Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina, per i mezzi di contenimento destinati al trasporto di merci pericolose (mezzi di contenimento per merci pericolose) su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune:
- a.
- l’immissione in commercio e la relativa valutazione della conformità;
- b.
- la rivalutazione della conformità;
- c.
- i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali;
- d.
- la sorveglianza sul mercato.
2 L’ordinanza si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera che:
- a.
- fabbricano o fanno fabbricare mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi e dichiarano di esserne i fabbricanti (fabbricanti);
- b.
- importano in Svizzera mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (importatori);
- c.
- forniscono mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (distributori);
- d.
- sono proprietari di mezzi di contenimento per merci pericolose;
- e.
- utilizzano mezzi di contenimento per merci pericolose (operatori).
3 L’ordinanza non si applica ai mezzi di contenimento usati per il trasporto di merci pericolose della classe 7 (materiali radioattivi) secondo:
- a.
- la sezione 2.2.7 del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)7, appendice C alla Convenzione del 9 maggio 19808 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 19999; o
- b.
- la sezione 2.2.7 dell’Accordo europeo del 30 settembre 195710 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).
7 Il RID non è pubblicato nella RU. Estratti dell’all. e delle sue mod. possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org.
10 RS 0.741.621