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    930.111.4

    Ordinanza concernente l’immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose

    (Ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose, OMCont)

    del 31 ottobre 2012 (Stato 1° luglio 2016)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 5 capoverso 1, 20 capoverso 3 e 24 capoverso 1 della legge del 25 settembre 20151 sul trasporto di merci; visti gli articoli 30 capoverso 5, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale; visti gli articoli 46a e 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 9 della legge federale del 12 giugno 20094 sulla sicurezza dei prodotti; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),6

    ordina:

    1 RS 742.41

    2 RS 741.01

    3 RS 172.010

    4 RS 930.11

    5 RS 946.51

    6 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina, per i mezzi di contenimento destinati al trasporto di merci pericolose (mezzi di contenimento per merci pericolose) su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune:

    a.
    l’immissione in commercio e la relativa valutazione della conformità;
    b.
    la rivalutazione della conformità;
    c.
    i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali;
    d.
    la sorveglianza sul mercato.

    2 L’ordinanza si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera che:

    a.
    fabbricano o fanno fabbricare mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi e dichiarano di esserne i fabbricanti (fabbricanti);
    b.
    importano in Svizzera mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (importatori);
    c.
    forniscono mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (distributori);
    d.
    sono proprietari di mezzi di contenimento per merci pericolose;
    e.
    utilizzano mezzi di contenimento per merci pericolose (operatori).

    3 L’ordinanza non si applica ai mezzi di contenimento usati per il trasporto di merci pericolose della classe 7 (materiali radioattivi) secondo:

    a.
    la sezione 2.2.7 del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)7, appendice C alla Convenzione del 9 maggio 19808 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 19999; o
    b.
    la sezione 2.2.7 dell’Accordo europeo del 30 settembre 195710 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).

    7 Il RID non è pubblicato nella RU. Estratti dell’all. e delle sue mod. possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org.

    8 RS 0.742.403.1

    9 RS 0.742.403.12

    10 RS 0.741.621

    Art. 2 Definizioni

    Ai fini della presente ordinanza s’intendono per:

    a.11
    mezzi di contenimento per merci pericolose: recipienti a pressione che non sono attrezzature a pressione trasportabili, imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, grandi imballaggi, cisterne, contenitori per merci alla rinfusa e unità mobili per la fabbricazione di esplosivi o oggetti contenenti esplosivi che:
    1.
    per il trasporto per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, possono essere utilizzati secondo il RID nonché secondo l’allegato 2.1 capitolo 6 dell’ordinanza del 31 ottobre 201212 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD),
    2.
    per il trasporto su strada, possono essere utilizzati secondo l’ADR nonché secondo l’appendice 1 capitolo 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 200213 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR);
    b.
    attrezzature a pressione trasportabili: i seguenti mezzi di contenimento per merci pericolose:
    1.14
    recipienti a pressione, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.2 RID o il capitolo 6.2 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con numero 6 o 7 nel codice di classificazione secondo RID o ADR) o di sostanze secondo la tabella 3 nell’istruzione di imballaggio P200 di cui al capitolo 4.1 RID/ADR,
    2.15
    cisterne, carri-batteria, veicoli-batteria nonché container per gas a elementi multipli, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.8 RID o il capitolo 6.8 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con il numero 6 o 7 nel codice di classificazione secondo RID o ARD) o di sostanze di cui all’allegato I della direttiva 2010/35/UE16,
    3.
    cartucce di gas (n. ONU 2037), ma non aerosol (n. ONU 1950), recipienti criogenici aperti, bombole per gas per apparecchi respiratori ed estintori (n. ONU 1044), né attrezzature a pressione trasportabili escluse secondo la sottosezione 1.1.3.2 RID o la sottosezione 1.1.3.2 ADR, né attrezzature a pressione trasportabili escluse dalle prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi in base alle prescri­zioni speciali del capitolo 3.3 RID o del capitolo 3.3 ADR.

