Art. 1
La presente ordinanza fissa:
- a.
- prescrizioni generali sull’esecuzione della LSPro;
- b.
- prescrizioni sull’immissione in commercio, applicabili ai prodotti a titolo sussidiario per quanto non siano state stabilite prescrizioni specifiche secondo l’articolo 4 LSPro o secondo prescrizioni di legge analoghe sulla sicurezza dei prodotti;
- c.3
- ...
- d.
- prescrizioni sulla sorveglianza del mercato dei seguenti prodotti:
- 1.
- macchine,
- 2.
- ascensori,
- 3.
- apparecchi a gas,
- 4.
- attrezzature a pressione e recipienti semplici a pressione,
- 5.
- prescrizioni sull’immissione in commercio di apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale (DPI);
- 6.
- altri prodotti, per quanto non rientrino nel campo d’applicazione di altre regolamentazioni di diritto federale.
3 Abrogata dall’art. 7 dell’O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU 2017 5865).