 2006 2681]

    21 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2583.

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