    11 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

    12 RS 742.412

    13 RS 741.621

    14 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

    15 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

    16 Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, versione della GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

    Art. 4 Allegati

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli allegati alle nuove condizioni.

    Sezione 2: Immissione in commercio e procedure di valutazione della conformità

    Art. 5 Condizioni per l’immissione in commercio

    I mezzi di contenimento per merci pericolose possono essere immessi in commercio se:

    a.
    per il trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, soddisfano le prescrizioni del RID o dell’allegato 2.1, capitolo 6 RSD;
    b.
    per il trasporto su strada, soddisfano le prescrizioni dell’ADR o dell’appen­dice 1, capitolo 6.14 SDR.
    Art. 6 Procedure per le attrezzature a pressione trasportabili

    1 Le attrezzature a pressione trasportabili immesse in commercio per la prima volta devono essere sottoposte a una procedura di valutazione della conformità. Si applicano:

    a.
    al trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, le procedure di cui alle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 RID;
    b.
    al trasporto su strada, le procedure di cui alle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 ADR.

    2 Le procedure di cui al capoverso 1 si applicano anche ai controlli periodici, ai controlli intermedi e ai controlli eccezionali delle attrezzature a pressione trasportabili.

    Art. 8 Marchio Pi per attrezzature a pressione trasportabili

    1 Sulle attrezzature a pressione trasportabili e sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza, soggette alle procedure di cui all’articolo 6, deve essere apposto il marchio Pi secondo l’allegato 2 al termine delle procedure stesse.

    2 Le attrezzature a pressione trasportabili recanti un marchio di conformità secondo la direttiva 84/525/CEE17, 84/526/CEE18 o 84/527/CEE19 devono essere provviste di marchio Pi secondo l’allegato 2 in occasione del controllo periodico successivo.

    3 Il marchio Pi deve essere apposto:

    a.
    dal fabbricante in occasione della valutazione della conformità secondo l’articolo 6 capoverso 1;
    b.
    dall’organismo di valutazione della conformità in occasione di un controllo periodico secondo l’articolo 6 capoverso 2.

    4 Chi appone o fa apporre il marchio Pi conferma che l’attrezzatura a pressione trasportabile è conforme alle prescrizioni del RID o dell’ADR.

    17 Direttiva 84/525/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

    18 Direttiva 84/526/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

    19 Direttiva 84/527/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

    Art. 9 Obbligo di diligenza

    Prima di immettere in commercio un mezzo di contenimento per merci pericolose, l’importatore o il distributore si accerta che il fabbricante o il suo mandatario abbia svolto la pertinente procedura di valutazione della conformità.

    Art. 10 Eccezioni per esposizioni e presentazioni

    I mezzi di contenimento per merci pericolose che non soddisfano le condizioni per l’immissione in commercio possono essere esposti o presentati nonché trasportati a tal fine dopo essere stati riempiti se:

    una targa indica chiaramente che la loro conformità ai requisiti legali non è provata e che pertanto non possono essere immessi in commercio; e
    sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute delle persone.
    Art. 11 Deroghe

    1 Per chiedere alle autorità competenti una deroga alle prescrizioni di cui all’arti­colo 5, il richiedente deve inoltrare, insieme alla domanda, un rapporto di perizia.

    2 I rapporti di perizia devono essere redatti da periti in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 3.

    Sezione 3: Organismi di valutazione della conformità

    Art. 12 Condizioni

    1 Gli organismi che intendono effettuare valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali per le attrezzature a pressione trasportabili devono:

    a.
    essere designati dal DATEC come organismi di valutazione della conformità secondo l’articolo 15; e
    b.
    essere riconosciuti come organismi di valutazione della conformità nel quadro dell’Accordo del 21 giugno 199920 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

    2 Gli organismi di valutazione della conformità per altri mezzi di contenimento per merci pericolose devono:

    a.
    essere designati dal DATEC come organismi di valutazione della conformità secondo l’articolo 15;
    b.
    essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; oppure
    c.
    essere autorizzati o riconosciuti in altro modo conformemente al diritto svizzero.

    3 Chi si riferisce alla documentazione emessa da un organismo di valutazione della conformità che non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 o 2 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e la qualifica dell’organismo in questione soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

    Art. 13 Obblighi

    Gli obblighi degli organismi di valutazione della conformità sono definiti nell’allegato 4.

    Art. 14 Cessazione o cambiamento di attività

    1 In caso di cessazione o cambiamento di attività, l’organismo di valutazione della conformità deve preventivamente assicurarsi che i documenti relativi a valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali rimangano a disposizione dell’autorità competente.

    2 La disponibilità della documentazione è disciplinata dai termini di conservazione prescritti dal RID o dall’ADR.

    Art. 1521 Designazione

    1 Il DATEC designa come organismi di valutazione della conformità gli organismi che:

    a.
    sono accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo la norma EN ISO/IEC 1702022; e
    b.
    soddisfano le condizioni definite nell’allegato 5.

    Definisce i campi tecnici e le procedure autorizzati degli organismi di valutazione della conformità.

    Attribuisce un numero d’identificazione agli organismi di valutazione della conformità designati.

    21 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

    22 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Art. 16 Vigilanza

    1 L’UFT vigila sugli organismi di valutazione della conformità designati.

    2 Esso coordina le sue attività con quelle di vigilanza del SAS.

    Sezione 4: Sorveglianza sul mercato

    Art. 17 Collaborazione di altre autorità o organizzazioni

    1 Il DATEC può chiedere la collaborazione di altre autorità o organizzazioni e concludere con esse accordi in tal senso.

    2 L’UFT può esigere che per un determinato periodo di tempo l’Amministrazione federale delle dogane gli notifichi le importazioni di mezzi di contenimento per merci pericolose precisamente designati.

    Art. 18 Compiti e competenze dell’UFT

    1 L’UFT procede a controlli qualora indizi fondati indichino che mezzi di contenimento per merci pericolose non sono conformi alle prescrizioni. Per accertare il rispetto di queste ultime può effettuare controlli a campione.

    2 Il controllo comprende:

    a.
    l’esame formale inteso a stabilire se:
    1.
    la valutazione della conformità o i risultati dei controlli periodici, dei controlli intermedi e dei controlli eccezionali sono disponibili e conformi alle prescrizioni legali, e
    2.
    la documentazione tecnica necessaria è completa;
    b.
    ove necessario, un esame visivo e una prova funzionale di tutti gli equipaggiamenti;
    c.
    ove necessario, un controllo successivo del mezzo di contenimento con­testato.

    3 Nell’ambito dei controlli l’UFT può in particolare:

    a.
    chiedere al fabbricante, al suo mandatario, all’importatore o al distributore la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del mezzo di contenimento;
    b.
    prelevare campioni;
    c.
    ordinare verifiche;
    d.
    accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.

    4 Può inoltre ordinare una verifica tecnica del mezzo di contenimento se sussistono dubbi sul fatto che esso:

    a.
    corrisponda alla documentazione inoltrata; o
    b.
    sia conforme alle prescrizioni vigenti, nonostante la correttezza della documentazione inoltrata.

    5 L’UFT ordina le misure necessarie secondo l’articolo 10 capoversi 2–4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti se:

    a.
    il fabbricante, il suo mandatario, l’importatore o il distributore presentano in modo tardivo o incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3; o
    b.
    il mezzo di contenimento non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.

    6 Prima di ordinare le misure, l’UFT accorda al fabbricante, al suo mandatario, all’importatore o al distributore la possibilità di prendere posizione.

    7 L’UFT pubblica rapporti periodici sui risultati della sorveglianza sul mercato.

    Art. 19 Obblighi di collaborazione e d’informazione

    1 I fabbricanti, i loro mandatari, gli importatori, i distributori, i proprietari e gli operatori nonché le persone che agiscono per essi devono:

    a.
    collaborare all’esecuzione della presente ordinanza e fornire gratuitamente all’UFT tutte le informazioni necessarie;
    b.
    conservare per il periodo prestabilito i documenti tecnici menzionati nelle prescrizioni del RID o dell’ADR concernenti la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali dei mezzi di contenimento per merci pericolose e presentarli ogni qualvolta l’UFT lo richieda;
    c.
    permettere all’UFT di accedere all’azienda e di effettuare le indagini necessarie.

    2 Su richiesta, i fabbricanti e i loro mandatari, gli importatori, i distributori, i proprietari e gli operatori devono indicare all’UFT per un periodo di almeno dieci anni i nomi di tutte le persone da cui hanno ricevuto o a cui hanno fornito mezzi di contenimento per merci pericolose.

    Art. 21 Mezzi di contenimento non conformi

    1 Qualora un fabbricante, un suo mandatario, un importatore, un distributore, un proprietario o un operatore ritenga o abbia motivo di supporre che i mezzi di contenimento da lui immessi in commercio, utilizzati o gestiti non soddisfino le esigenze della presente ordinanza, deve adottare senza indugio i correttivi adeguati.

    2 Se i mezzi di contenimento presentano pericoli, il fabbricante, il suo mandatario, l’importatore, il distributore, il proprietario o l’operatore deve informarne immediatamente l’UFT. Esso deve fornire all’UFT indicazioni dettagliate, soprattutto riguardo alla non conformità e ai correttivi adottati.

    3 Tutti i casi di mezzi di contenimento non conformi e i correttivi adottati devono essere documentati.

    Sezione 5: Emolumenti

    Art. 23 Emolumenti per la vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità e la sorveglianza sul mercato

    1 L’UFT riscuote emolumenti per:

    a.
    controlli e misure conseguenti, laddove risulti che un organismo di valutazione della conformità designato non adempie i suoi obblighi secondo l’articolo 13 o non soddisfa le condizioni di cui all’allegato 5;
    b.
    le seguenti attività nell’ambito della sorveglianza sul mercato:
    1.
    controlli, laddove risulti che il mezzo di contenimento non è conforme alle prescrizioni,
    2.
    decisioni relative all’edizione di valutazioni della conformità e documenti tecnici,
    3.
    decisioni e misure secondo l’articolo 18 capoverso 5 determinate dal fabbricante, dal suo mandatario, dall’importatore o dal distributore.

    2 Gli emolumenti per la vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità e per la sorveglianza sul mercato sono retti dall’ordinanza del 25 novembre 199824 sugli emolumenti e sulle tasse dell’Ufficio federale dei trasporti.

    Sezione 6: Disposizioni penali

    Art. 24 Disposizioni penali per il settore delle strade

    Nel trasporto di merci pericolose su strada, è punito con la multa chiunque:

    a.
    appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 ADR senza esserne autorizzato;
    b.
    appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 ADR senza che gli stessi abbiano superato i controlli prescritti;
    c.
    non adempie uno degli obblighi di cui agli articoli 9, 13 o 19.
    Art. 25 Disposizioni penali per i settori delle ferrovie e degli impianti di trasporto a fune

    Nel trasporto di merci pericolose per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

    a.
    appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 RID o la parte 6 ADR senza esserne autorizzato;
    b.
    appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 RID o la parte 6 ADR senza che gli stessi abbiano superato i controlli prescritti;
    c.
    non adempie uno degli obblighi di cui agli articoli 9, 13 o 19.

    Sezione 7: Disposizioni finali

    Art. 26 Esecuzione

    1 L’ UFT esegue la presente ordinanza.

    2 Emana direttive sull’esecuzione e l’attuazione della presente ordinanza.25

    25 Introdotto dal n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

    Art. 27 Disposizioni transitorie

    1 Alle attrezzature a pressione trasportabili, immesse in commercio in data anteriore al 1° gennaio 2013 e sprovviste di marchio di conformità secondo le direttive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 o 84/527/CEE30, si applica la procedura di cui all’allegato 6 per la rivalutazione della conformità.

    2 Le attrezzature a pressione trasportabili immesse in commercio in data anteriore al 1° gennaio 2013 e non sottoposte a rivalutazione della conformità possono essere ancora utilizzate per:

    a.
    il traffico merci in Svizzera;
    b.
    il traffico merci tra la Svizzera e gli Stati contraenti il RID nonché le Parti contraenti l’ADR, purché questi Stati o queste Parti non siano membri dell’Unione europea.

    3 e 4 ...31

    26 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b n. 1.

    27 Direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili, GU L 138 del 1.6.1999, pag. 20; modificata da ultimo dalla direttiva 2002/50/CE, GU L 149 del 7.6.2002, pag. 28 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

    28 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.

    29 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.

    30 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.

    31 Abrogati dal n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

    Allegato 132

    32 Aggiornato dal n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

    (art. 7)

    Procedure di valutazione della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose diversi dalle attrezzature a pressione trasportabili

    1.
    Le seguenti prescrizioni sono da ritenersi adempiute se le procedure menzionate nella tabella 1 sono attuate dagli organismi di valutazione della conformità indicati:
    a.
    per il trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, i capitoli 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6 RID nonché l’allegato 2.1 numero 6 RSD;
    b.
    per il trasporto su strada, i capitoli 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6 ADR nonché l’allegato 1 capitolo 6.14 SDR.

    Tabella 1

    Procedura

    Organismo di valutazione della conformità

    Approvazione del prototipo

    Xa

    Riconoscimento e sorveglianza dei programmi di controllo della qualità dei fabbricanti

    Xa

    Controllo e prova iniziali

    Xa o IS

    Ispezione e controllo periodici

    Xa o Xb o IS

    2.
    Le seguenti prescrizioni sono da ritenersi adempiute se le procedure menzionate nella tabella 2 sono attuate dagli organismi di valutazione della conformità indicati:
    a.
    per il trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, i capitoli da 6.7 a 6.11 RID;
    b.
    per il trasporto su strada, i capitoli 6.7–6.12 ADR.

    Tabella 2

    Procedura

    Organismo di valutazione della conformità

    Approvazione del prototipo

    Xa

    Sorveglianza della fabbricazione

    Xa

    Controllo e prova iniziali

    Xa

    Controllo periodico e controllo intermedio

    Xa

    Controllo eccezionale

    Xa

    3.
    Si intende per:
    Xa: un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 di categoria A e designato secondo l’allegato 5 o una persona incaricata dall’autorità competente;
    Xb: un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 di categoria B e designato secondo l’allegato 5;
    IS: un servizio di controllo interno posto sotto la sorveglianza di un organismo di valutazione della conformità Xa.
    4.
    Alle singole procedure si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1.8.7 RID o della sezione 1.8.7 ADR.
    5.
    Il riconoscimento dei programmi di controllo della qualità dei fabbricanti è rilasciato a tempo determinato e deve essere rinnovato di regola ogni tre anni. In singoli casi l’UFT può fissare intervalli di rinnovo diversi.

    Allegato 2

    (art. 8 cpv. 1)

    Marchio Pi

    1.
    Le dimensioni del seguente marchio Pi sono definite nell’articolo 15 della direttiva 2010/35/UE33. L’immagine ha carattere informativo.

    2.
    Il marchio Pi deve essere apposto in maniera visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica nonché sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
    3.
    Il marchio Pi deve essere apposto prima dell’immissione in commercio o della messa a disposizione delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
    4.
    Il marchio Pi deve essere seguito dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che è responsabile per il controllo e la prova iniziali.
    5.
    Il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità deve essere apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
    6.
    Il marchio con la data del controllo periodico o, se del caso, del controllo intermedio deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità responsabile del controllo periodico.

    33 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b n. 1.

    Allegato 3

    (art. 11 cpv. 2)

    Requisiti dei periti

    1.
    Sono periti le persone fisiche che, nel settore da controllare, dispongono delle conoscenze specifiche e dell’esperienza adeguate alla complessità della deroga richiesta e alla sua rilevanza ai fini della sicurezza.
    2.
    I periti devono comprovare di possedere una formazione adeguata e di aver realizzato oggetti paragonabili a quelli da controllare oppure di averne valutato la conformità.
    3.
    I periti devono avere sufficiente familiarità con le tecnologie utilizzate per la fabbricazione degli oggetti da controllare, compresi i loro accessori, con l’utilizzazione effettiva o prevista di tali oggetti e con le disfunzioni che possono verificarsi durante l’uso o l’esercizio degli stessi.
    4.
    I periti sono indipendenti dalle parti interessate. Il perito non può essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l’acquirente, il proprietario, il detentore, l’utilizzatore dell’oggetto da controllare né il mandatario di alcuna di suddette parti.
    5.
    I periti non svolgono attività che potrebbero entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o nuocere alla loro affidabilità nelle attività di controllo. In particolare devono essere indipendenti da ogni pressione commerciale, finanziaria o di altra natura, suscettibile di influire sul loro giudizio.
    6.
    I periti devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile adeguata. Mandanti e periti concordano la portata della responsabilità civile e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.
    7.
    I presenti requisiti si considerano soddisfatti per il personale degli organismi di valutazione della conformità designati secondo l’articolo 15.

    Allegato 4

    (art. 13)

    Obblighi degli organismi di valutazione della conformità

    Gli organismi che intendono effettuare valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali di attrezzature a pressione trasportabili devono adempiere gli obblighi previsti dalle seguenti sottosezioni del RID o dell’ADR:
    a.
    1.8.6.2 in merito al loro lavoro;
    b.
    1.8.6.4 in caso di deleghe;
    c.
    1.8.6.5 in merito agli obblighi di notifica.
    2.
    Gli altri organismi di valutazione della conformità devono adempiere per analogia gli obblighi di cui al numero 1 lettere a–c.
    3.
    Gli organismi di valutazione della conformità che svolgono attività di valutazione e di controllo analoghe per mezzi di contenimento comparabili devono scambiarsi informazioni pertinenti sui risultati negativi e, a richiesta, anche sui risultati positivi delle valutazioni e dei controlli.
    4.
    Gli organismi di valutazione della conformità designati dal DATEC devono adempiere gli obblighi particolari seguenti:
    a.
    partecipazione al lavoro normativo pertinente secondo le disposizioni del DATEC;
    b.
    partecipazione agli eventi di coordinamento organizzati dall’UFT.

    Allegato 5

    (art. 15)

    Designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte del DATEC

    1. Procedura

    1.1 La domanda di designazione in qualità di organismo di valutazione della conformità va inoltrata al DATEC. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

    a.
    la descrizione delle attività e delle procedure in rapporto con la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali;
    b.
    la descrizione dei mezzi di contenimento per merci pericolose di cui l’organismo intende valutare la conformità;
    c.
    la copia della decisione del SAS in cui si attesta che l’organismo è accreditato secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a;
    d.
    le prove che l’organismo soddisfa le condizioni per la designazione;
    e.
    la conferma che l’organismo ha preso atto dei suoi obblighi secondo l’allegato 4 e si impegna ad adempierli;
    f.
    la rappresentazione dell’impronta e l’immagine del marchio di controllo previsto per i mezzi di contenimento diversi dalle attrezzature a pressione trasportabili.

    1.2 Il DATEC:

    a.
    designa l’organismo di valutazione della conformità mediante decisione e gli attribuisce un numero di identificazione;
    b.
    tiene un elenco accessibile al pubblico di tutti gli organismi di valutazione della conformità designati, i loro marchi di controllo e i numeri di identificazione;
    c.
    rende noti gli organismi designati a valutare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in modo che possano essere riconosciuti come organismo di valutazione della conformità nel quadro dell’Accor­do del 21 giugno 199934 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

    2. Condizioni

    L’organismo di valutazione della conformità deve:

    a.
    disporre di personale idoneo, formato, competente ed esperto, integrato in una struttura organizzativa adeguata e in grado di assolvere correttamente le sue funzioni tecniche;
    b.
    avere accesso alle necessarie e appropriate installazioni e apparecchiature;
    c.
    lavorare in modo indipendente, al riparo da influenze che potrebbero ostacolare il suo lavoro;
    d.
    mantenere il segreto commerciale sulle attività imprenditoriali e su quelle protette dal diritto di proprietà del fabbricante e degli altri organismi di valutazione della conformità;
    e.
    distinguere chiaramente i compiti concernenti la valutazione della confor­mità dagli altri compiti non correlati;
    f.
    mettere in opera un sistema documentato di gestione della qualità;
    g.
    assicurare l’esecuzione dei controlli definiti nel RID o nell’ADR; e
    h.
    gestire un sistema di rapporti e registrazioni adatto ed efficace che soddisfi i requisiti indicati nelle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 RID o nelle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 ADR.

    Allegato 6

    (art. 27 cpv. 1)

    Rivalutazione della conformità

    Per la rivalutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili si applica la procedura seguente.

    1.
    Il proprietario o l’operatore di attrezzature a pressione trasportabili deve:
    a.
    rivolgersi a un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 di categoria A e riconosciuto per le rivalutazioni;
    b.
    fornire a suddetto organismo tutte le informazioni sulle attrezzature a pressione trasportabili affinché questo possa identificarle in modo univoco (origine, regole applicabili in materia di progettazione, eventuali limitazioni d’utilizzazione prescritte e note concernenti eventuali danni o riparazioni effettuate e, per quanto riguarda le bombole di acetilene, anche indicazioni relative alla massa porosa).
    2.
    L’organismo valuta se le attrezzature a pressione trasportabili in questione offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature che soddisfano i requisiti del RID o dell’ADR. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni prodotte conformemente al numero 1 e, se del caso, di controlli supplementari.
    3.
    Se i risultati della valutazione di cui al numero 2 sono soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili sono sottoposte al controllo periodico previsto dal RID o dall’ADR. Se sono soddisfatti i requisiti di tale controllo periodico, allora il marchio Pi è apposto dall’organismo responsabile del controllo periodico o sotto la sua sorveglianza. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità. Quest’ultimo rilascia un certificato di rivalutazione della conformità tenendo conto di quanto riportato al numero 5.
    4.
    Per i recipienti a pressione fabbricati in serie, compresi i rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, un organismo accreditato di categoria A valuta la conformità del prototipo secondo il numero 2 e rilascia un certificato di rivalutazione della conformità. Al successivo controllo periodico i recipienti a pressione così valutati sono provvisti di marchio secondo l’arti­colo 8. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità responsabile del controllo.
    5.
    In tutti i casi l’organismo responsabile del controllo periodico rilascia il certificato di rivalutazione della conformità. Tale certificato contiene almeno le indicazioni seguenti:
    a.
    il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che rilascia il certificato e, se diverso, il numero di identificazione dell’organismo accreditato di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità secondo il numero 2;
    b.
    il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’operatore;
    c.
    in caso di applicazione della procedura di cui al numero 4, i dati per l’identificazione del certificato di rivalutazione della conformità del prototipo;
    d.
    i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili alle quali è stato apposto il marchio Pi, compresi almeno il numero o i numeri di serie; e
    e.
    la data di rilascio.
    6.
    L’organismo responsabile rilascia un certificato di rivalutazione della conformità del prototipo. Qualora venga applicata la procedura di cui al numero 4, l’organismo responsabile rilascia il certificato di rivalutazione della conformità del proto­tipo. Tale certificato contiene almeno le indicazioni seguenti:
    a.
    il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che rilascia il certificato;
    b.
    il nome e l’indirizzo del fabbricante e del detentore dell’approvazione del tipo originale per le attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a rivalutazione della conformità nel caso in cui il detentore non sia il fabbricante;
    c.
    i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili appartenenti alla serie;
    d.
    la data di rilascio; e
    e.
    la dicitura «Il presente certificato non autorizza la fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro parti».

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